Sentenza 24 settembre 2001
Massime • 1
Non costituisce atto d'ufficio relativo ad esigenze di sanità - il cui rifiuto possa integrare il reato previsto dall'art.328, comma 1, cod.pen. - il rilascio da parte di un medico, operante in una struttura pubblica, della certificazione prevista dall'art.3 della legge 25 febbraio 1992, n.210 da allegare alla domanda per ottenere l'indennizzo stabilito dalla medesima legge a favore di soggetti che abbiano riportato conseguenze lesive da trasfusioni di sangue.Il mancato rilascio di tale certificazione, pertanto, può costituire reato solo qualora sussistano le condizioni stabilite dal secondo comma dell'art.328 cod pen. e cioè la presentazione di una richiesta scritta e l'omessa risposta entro il termine di trenta giorni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/09/2001, n. 37422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37422 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO ROMANO - Presidente - del 24/09/2001
1. Dott. RENATO FULGENZI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIOVANNI DE ROBERTO - Consigliere - N. 1050
3. Dott. ADOLFO DI VIRGINIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ARTURO CORTESE - Consigliere - N. 14667/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da PI MA
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma in data 6.10.2000, con la quale veniva dichiarato responsabile del reato di cui all'art.328 c.1 c.p., Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Adolfo Di Virginio
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Fabrizio Hinna Danesi che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
Udito il difensore avv. Giuseppe La Greca, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
O S S E R V A
Con sentenza in data 6.10.2000 la Corte d'Appello di Roma riteneva PI MA, medico-chirurgo con funzioni di primario della divisione Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale Generale Provinciale di Rieti, responsabile del reato di cui all'art.328 c.1 c.p. per aver indebitamente rifiutato a PO CE, affetta da epatite postrasfusionale, la certificazione prevista dall'art.3 L. 25.2.1992 n.210 e costituente corredo necessario della domanda di indennizzo prevista dalla predetta legge;
e la condannava alla pena ritenuta di giustizia. Secondo i giudici di appello, a differenza di quanto ritenuto dai giudici di primo grado che avevano assolto l'imputato, l'atto indebitamente rifiutato atteneva a ragioni di sanità; e il suo rifiuto, giustificato dall'imputato con allegazioni pretestuose atteso che non competeva di certo a lui valutare il fondamento della richiesta di indennizzo, integrava pertanto gli estremi del reato contestato.
Ricorre l'imputato, deducendo erronea applicazione dell'art.328 c.1 c.p. nonché manifesta illogicità della motivazione. Egli non era il medico curante della PO e non competeva quindi a lui il rilascio della certificazione richiesta. La PO, secondo i dati clinici obiettivi, non era inoltre affetta da epatite;
senza dire che gli stessi certificati di analisi prodotti si presentavano tra loro in contrasto. Non sussistevano soprattutto le richieste ragioni di sanità, correttamente escluse dal giudice di primo grado. Tra le questioni dedotte dal ricorrente ha carattere ovviamente pregiudiziale quella relativa alla riconducibilità astratta della condotta attribuitagli entro lo schema normativo del primo comma dell'art.328 c.p. I giudici di primo grado e quelli di appello hanno espresso sul punto orientamenti opposti: avevano ritenuto i primi che l'atto richiesto non attenesse a ragioni di sanità, in quanto finalizzato non già alla tutela della salute della paziente ma alla percezione dell'indennizzo previsto dalla legge per la malattia allegata;
mentre hanno ritenuto gli altri che si trattasse di un atto dovuto per ragioni di sanità, rientrando la percezione dell'indennizzo nell'esigenza di tutela, sia pure indiretta, della salute del paziente danneggiato da una vaccinazione o da una trasfusione.
Quest'ultimo orientamento non può essere condiviso. La ratio dell'incriminazione, con riferimento agli atti da compiersi senza ritardo per ragioni di sanità, consiste nell'esigenza di tutelare la salute della persona interessata al compimento dell'atto, a fronte di un comportamento illegittimo della pubblica amministrazione, e di prevenire il pericolo di un danno che alla stessa possa derivare, dal rifiuto dell'atto: esigenza che per definizione più non ricorre quando il danno si sia già verificato, come presupposto nel caso dalla stessa ragione della richiesta della PO, determinata dall'intenzione di promuovere la procedura per il conseguimento dell'indennizzo. Non è in questione il diritto della PO di ottenere a tal fine una certificazione relativa alla trasfusione ricevuta e al contenuto della scheda informativa prevista dall'art.3 c.5 L. n.210/929 da compilarsi obbligatoriamente all'atto della trasfusione;
ma l'atto relativo non può essere qualificato come espressione di ragioni di sanità essendo semplicemente collegato ad una pretesa risarcitoria dipendente da ragioni di sanità. Che la tutela della salute del paziente non costituisca il presupposto del procedimento regolato dalla citata L. n.210/92 è ulteriormente dimostrato dal quarto comma dell'art.3, che prevede l'esperimento della procedura di indennizzo anche nel caso di decesso del paziente. Il mancato rilascio della certificazione richiesta avrebbe potuto Integrare eventualmente gli estremi del reato previsto dal secondo coma dell'art.328 c.p., nel caso in cui la richiesta fosse stata formulata in forma scritta e fosse inutilmente decorso il termine di trenta giorni dalla sua ricezione;
ma ciò non risulta essere avvenuto nella fattispecie.
Il comportamento dell'imputato non rientra, quindi, nello schema astratto dell'art.328 col c.p., ne' in quello di altre norme penalmente sanzionate;
onde va annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste, la sentenza impugnata.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, nella udienza, il 24 settembre 2001. Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2001