Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/09/2001, n. 37422
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Sentenza 24 settembre 2001

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Non costituisce atto d'ufficio relativo ad esigenze di sanità - il cui rifiuto possa integrare il reato previsto dall'art.328, comma 1, cod.pen. - il rilascio da parte di un medico, operante in una struttura pubblica, della certificazione prevista dall'art.3 della legge 25 febbraio 1992, n.210 da allegare alla domanda per ottenere l'indennizzo stabilito dalla medesima legge a favore di soggetti che abbiano riportato conseguenze lesive da trasfusioni di sangue.Il mancato rilascio di tale certificazione, pertanto, può costituire reato solo qualora sussistano le condizioni stabilite dal secondo comma dell'art.328 cod pen. e cioè la presentazione di una richiesta scritta e l'omessa risposta entro il termine di trenta giorni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/09/2001, n. 37422
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37422
    Data del deposito : 24 settembre 2001

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