Versione
27 agosto 2020
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18 gennaio 2023
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Art. 203.
Disposizioni particolari per taluni tipi di beni di consumo ( direttiva 2013/59 ((Euratom)) articolo 21; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , articolo 126-bis).
1. E' vietato mettere in circolazione, produrre, impiegare, manipolare, importare o comunque detenere, quando tali attivita' sono svolte a fini commerciali:
a) beni di consumo che contengono radionuclidi naturali e derivano dalle attivita' di cui all'articolo 20, le cui concentrazioni di attivita' sono tali da determinare una dose annuale alla popolazione superiore al valore di cui all'allegato XXXV lettera d);
b) beni di consumo, a esclusione di alimenti, mangimi e acqua potabile, che contengono radionuclidi artificiali provenienti dalle aree contaminate di cui all'articolo 198, comma 1, lettera a) le cui concentrazione di attivita' sono tali da determinare una dose annuale alla popolazione superiore al valore di cui all'allegato XXXV lettera d).
(( 2. In caso di comprovata giustificazione, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e sentito l'ISIN, possono essere concesse deroghe ai divieti di cui al comma 1, anche disponendo se del caso limitazioni sui livelli di concentrazione di attivita', per specifici o singoli beni di consumo, nel rispetto dei principi generali di cui agli articoli 1 e 199. ))
Disposizioni particolari per taluni tipi di beni di consumo ( direttiva 2013/59 ((Euratom)) articolo 21; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , articolo 126-bis).
1. E' vietato mettere in circolazione, produrre, impiegare, manipolare, importare o comunque detenere, quando tali attivita' sono svolte a fini commerciali:
a) beni di consumo che contengono radionuclidi naturali e derivano dalle attivita' di cui all'articolo 20, le cui concentrazioni di attivita' sono tali da determinare una dose annuale alla popolazione superiore al valore di cui all'allegato XXXV lettera d);
b) beni di consumo, a esclusione di alimenti, mangimi e acqua potabile, che contengono radionuclidi artificiali provenienti dalle aree contaminate di cui all'articolo 198, comma 1, lettera a) le cui concentrazione di attivita' sono tali da determinare una dose annuale alla popolazione superiore al valore di cui all'allegato XXXV lettera d).
(( 2. In caso di comprovata giustificazione, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e sentito l'ISIN, possono essere concesse deroghe ai divieti di cui al comma 1, anche disponendo se del caso limitazioni sui livelli di concentrazione di attivita', per specifici o singoli beni di consumo, nel rispetto dei principi generali di cui agli articoli 1 e 199. ))
Commentario • 1
- 1. Radiazioni ionizzanti. Pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni iAvv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 6 gennaio 2023 · 2.412454
[…] Modifiche all'articolo 203 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo a disposizioni particolari per taluni tipi di beni di consumo In vigore dal 18 gennaio 2023 1. All'articolo 203 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. […]
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