Sentenza 30 settembre 2005
Massime • 1
Per integrare il reato di detenzione di alcol denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte, previsto dall'art. 43 D.Lgs. n. 504 del 1995, è sufficiente la sussistenza del dolo generico, ossia la coscienza e volontà di detenere il prodotto sottoposto all'accusa in condizioni diverse da quelle prescritte, o di usarlo per usi diversi da quelli previsti dall'esenzione, o di sottrarlo all'accertamento o pagamento tributario, senza che sia richiesto che l'agente abbia un fine ulteriore rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/09/2005, n. 45258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45258 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 30/09/2005
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 1692
Dott. MIRANDA Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 2439/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IG EM, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 31/10/2003 dalla Corte d'appello di Firenze. Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MELONI Vittorio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza del 31/10/2003 la corte d'appello di Firenze, parzialmente riformando quella resa in data 08/03/2002 dal tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, ritenuta la continuazione tra tutti i reati contestati, rideterminava in sei mesi di reclusione ed euro seimila di multa la pena principale inflitta (assieme alle pene accessorie di legge) a EM LI come responsabile dei seguenti reati:
a) D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 3, perché - quale componente prima e presidente poi del consiglio di amministrazione della s.r.l. Le Dolcerie di Rosignano Marittimo - al fine di evadere le imposte sui redditi e/o l'imposta sul valore aggiunto, utilizzando tre fatture emesse nel 1996 dalla società svizzera OS DI per operazioni inesistenti, aveva indicato nella dichiarazione dei redditi relativa allo stesso anno 1996 elementi passivi fittizi;
b) D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 43, comma 1 e 4, perché - nella suddetta qualità - aveva sottratto alcole all'accertamento e al pagamento dell'accisa, detenendolo in condizioni diverse da quelle prescritte (accertato il 26/06/1998);
c) D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 49, comma 1, perché - sempre nella suddetta qualità - aveva trasportato alcole senza la specifica documentazione prescritta (accertato il 26/06/1998). Confermando il giudizio di responsabilità del primo giudice, la corte fiorentina, quanto alla frode fiscale di cui al capo a), osservava in particolare che la società "Le Dolcerie" aveva utilizzato tre fatture emesse a suo carico dalla società svizzera OS DI nel corso del 1996 per un importo complessivo di lire 248.500.000 per ricerche di mercato, che in realtà non erano state mai effettuate, e aveva indicato detto importo come elemento passivo fittizio nella relativa dichiarazione dei redditi. Quanto alle violazioni del testo unico sulle accise (capi b) e c)) la corte distrettuale precisava:
- che la società "Le Dolcerie" era in stabili rapporti commerciali con la ditta tedesca "Dohler", dalla quale aveva regolarmente acquistato come grossista, per rivenderli ai propri clienti, prodotti semilavorati destinati ad essere utilizzati in pasticceria come preparazioni a base aromatica, contenenti una certa percentuale di alcole;
- che in data 12 dicembre 1997 la detta società aveva ottenuto dall'Ufficio Tecnico di Finanza di Livorno di essere registrata impropriamente come operatore professionale ai sensi del D.Lgs. 27 marzo 2001, n. 153, art. 8, in qualità di "utilizzatore di prodotti alcolici per usi esenti", mentre, essendo solo commerciante all'ingrosso, avrebbe dovuto essere qualificata come titolare di deposito fiscale, ai sensi dell'art. 5;
- che, pertanto, avendo ricevuto prodotti alcolici in regime sospensivo, li aveva detenuti senza pagare l'accisa in condizioni diverse da quelle prescritte;
- che infine li aveva trasportati senza la specifica documentazione di accompagnamento prescritta dalla legge.
2 - La imputata ha presentato personalmente ricorso per Cassazione, deducendo tre motivi a sostegno.
In particolare lamenta:
2.1 - manifesta illogicità e/o mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza della frode fiscale di cui al capo a). A suo avviso, non risulta che nella dichiarazioni dei redditi del 1996 sia stato allegato il bilancio della società, dal quale solo poteva desumersi l'utilizzazione delle false fatture;
2.2 - inosservanza o erronea applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 43, nonché mancanza di motivazione in ordine al reato di cui al capo b).
Sostiene che la differenza tra operatore professionale registrato e titolare di deposito fiscale riguarda unicamente la destinazione dei prodotti (nel primo caso utilizzati direttamente, nel secondo caso immessi in commercio) e non anche la esenzione dall'imposta, che è invece disciplinata dal D.Lgs. 27 marzo 2001, n. 153, art. 27 sulla base del tasso alcolico.
Aggiunge che la corte territoriale ha omesso qualsiasi motivazione sulla sussistenza del dolo (asseritamente specifico). Al riguardo l'imputata aveva solo errato in buona fede nel richiedere la qualifica di operatore professionale anziché quella di depositario autorizzato, ma l'UTF, a sua volta, aveva illegittimamente operato quando aveva dichiarato l'impianto, senza esserne richiesto e senza esigere la documentazione prescritta, come "utilizzatore di prodotti alcolici per usi esenti". Ne deriva che la imputata non aveva alcuna intenzione di sottrarsi al pagamento dell'accisa, come desumibile anche dalla circostanza che aveva regolarmente versato la apposita cauzione;
2.3 - mancanza di motivazione in relazione al reato di cui al capo c), giacché la sentenza impugnata non ha assolutamente considerato che il difensore aveva in primo grado prodotto le copie dei documenti di accompagnamento prescritte dalle norme nazionali e comunitarie. MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Il primo motivo di ricorso (n. 2.1) è manifestamente infondato, avendo i giudici di merito accertato, con motivazione assolutamente esente da censure, che la società Le Dolcerie aveva inserito nel bilancio 1996, e poi utilizzato nella successiva dichiarazione dei redditi come elemento passivo, l'importo di lire 248.500.00, corrispondente a tre fatture emesse dalla società svizzera OS DI (verosimilmente inesistente) per ricerche di mercato che in realtà non erano mai state effettuate.
Va quindi disatteso, in base alle risultanze della istruttoria dibattimentale di primo grado, il duplice argomento difensivo secondo cui l'importo delle false fatture non compariva nel bilancio e non era stato utilizzato in detrazione nella dichiarazione fiscale. Resta così legittimamente accertata la penale responsabilità della imputata per il delitto di frode fiscale contestatale al capo a) della rubrica.
4 - Altrettanto infondato è il motivo di ricorso relativo al reato di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 43 (n. 2.2). Giova ricordare al riguardo che, secondo il testo unico sulle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 concernente le imposte sulla produzione e sui consumi), l'imposta è esigibile all'atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato (art. 2).
Fino al momento di esigibilità dell'accisa il prodotto sottoposto ad accisa viene fabbricato, trasformato, detenuto o trasferito in regime sospensivo (art. 1, lett. c) e g)).
Ai sensi del D.Lgs. 27 marzo 2001, n. 153, art. 5, la fabbricazione, la lavorazione, la detenzione e la circolazione del prodotto in regime sospensivo possono essere effettuate solo presso i depositi fiscali, vale a dire presso impianti (distillerie, stabilimenti, magazzini etc.) autorizzati dall'amministrazione finanziaria, alle condizioni da questa fissate (art. 1 lett. e)).
Il deposito fiscale, identificato da un codice di accisa, è compreso nel circuito doganale ed è assoggettato a vigilanza finanziaria (art. 5 citato). Il titolare del deposito (depositario autorizzato) è responsabile della sua gestione, e deve preventivamente ottenere dall'ufficio tecnico di finanza (UTF) una licenza, che è soggetta al pagamento di un diritto annuale (art. 63). Egli è obbligato a prestare una cauzione, commisurata alla quantità dei prodotti che possono essere detenuti nel deposito;
a ottemperare alle prescrizioni stabilite dall'amministrazione per l'esercizio della vigilanza e sottostare a controlli o accertamenti;
a tenere una contabilità dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito (art. 5 citato). Proprio per effetto del regime sospensivo, obbligato al pagamento dell'accisa è il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo. Mentre, per i prodotti di importazione, il soggetto passivo è individuato in base alla legge doganale (art. 2, comma 4), e coincide pertanto col proprietario della merce, che è considerato colui che effettua la prescritta dichiarazione doganale (D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, artt. 38 e 56). Ai sensi del D.Lgs. 27 marzo 2001, n. 153, art. 6, la circolazione dei prodotti in regime sospensivo, sia all'interno dello Stato, sia nel territorio dell'Unione europea, può avvenire soltanto tra depositi fiscali. Peraltro la stessa norma prevede che è possibile spedire prodotti in regime sospensivo anche a "operatori professionali", non titolari di depositi fiscali, che rispondano a precise condizioni (art. 8 citato).
In particolare, possono ricevere continuativamente i prodotti in regime sospensivo gli operatori che abbiano ottenuto preventivamente la registrazione presso l'UTF territorialmente competente, ricevendo un codice di accisa. Gli operatori registrati devono garantire il pagamento dell'accisa per i prodotti che ricevono in regime sospensivo, tenere la contabilità e sottoporsi a qualsiasi controllo e accertamento (citato art. 8, comma 1 e 2). Tuttavia, anche operatori non registrati possono chiedere di ricevere occasionalmente prodotti in regime sospensivo se presentano preventivamente apposita dichiarazione all'UTF e garantiscono il pagamento dell'accisa. Comunque, questi operatori professionali, registrati o non registrati, pur potendo riceverli, non possono detenere o spedire prodotti in regime sospensivo (art. 1, lett. h) e i)); sicché l'accisa diventerà esigibile al ricevimento della merce e graverà sugli stessi operatori.
4.1 - Orbene, nel caso di specie, dalle sentenze di merito è pacificamente risultato che la società Le Dolcerie:
- non produceva dolci, ma semplicemente commerciava generi per pasticceria;
- importava abitualmente in regime sospensivo dalla società tedesca Dohler prodotti utilizzati in pasticceria, contenenti percentuali di alcole superiori alle soglie legali di esenzione, che poi rivendeva sul mercato italiano senza pagare l'accisa;
- aveva ottenuto la registrazione presso l'UTF di Livorno quale utilizzazione di prodotti alcolici per usi esenti, essendosi evidentemente presentata, contro la verità, come utilizzatrice finale di prodotti per pasticceria.
È evidente, quindi, sulla base della normativa sopra richiamata, che la società dell'imputata, nella sua qualità formale di operatore registrato, se poteva ricevere, non poteva certamente detenere o vendere i prodotti a base alcolica in regime sospensivo. Detenendo, e a maggior ragione rivendendo tali prodotti a terzi, e quindi immettendoli al consumo, essa doveva assolvere all'obbligo dell'accisa. È pacifico invece che la società non abbia mai pagato l'imposta.
È così integrato il contestato reato di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 43, il quale punisce chiunque detiene alcole in condizioni diverse da quelle prescritte (considerandolo di contrabbando), o lo destina a usi diversi da quelli per cui è stata concessa l'esenzione, o comunque lo sottrae con qualunque mezzo all'accertamento o al pagamento dell'accisa. Si tratta - contrariamente a quanto sostiene la ricorrente - di un reato a dolo generico, atteso che si consuma con la semplice coscienza e volontà di detenere il prodotto sottoposto ad accisa in condizioni diverse da quelle prescritte, o di usarlo per usi diversi da quelli previsti per l'esenzione, o di sottrarlo all'accertamento o pagamento tributario. In ognuno di questi casi, per integrare il reato non è richiesto che l'agente abbia un fine estraneo o ultroneo rispetto agli elementi costitutivi del reato.
Per questa ragione non è pertinente l'argomentazione difensiva secondo cui il fatto che l'imputata aveva prestato la cauzione impostale come operatore registrato dimostrava che non aveva l'intenzione di sottrarsi al pagamento dell'accisa. In primo luogo, infatti, trattandosi di dolo generico, non è giuridicamente rilevante che l'agente abbia tale intenzione;
in secondo luogo, la prestazione della cauzione era evidentemente necessaria per perfezionare la strategia volta ad ottenere la registrazione di operatore professionale, che consentiva di ottenere, nella veste simulata di utilizzatore finale del prodotto, la esenzione dell'accisa. In quanto tale, il versamento della cauzione non era sintomo concreto di volontà di assolvere il debito fiscale, ma al contrario costituiva uno strumento della condotta evasiva.
5 - Infine, è manifestamente infondato anche l'ultimo motivo di ricorso (n. 2.3) relativo al reato di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 49, comma 1. A norma del già citato art. 6, la circolazione in regime sospensivo nel territorio dello Stato e in quello dell'Unione europea dei prodotti soggetti ad accisa (per i quali cioè il debito di imposta non è stato ancora assolto: v. lett. d) dell'art. 1) deve avvenire con il documento di accompagnamento previsto dalla normativa comunitaria (comma 3): cioè col DAA (documento di accompagnamento accise) disciplinato dal Reg. Commissione CEE n. 2719 del 11/09/1992 e, per la circolazione in territorio italiano, dal D.M. 25/03/1996 n. 210. Ai sensi del D.Lgs. 27 marzo 2001, n. 153, art. 49, comma 1, i prodotti sottoposti ad accisa (per i quali, cioè, si applica il regime fiscale delle accise: v. art. 1, lett. c), anche se destinati a usi esenti od agevolati, quando sono trasportati senza la specifica documentazione prescritta, si presumono di illecita provenienza. In tali casi, al trasportatore e allo speditore si applicano le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta.
Nel caso di specie, i giudici di merito hanno motivatamente accertato che la società Le Dolcerie, in un primo tempo riceveva i prodotti a base alcolica con idonei documenti di accompagnamento, versati al processo dal difensore;
ma dopo l'iscrizione come operatore registrato, faceva circolare i prodotti senza la documentazione richiesta. L'argomentazione difensiva di aver prodotto le copie dei documenti di accompagnamento è quindi generica, perché non specifica che esse si riferivano alla circolazione incriminata. Ne deriva, in conclusione, la correttezza del giudizio di penale responsabilità della imputata per il reato de quo.
6 - Il ricorso è quindi inammissibile.
L'inammissibilità del ricorso, impedendo in radice la costituzione del rapporto processuale di impugnazione, preclude la rilevazione e la dichiarazione della prescrizione sub a), maturata dopo la sentenza impugnata (Cass. Sez. Un. n. 32 del 21/12/2000, De Luca, rv. 217266). Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. consegue la condanna alle spese processuali, nonché la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, non trattandosi di inammissibilità incolpevole ex sentenza 186 del 2000 della Corte Costituzionale.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2005