Sentenza 17 novembre 1998
Massime • 1
In tema di procedimento di archiviazione, non può desumersi dalla costituzione di parte civile una manifestazione implicita di volontà della parte offesa di ottenere l'avviso della richiesta di informazione, che dev'essere, invece, esplicita e formale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/11/1998, n. 3266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3266 |
| Data del deposito : | 17 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Carmelo Scinto Presidente del 17.11.1998
1. Dott. Renato Olivieri Consigliere SENTENZA
2. " NI Malzone " N. 3266
3. " Benito De Grazia " REGISTRO GENERALE
4. " LV AN " N. 17954/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) CO CO
2) ER IA
3) CO AN
4) CO IO
5) CO RA
AVVERSO
Il decreto di archiviazione del G.I.P. presso la Pretura di Locri EMESSO
Nel procedimento a carico di: SC AL, nato a [...] il [...] ivi res.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Benito De Grazia Udito il Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento del decreto di archiviazione impegnato e rimessione degli atti al Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Locri. OSSERVA
In relazione alla morte avvenuta, tra le ore 2,30 e 3,30, dell'8 - 3 - 1992 nella Casa Circondariale di Locri, del detenuto CO PE svolgeva indagini preliminari il P.M. presso il Tribunale di Locri, all'esito delle quali emergeva che alle ore 23 il detenuto chiese intervento del sanitario del penitenziario, dott. SC AL, lamentando prurito in tutto il corpo;
che questi intervenne e trovò il detenuto che dormiva normalmente e lo visitò sommariamente;
che intorno alle ore 00,15 il CO, accusando nuovo malore, chiese una seconda volta l'intervento del medico, ma questi si rifiutò affermando che egli era in sciopero e la situazione del detenuto, constatata nella precedente visita, non richiedeva un intervento urgente;
che alle ore 7,30 dell'8-3-1992 e cioè la mattina seguente il CO fu rinvenuto cadavere nel proprio letto dai compagni di cella.
A chiusura delle indagini il P.M. chiedeva al G.I.P. presso il Tribunale il rinvio a giudizio del dott. SC per i diritti di cui agli artt. 328 e 586 C.P. e di alcuni agenti di Polizia penitenziaria per altre ipotesi delittuose.
In data 4-11-1995 si teneva davanti al G.I.P. la udienza preliminare nella quale i prossimi congiunti del CO si costituiscono parti civili.
All'esito di tale udienza il G.I.P. dichiarava la propria incompetenza per materia, qualificando il reato di cui all'art. 328 C.P. come fatto reato assorbito dalla fattispecie delittuosa di cui all'art. 589 C.P. e trasmetteva i relativi atti alla Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Locri che procedeva ad indagini peritali.
I periti accertavano che la morte del CO era intervenuta tra le 2,30 e le ore 3,30 di quella notte e che il decesso era stato causato da "paralisi dei centri del respiro ed edema polmonare acuto... situazione determinata da intossicazione acuta letale esogena da stupefacenti oppiacei, sinergizate nella loro azione da alcool etilico e benzodiazepine (Lorazepan e Triazolam)" (v. relazione a pag. 122 ss.).
Concludevano sulla base degli accertamenti espletati concludevano sulla base degli accertamenti espletati che risultava del tutto ininfluente la mancata presentazione del sanitario alla chiamata delle ore 24,15, avendo egli solo successivamente assunto l'oppiaceo che, unitamente all'alcool ingerito, lo aveva portato a morte. Sulla base di dette conclusioni, che per la parte tossicologica trovavano piena conferma in altra consulenza espletata per conto del P.M. procedente, questi in data 23-4-1996 richiedeva l'archiviazione del procedimento a carico del SC.
Il G.I.P. con provvedimento del 30-4-1996 disponeva l'archiviazione. Avvero il decreto di archiviazione proponevano ricorso per cassazione i difensori delle parti civili CO SO e ER IA, genitori del deceduto, con atto del 19 marzo 1997 e di nuovo detti difensori per conto di CO CO, ER IA e per conto di CO AN, CO IO e CO RA, altri prossimi congiunti, con successivo atto del 21-3-1997. Con il primo ricorso i ricorrenti deducevano violazione degli artt.408 e 410 c.p.p. e nullità del provvedimento di archiviazione, in quanto della richiesta di archiviazione, avanzata dal P.M. presso la Pretura Circondariale di Locri non era stato dato loro avviso, pure se ne avevano fatto espressa richiesta ed erano stati avvertiti come parti civili dell'Udienza preliminare del G.I.P. presso il Tribunale di Locri.
Nel merito deducevano che la morte del loro congiunto era riconducibile non solo all'omissione di soccorso da parte del sanitario che alle ore 0,15 dell'8-3-92 si rifiutò di visitarlo, quanto anche al fatto che all'esito della visita delle ore 23 del 7 - 3 - 92 non ne dispose il ricovero in ospedale, nonostante il CO, lamentasse prurito in tutto il corpo prova evidente dell'esistenza in atto di scompenso circolatorio, e non lo dispose di poi quando successivamente gli fu richiesto di intervenire per l'aggravata situazione.
Deducevano che nell'impugnato provvedimento di dette prospettate considerazioni non vi era traccia, sicché il provvedimento doveva essere annullato per carenza di motivazione.
Con il ricorso successivo ribadivano quanto in precedenza prospettato con aggiunta di ulteriori argomentazioni.
Asserivano che avevano diritto alla notifica della richiesta di archiviazione del P.M. in quanto si erano costituiti parti civili alla udienza preliminare davanti al G.I.P. del Tribunale di Locri (udienza del 4.11.1995) e, per il principio della immanenza, detta costituzione dispiegava i suoi effetti anche nel procedimento instaurato per il reato di omicidio colposo dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Locri. Asserivano di poi che, a prescindere della considerazione che come parte processuali avevano diritto ad essere informati, i loro difensori avevano sin dall'avvio delle indagini preliminari formalmente richiesto per iscritto "di essere informati di tutte le comunicazioni spettanti per legge e tra queste vi era certamente quella di cui all'art. 408, 2^ comma, C.P." e richiamavano al riguardo la richiesta data 14-11-1992, avanzata dall'avv. Adriana Bartolo e diretta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri.
Asserivano, infine, quanto alla non ritenuta fondatezza della notitia criminis che se pure in relazione al reato di omicidio colposo poteva avere rilievo quanto prospettato dai consulenti del P.M. circa la riconducibilità della morte del CO all'ingerimento da parte sua di sostanze stupefacenti, pure nel comportamento tenuto dal SC era quantomeno configurabile il reato di cui all'art. 328 C.P.: egli era il sanitario di turno preposto all'assistenza medica all'interno della Casa Circondariale e se anche il malessere ha dovuto all'uso di sostanze stupefacenti, egli era obbligato ad intervenire. Con memoria difensiva il SC dal canto suo osservava che il ricorso - l'uno e l'altro - era stato proposto e depositato oltre il termine di gg. 15 previsto dall'art. 585 c.p.p., che il menzionato atto del difensore del 14-11-1992 non conteneva alcuna richiesta di informativa ex art. 408, 2^ comma, c.p.p. e che la costituzione di parte civile non era equiparabile a tale richiesta di informativa. Osservava, inoltre, che il decreto di archiviazione non era affetto da vizio motivazionale e che in relazione alla configurabilità del reato di cui all'art. 328 C.P. questa era stata esclusa dal G.I.P. con la sentenza con la quale si era dichiarato incompetente per materia.
I ricorsi vanno rigettati non avendo concreto fondamento le censure prospettate nell'uno e nell'altro ricorso dei ricorrenti. Invero, va evidenziato che l'art. 408, 2^ comma, c.p.p., per come letteralmente formulato, prevede che la parte offesa ha diritto alla notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione del P.M. solo se nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione ha espressamente dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione.
E di fronte a tale dettato normativo non ha rilievo che i ricorrenti si fossero già costituiti come parti nel processo, avendo la costituzione di parte civile il ben diverso fine di ottenere statuizioni civili nel processo penale e la richiesta di informativa quello di proporre opposizione ex art. 410 c.p.p. alla richiesta di archiviazione, chiedendo la prosecuzione delle indagini preliminari e indicando all'uopo l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova.
Ne consegue che non può desumersi dalla costituzione di parte civile una manifestazione implicita della parte offesa di ottenere l'avviso della richiesta di informazione, che dev'essere, invece, esplicita e formale principio, per altro richiamato dalla Suprema Corte nella sentenze della sez. V Cass. del 28-1-1992, Pesce e della sez. IV, 28- 6-90 n. 1093, Mascioli. Richiesta che, per altro e per la stessa ragione, non può ritenersi assolutamente contenuta nell'atto del 14-11-1995, con il quale uno dei difensori di fiducia ha comunicato al Procuratore della Repubblica di Locri l'elezione di domicilio presso il suo studio delle parti offese e ha chiesto che presso detto domicilio venissero notificate tutte le comunicazioni spettanti per legge alle parti offese.
Tali comunicazioni spettanti per legge, come osservato nella memoria difensiva, riguardano di certo l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare o del decreto di citazione a giudizio o dell'avviso di deposito di sentenza, non già l'avviso di richiesta di archiviazione del P.M. se in relazione a questa non vi è stata esplicita manifestazione di volontà della parte offesa, che non può essere sostituita analogicamente da altri atti - v. sentenza Cass. Pen. sez. IV, 28 giungo 1990, Mascioli -.
Non avendo, quindi, le parti offese costituite parti civili dichiarato di voler essere informate circa la eventuale richiesta di archiviazione, non può prospettarsi una violazione dell'art. 127 c.p.p. e, precisamente, una nullità deducibile con ricorso per essere connessa alla lesione del diritto delle parti offese a proporre opposizione alla richiesta del P.M.
Quanto alle altre censure prospettate valgono le considerazioni che qui di seguito si prospettano.
Non sussiste la prospettata carenza di motivazione avendo il G.I.P. presso la Pretura specificatamente indicato le risultanze e individuato le ragioni per le quali la morte del CO non fosse assolutamente rapportabile al rifiuto del sanitario di sottoporlo alle ore 0,15 dell'8-3-1992 a nuova visita e non essendo consentite censure riguardanti il merito.
Quanto alla non ritenuta configurabilità in via autonoma ed alternativa dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 328 c.p. occorre evidenziare che il G.I.P. del Tribunale di Locri si è al riguardo pronunciato con sentenza escludendola e ravvisando la diversa ipotesi delittuosa di cui all'art. 589 c.p., ha dichiarato la propria incompetenza per materia con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Locri. Non sussiste nel contempo quanto del SC prospettato circa la inammissibilità dei ricorsi perché oltre il termine prescritto di gg. 15.
Vale evidenziare che il decreto di archiviazione venne notificato alle parti civili in data 11-3-1997 e i ricorsi depositati in data 21 -3-1997 e cioè nel termine indicato dell'art. 585 lett. a) c.p.p. I ricorsi, come in precedenza detto, vanno rigettati e i ricorrente condannati al pagamento in solido delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione,
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 1999