Sentenza 17 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/10/2003, n. 15563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15563 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2003 |
Testo completo
ce 64642 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA REPUBBLICA ITALIANA TRIBUTARIA. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SUT 1 5 5 6 3 % 0 3 LA CORTE SUP EM DIC. SEZIO Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente R.G.N. 10606/99 Consigliere 34723 Dott. Massimo ODDO Cron. - Consigliere Rep. Dott. Eugenio AMARI - Rel. Consigliere Ud. 01/04/03 Dott. Nino FICO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - ConsigliereDott. Francesco RUGGIERO CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente N. 64642 SENT ENZA sul ricorso proposto da: DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro MINISTERO domiciliato in ROMA VIA DEI elettivamente tempore, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO PORTOGHESI 12, STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
FINMECCANICA SPA, nella qualità di incorporante la ALENIA SPA a sua volta incorporante la SELENIA SPAin speciale BRUNO BIGLIARDO, persona del Procuratore in ROMA VIA PANAMA 68, domiciliato elettivamente 2003 presso lo studio dell'avvocato PUOTI GIOVANNI, che lo 2 950 difende, giusta delega a margine;
-1- - controricorrente la sentenza n. 448/97 della Commissione avverso tributaria regionale di ROMA, depositata il 01/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/04/03 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito, per il resistente, 1'Avvocato PUOTI che ha chiesto il rigetto del ricorso, in subordine la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo L'Alenia S.p.A. ha chiesto il rimborso delle ritenute IRPEF operate su somme corrisposte ai dipendenti a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute. Contro il silenzio -rifiuto dell'Intendenza di Finanza la società ha proposto ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado di Roma, che lo ha respinto ritenendo che l'indennità non avesse natura risarcitoria, come sostenuto dalla contribuente medesima, ma rientrasse nel reddito di lavoro dipendente imponibile ai sensi di legge. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, decidendo sull'appello proposto dalla società, ha invece ritenuto la natura risarcitoria dell'indennità e ne ha escluso l'imponibilità. Avverso la decisione della Commissione Regionale ha proposto ricorso per cassazione il Ministero delle Finanze, affidandolo a due motivi. L'intimata ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Col secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt.6, comma 2, 46 e 48 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917), da trattare con precedenza per il suo carattere assorbente, il ricorrente ha ribadito la natura retributiva e la tassabilità dell'indennità. La censura è fondata. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, “l'indennità sostitutiva delle ferie non godute rientra nel concetto di retribuzione imponibile di cui agli artt.46 e 48 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, e pertanto deve essere assoggettata all'IRPEF ed alla relativa ritenuta d'acconto, senza che tale disciplina possa - ritenersi in contrasto con norme della Costituzione" (v. ss. Cass. n.10941 del 1999 . e n.3487, 3857, 4405 e 5172 del 2000). Segue all'accoglimento della censura l'assorbimento del primo motivo, col quale è stata denunciata l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (la questione del giudicato formatosi tra le stesse parti su questione identica, sollevata in primo grado e riproposta in appello). Va dunque accolto il secondo motivo del ricorso e, assorbito il primo, va cassata la sentenza impugnata e va rigettato l'appello della contribuente non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di questo giudizio e del giudizio di appello.
p.q.m.
la Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'appello della società. Compensa le spese di questo giudizio e del giudizio di appello. Roma, aprile 2003Roma apring il cons.,est. 100 il presidente Стриев Очти DICASS IL CANCELLIERE S M E dott. Ligi Riitano R S P E T R DEPOSITATO IN CANCELLERIA O Oggi 1701 2003 IL CANCELLIERE C1 dott. Ligi Riitano い