Cass. civ., sez. III, sentenza 19/08/2003, n. 12122
CASS
Sentenza 19 agosto 2003

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Nel processo di esecuzione il diritto del cittadino al giusto processo (come delineato dalla nuova formulazione dell'art. 111 Cost.) deve essere soddisfatto attraverso il contraddittorio tra le parti in ogni fase processuale in cui si discuta e si debba decidere circa diritti sostanziali o posizioni comunque giuridicamente protette, tenendo conto del correlato e concreto interesse delle parti stesse ad agire, a contraddire o ad opporsi per realizzare in pieno il proprio diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost.. Ne consegue che, non potendosi configurare un generico ed astratto diritto al contraddittorio, è inammissibile l'impugnazione di un atto dell'esecuzione con la quale si lamenti la mera lesione del contraddittorio, senza prospettare a fondamento dell'impugnazione stessa le ragioni per le quali tale lesione abbia comportato l'ingiustizia del processo, causata dall'impossibilità di difendersi a tutela di quei diritti o di quelle posizioni giuridicamente protette.

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  • 1Principio del pregiudizio effettivo e diritto di difesa (Cass. civ., III Sez., n. 27424/2023)Accesso limitato
    Paolalicci · https://www.judicium.it/ · 29 febbraio 2024

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 19/08/2003, n. 12122
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12122
Data del deposito : 19 agosto 2003

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