Sentenza 19 agosto 2003
Massime • 1
Nel processo di esecuzione il diritto del cittadino al giusto processo (come delineato dalla nuova formulazione dell'art. 111 Cost.) deve essere soddisfatto attraverso il contraddittorio tra le parti in ogni fase processuale in cui si discuta e si debba decidere circa diritti sostanziali o posizioni comunque giuridicamente protette, tenendo conto del correlato e concreto interesse delle parti stesse ad agire, a contraddire o ad opporsi per realizzare in pieno il proprio diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost.. Ne consegue che, non potendosi configurare un generico ed astratto diritto al contraddittorio, è inammissibile l'impugnazione di un atto dell'esecuzione con la quale si lamenti la mera lesione del contraddittorio, senza prospettare a fondamento dell'impugnazione stessa le ragioni per le quali tale lesione abbia comportato l'ingiustizia del processo, causata dall'impossibilità di difendersi a tutela di quei diritti o di quelle posizioni giuridicamente protette.
Commentario • 1
- 1. Principio del pregiudizio effettivo e diritto di difesa (Cass. civ., III Sez., n. 27424/2023)Accesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 29 febbraio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/08/2003, n. 12122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12122 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RESIDENZA LAIGUEGLIA SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del legale rappresentante sig. OL BR nonché del sig. SI LO in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO VIANELLO, che li difende unitamente all'avvocato PAOLO IASIELLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.a. elettivamente domiciliato in ROMA VIA SPALATO 11, presso lo studio dell'avvocato MICHELE VENTOLA, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
CASSA DI RISPARMIO DI TORINO SPA, BANCA SAN PAOLO TORINO SPA, BANCA CARIGE SPA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 11129/02 proposto da:
BANCA SAN PAOLO IMI SPA corrente in Torino, in persona e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 149, presso lo studio dell'avvocato SERGIO FIDENZIO, difeso dall'avvocato ALBERTO COMASCHI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
nonché
contro
RESISTENZA LAIGUEGLIA s.r.l., in liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore sig. BR OL nonché del sig.
SI OG in proprio, elettivamente domiciliato in ROMA LUNG.RE MARZIO 1, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO VIANELLO, che lo difende unitamente all'avvocato PAOLO IASIELLO, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 328/01 del Tribunale di SAVONA, emessa il 19/11/2000 depositata il 19/03/01; RG. 2070/1998, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/03 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito l'Avvocato IASIELLO PAOLO;
udito l'Avvocato VENTOLA MICHELE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il i rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.r.l. SI GU e OL US proposero ricorso ex art. 617 c.p.c. sui presupposti: di aver ricevuto in data 27.10.1998 il plico postale contenente copie delle ordinanze del G.E.
in date 5.10.1998 ed 8.101998, disponenti la vendita agli incanti di immobili pignorati nel procedimento instaurato a carico del secondo, quale fideiussore della s.r.l. OL ST, dichiarata fallita;
dell'avvenuta anticipazione dell'incanto senza previa comparizione delle parti;
del mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 485 e segg., concretatosi nella mancata notificazione degli atti diretti alle audizioni ed alle comparizioni.
Il Tribunale di Savona ha respinto il ricorso, sostenendo che nel processo esecutivo, se la comparizione del debitore non è disposta benché richiesta dalla legge o il provvedimento di comparizione non è comunicato all'interessato, si verifica un'omissione che non è determinante di per sè, ma che è destinata a riflettersi sul successivo atto esecutivo, contro il quale il debitore può insorgere mediante l'opposizione agli atti esecutivi;
che, pertanto, nella specie l'opposizione era da rigettarsi, in quanto fondata unicamente sull'omessa audizione dell'esecutato, senza alcuna censura circa l'illegittimità o l'inopportunità degli atti censurati.
La s.r.l. GU in liquidazione ed il OL propongono ora ricorso per la Cassazione della sentenza del Tribunale di Savona, svolgendo un unico motivo. Rispondono con controricorso sia la Banca Nazionale del Lavoro, sia la S. Paolo IMI s.p.a., la quale ultima propone anche ricorso incidentale condizionato, svolto in due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'unico motivo di ricorso riguarda quel punto del provvedimento impugnato nel quale s'afferma, conformemente alla costante giurisprudenza in tema, che l'opposizione agli atti esecutivi non può fondarsi unicamente sull'omessa convocazione dell'esecutato ma deve denunziare altri motivi d'illegittimità o inopportunità dell'atto censurato. Nel chiedere la rimeditazione di tale tradizionale orientamento, la ricorrente ricorda che esso è fondato su due principali rilievi: il primo, secondo cui il principio del contraddittorio trova la sua giustificazione nell'esigenza di garantire la parità delle parti ai fini dell'accertamento dei diritti e, quindi, solo nel processo di cognizione, mentre le attività proprie del processo esecutivo non sono rivolte all'accertamento di diritti ma alla loro mera realizzazione ed hanno quindi un carattere prevalentemente pratico e materiale;
il secondo, per il quale il titolo esecutivo crea una "legittima disuguaglianza" tra debitore e creditore, sicché quest'ultimo non può contestare l'azione esecutiva del primo in via d'accezione, come invece è consentito al convenuto nel processo di cognizione. L'obiezione mossa dai ricorrenti nei confronti del primo argomento consiste nell'osservazione che l'attività degli organi espropriativi si manifesta come un inestricabile groviglio di attività cognitorie ed esecutive, già per il solo fatto che vi si ammettono anche i creditori non muniti di titolo esecutivo. Quello esecutivo è, in una parola, un processo giurisdizionale, condotto da un giudice che applica le stesse regole tecniche che governano la sua attività anche in altri settori della giurisdizione. Quanto al secondo argomento i ricorrenti obiettano che la disuguaglianza insita nel titolo esecutivo si colloca a monte del processo di esecuzione forzata, nell'ambito del quale sussiste comunque l'esigenza di ciascuna parte, ivi compreso il debitore, di poter concorrere su un piano di parità alla formazione dell'atto giurisdizionale;
esigenza da porre in rapporto anche con l'indefettibile diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost., stante l'interesse del debitore di evitare che l'esecuzione forzata gli arrechi un pregiudizio superiore a quello strettamente necessario per realizzare il diritto accertato dal titolo esecutivo. Aggiungono i ricorrenti che la rimeditazione del tema del contraddicono nel processo esecutivo si impone in ragione nuovo testo dell'art. 111 Cost, il quale sancisce che ogni processo si svolge in contraddicono delle parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. Essi auspicano, dunque, un'interpretazione degli artt. 485 e 617 c.p.c. secondo la quale, in caso di violazione del principio del contraddittorio applicabile anche nel processo esecutivo, il debitore è legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi per il solo fatto della sua omessa audizione e senza necessità di denunziare ulteriori motivi di illegittimità o inopportunità degli atti impugnati. Il ricorso è infondato.
La Corte è consapevole che già prima della novella introdotta nell'art. 111 Cost. dalla legge n. 2 del 1999 la dottrina lamentava l'inadeguatezza dell'ambito conferito dall'art. 101 c.p.c. al principio del contraddittorio, sia perché tale ultima disposizione si riferisce esplicitamente al solo processo di cognizione, sia perché essa, benché richiami la necessità della comparizione delle parti, dimentica l'esistenza nel nostro ordinamento del processo contumaciale. Tuttavia, essa è stata ed è considerata come la traduzione a livello di legge ordinaria del precetto contenuto nell'art. 24 Cost., dove è sancito che la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. L'innovazione dell'art. 111 Cost. ha poi sicuramente esteso il campo d'applicazione del principio del contraddittorio all'intero ordinamento, rendendo indispensabili interventi conformativi su alcuni dei moduli procedimentali attualmente configurati. Interventi che, comunque, devono tener conto della particolarità del processo di cui si discute e della singola fattispecie concretamente trattata.
Tali interventi non possono, però, prescindere dalla considerazione che il diritto di difesa dell'art. 24, del quale il principio del contraddittorio dell'art. 111 è un riflesso, svolgono la loro funzione in ogni caso in cui si prospetti un'esigenza di difesa, ossia in tutti quei casi in cui esista un contenzioso in atto, che coinvolga il cittadino in un dibatto relativo a suoi diritti o comunque a posizioni giuridicamente protette. Ma noi sappiamo che non ogni processo ha natura contenziosa o, quanto meno, che anche nell'ambito di un procedimento contenzioso esistono subprocedimenti, fasi o attività in cui non si discute di diritti o interessi protetti, ma semplicemente si compiono funzioni di natura meramente ordinatoria ed amministrativa, che hanno lo scopo di movimentare l'iter processuale, così da consentire il passaggio da una fase all'altra o da sbloccare situazioni di stallo, nocive per le parti e per il corretto svolgimento della giurisdizione stessa. Altrettanto sappiamo che esiste un altro principio che infonde di sè l'intero ordinamento processuale e che è indispensabile per comprendere l'esatta portata dei precetti costituzionali sinora menzionati: ci si riferisce a quel principio secondo cui "per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse" (art. 100 c.p.c). Precetto irrinunciabile, in virtù del quale non basta affermarsi titolari di una situazione giuridica sostanziale, perché si possa agire davanti al giudice;
è necessario che vi sia anche un interesse e che questo sia deducibile dalla stessa prospettazione che la parte ne fa. La dottrina suole interpretare la disposizione citata nel senso che non si può agire inutilmente davanti al giudice e per poter adire la giustizia è necessario che se ne abbia bisogno.
Allora, diritto alla difesa, principio del contraddittorio ed interesse (come elemento condizionante l'azione o l'opposizione) costituiscono capisaldi processuali tra di loro interrelazionanti, nel senso che non mette conto di parlare di diritto alla difesa se non v'è offesa o pregiudizio per i diritti del cittadino, oppure di parlare di diritto al contraddittorio se questo non s'è instaurato e se non v'è interesse ad instaurarlo. Tant'è che risulta peraltro improprio discutere di un "diritto al contraddittorio", laddove più correttamente bisogna discutere di un diritto del cittadino al "giusto processo", che si svolga in contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità e davanti ad un giudice terzo, intendendosi queste tre condizioni come imprescindibili presupposti affinché sia assicurata giustizia alla parte attraverso il processo. Orbene, se trasfondiamo i concetti sinora affermati nel processo in genere e nel procedimento esecutivo in particolare, possiamo ricavarne che, se per un verso vanno rivisti quegli orientamenti giurisprudenziali che non danno giusto rilievo all'esigenza del contraddittorio nei procedimenti o nelle fasi processuali dove sia rilevante la difesa ed il contraddittorio stesso, in quanto lì sono in gioco i diritti e le situazioni comunque protette delle parti, così, per altro verso, quel principio stesso non può essere esasperato in maniera tale da farne un escatologico ed invalicabile baluardo in qualunque ipotesi si stia svolgendo un'attività giurisdizionale, benché non si controverta di alcunché e non vi sia da difendere alcun diritto. Peraltro, sono gli stessi ricorrenti che, richiamandosi ad accreditata dottrina in argomento, ricordano che il processo esecutivo è un groviglio di cognizione ed esecuzione, sicché è agevole rispondere che in quel groviglio bisogna distinguere i vari momenti: quelli in cui il contraddittorio è indispensabile e quelli in cui esso non trova ragione in un concreto interesse della parte, nel suo indefettibile diritto di difesa e nella sua esigenza di un giusto processo.
Venendo al caso che ci riguarda, i ricorrenti lamentano di non essere stati convocati all'udienza in cui s'è disposta l'anticipazione della vendita immobiliare. Essi, proponendo opposizione all'esecuzione, pretendono l'annullamento degli atti per la sola ragione di non essere stati chiamati al contraddittorio sul punto, sostenendo di non aver bisogno, a tal fine, di essere dotati di un concreto interesse all'opposizione stessa. Insomma, la lesione sarebbe in sè e non nelle conseguenze che la mancata instaurazione del contraddittorio avrebbe comportato. Ma allora, oltre le considerazioni sinora svolte circa l'inipotizzabilità di un diritto al contraddittorio, va ricordato che il codice di rito fissa nell'art. 569 (Provvedimento per l'autorizzazione della vendita) un momento fondamentale e solenne che chiude tutta la fase precedente dell'espropriazione e conduce al realizzo di quanto assoggettatovi. Lì (come, peraltro, in altri momenti altrettanto determinanti) è previsto che il giudice fissi l'udienza per l'audizione delle parti, le quali, all'udienza stabilita, possono fare osservazioni e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi. Come si vede, questo è un caso in cui lo stesso legislatore ha individuato il momento in cui l'interesse in gioco per le parti è altissimo, così come è rilevantissima la loro esigenza di massima esplicazione del diritto di difesa, attuato mediante l'indispensabile partecipazione al contraddicono. Non si può escludere che vi siano altri casi in cui sia il giudice ad individuare analoghe esigenze non preventivamente individuate dal legislatore, con un meccanismo simile a quello con cui la giurisprudenza ha ammesso all'impugnazione determinati provvedimenti che il legislatore non ha, in via di principio, considerato impugnabili. Ma tra questi casi non si può sicuramente includere quello in esame, riguardante l'udienza per l'anticipazione della già fissata vendita. Si tratta, infatti, di un provvedimento meramente ordinatorio, in relazione al quale neppure i ricorrenti sanno spiegare (ed hanno saputo prima spiegare) quale interesse avrebbero avuto a contraddire o quale posizione sostanziale avrebbero potuto difendere (a meno che non si voglia sottendere che l'interesse sta nello stesso ritardo nella realizzazione dei diritti dei creditori). Nè hanno oggi senso i richiami alla valutazione dei beni ed alla mancata partecipazione allo svolgimento della consulenza d'ufficio, visto che tali doglianze potevano ampiamente essere fatte valere, mediante osservazioni ed opposizioni, nella già menzionata udienza prevista dall'art. 569 c.p.c. In conclusione, può essere affermato che nel processo esecutivo il diritto del cittadino al giusto processo (come delineato dalla nuova formulazione dell'art. 111 Cost.) deve essere soddisfatto attraverso il contraddittorio tra le parti in ogni fase processuale in cui si discuta e si debba decidere circa diritti sostanziali o posizioni comunque giuridicamente protette, tenendo conto del correlato e concreto interesse delle parti stesse ad agire, a contraddire o ad opporsi per realizzare in pieno il proprio diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost. Con la conseguenza che, non potendosi configurare un generico ed astratto diritto al contraddittorio, è inammissibile l'impugnazione di un atto dell'esecuzione con la quale si lamenti la mera lesione del contraddittorio, senza prospettare a fondamento dell'impugnazione stessa le ragioni per le quali tale lesione abbia comportato l'ingiustizia del processo, causata dall'impossibilità di difendersi a tutela di quei diritti o di quelle posizioni giuridicamente protette.
È per questo che il ricorso principale va respinto ed il ricorso incidentale condizionato della S. Paolo IMI S.p.a. va dichiarato assorbito. Sussistono i giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale, nonché interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2003