Sentenza 19 maggio 2003
Massime • 1
In tema di condominio, il principio della "rappresentanza reciproca", in forza del quale ciascun condomino può agire, anche in sede di impugnazione, a tutela dei diritti comuni nei confronti dei terzi, in quanto l'interesse per il quale agisce è comune a tutti i condomini, comporta che colui che sia subentrato in corso di causa nella posizione di un condomino che non ha partecipato al giudizio di primo grado, può impugnare la sentenza che abbia pronunziato su diritti comuni, dovendosi tale sentenza considerare emessa anche nei suoi confronti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/05/2003, n. 7827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7827 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. CHERILLO Giovanna - rel. Consigliere -
Dott. FIORE F. Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NICE NUOVE INIZIATIVE COSTRUZIONI EDILIZIE SRL, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore EL UR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE 35, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO IOFFREDI, che lo difende unitamente all'avvocato LUCIANO GIORGI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LU MA, BI IT, AR NO, BO VA IL (o LILIA), NI MA, LL ID, CI AR, PE DO, LI IU (deceduto), rappresentato da LI AN US in qualità di erede e avente causa di LI IU, GU MA, AC TT, HI IA OL, SS CO, NI OS, SI IU, LI AU, SS AR, RI FE, EL CO RT, RA RI, AB CE, AR PA, AN UN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G B VICO 31, presso lo studio dell'avvocato ENRICO SCOCCINI, che li difende unitamente all'avvocato PA BASTIANINI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché
contro
AZ IA RA, TI IL avente causa di EC IL, EL CO RT, GO IR avente causa di NI AU, IV AU, AN M SA, RO RD;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 12576/00 proposto da:
GO IR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G B VICO 31, presso lo studio dell'avvocato ENRICO SCOCCINI, che lo difende unitamente all'avvocato PA BASTIANINI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
NICE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1531/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 09/12/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/02 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
La Corte preliminarmente dispone la riunione dei due ricorsi separatamente proposti dalle parti;
udito l'Avvocato GIORGI Luciano, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento ricorso principale e rigetto ricorso incidentale;
udito l'Avvocato BASTIANINI Paolo (per LU SS +22 e GO IR) difensore dei resistenti che ha chiesto rigetto ricorso principale ed accoglimento ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per previa riunione dei due ricorsi:
rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 15/7/1987 alcuni condomini dell'edificio sito a Grosseto alla Via Giulio AR nn.16 e 16/D, convennero in giudizio, davanti al Tribunale di quella città, la srl NICE, costruttrice del fabbricato, per sentirla condannare al risarcimento dei danni che si erano verificati nei muri esterni del fabbricato e all'interno delle singole unità abitative.
La convenuta, costituitasi, eccepì la decadenza dall'azione e la prescrizione del diritto alla garanzia. Nel merito contestò la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
Con sentenza 14/3/1994 l'adito Tribunale rigettò le eccezioni di decadenza e di prescrizione e, ritenuto che i vizi accertati dal CTU, consistenti in fessurazioni dell'intonaco esterno dei muri perimetrali e in lesioni capillari negli intonaci anche interni, costituivano gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 c.c., condannò la NICE al risarcimento del danno arrecato sia alle parti comuni sia ai singoli appartamenti.
Nel giudizio d'appello, instaurato dalla NICE, si costituirono soltanto alcuni degli appellati chiedendo il rigetto del gravame. Si costituirono inoltre, chiedendo anch'essi il rigetto dell'appello, TT AN, IN CO BE e OZ RC, i primi due, quali successori a titolo particolare degli appellati CC AN e FA AR, il terzo, quale successore a titolo particolare del condomino TO UD che non era stato parte del giudizio di primo grado.
Con sentenza 9/12/1999 la Corte d'appello di Firenze, ritenuto il OZ non legittimato all'impugnazione e ammissibile, invece, l'intervento in causa della TT e dello IN, confermò la sentenza di primo grado rigettando il gravame della NICE. Questa ha proposto ricorso per Cassazione per due motivi di censura. Ha resistito al gravame soltanto OZ IR con controricorso e ricorso incidentale basato su un unico motivo.
Nessuna attività difensiva hanno svolto gli altri intimati. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Pregiudizialmente va disposta la riunione dei due ricorsi in quanto proposti avverso la medesima sentenza ed esaminato anzitutto il primo motivo del ricorso principale, che è articolato in due distinte censure.
Lamenta la ricorrente principale l'inosservanza degli artt. 111, 344 e 91 c.p.c. nonché vizi di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto legittimo l'intervento in appello dei condomini TT e IN, non tenendo conto che, in base all'art. 344 c.p.c., in tale grado è ammesso l'intervento soltanto dei terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell'art. 404 c.p.c.. Lamenta, inoltre, con riferimento alla posizione di OZ IR, che la sentenza, pur - avendo ritenuto costui privo di legittimazione all'impugnazione, non lo ha condannato alle spese del grado.
Connesso con queste due censure è il motivo unico posto a base del ricorso incidentale, proposto dal OZ, il quale ha denunciato l'inosservanza delFart.100 c.p.c. per essere stato ritenuto privo della legittimazione ad impugnare la sentenza di primo grado, senza considerare che, sussistendo tra i condomini una forma di rappresentanza reciproca, ciascuno ha una legittimazione sostitutiva di quella degli altri compartecipi e che, pertanto, esso ricorrente, quanto meno per la tutela delle parti comuni, ben poteva impugnare la sentenza di primo grado, anche se il condomino suo dante causa, TO UD, non aveva partecipato al giudizio.
2 - Delle tre censure, solo l'ultima è fondata.
In tema di condominio, il principio della cosiddetta "rappresentanza reciproca", in forza del quale ciascun condomino può agire, anche in sede di impugnazione, a tutela dei diritti comuni nei confronti dei terzi, in quanto l'interesse per il quale agisce è comune a tutti i condomini (v. ex plurimis: Cass. nn. 8842/01; 13331/00;
6856/93), comporta che colui che sia subentrato in corso di causa nella posizione di un condomino che non ha partecipato al giudizio di primo grado, può impugnare la sentenza che abbia pronunziato su diritti comuni, dovendosi tale sentenza considerare emessa anche nei suoi confronti.
Ha quindi errato il giudice d'appello nel ritenere il OZ non legittimato all'impugnazione/ non avendo tenuto conto che costui, essendo divenuto condomino a seguito di trasferimento dal precedente proprietario, TO UD, ben poteva, per il principio della rappresentanza reciproca tra i condomini, intervenire in appello a tutela dei suoi diritti sulle parti comuni dell'edificio, e chiedere, a tal fine, il rigetto dell'impugnazione della NICE, affiancandosi agli altri condomini che erano già parti del giudizio, rilevando sotto tale profilo l'attualità della sua qualità di condomino.
Il ricorso incidentale va quindi accolto e la sentenza cassata in parte qua con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze perché esamini la posizione del OZ limitatamente ai suoi diritti sulle parti comuni dell'edificio.
Infondata è, invece, la prima censura prospettata col primo motivo del ricorso principale.
La TT e lo IN, infatti, quali successori a titolo particolare per atto tra vivi dei condomini CC e FA, originari attori, erano subentrati nella medesima posizione dei loro danti causa e, quindi non erano terzi, ma parti e in tale qualità ben potevano intervenire in grado d'appello (Cass. 4333/93), come correttamente ha ritenuto la Corte territoriale.
Resta assorbita dalla cassazione la seconda censura proposta con il primo motivo del ricorso principale, in quanto relativa alla pronunzia sulle spese riguardanti il OZ, e quindi di carattere non autonomo.
3 - Il secondo motivo del ricorso principale, con il quale si censurano le ragioni in base alle quali la Corte territoriale ha, da un lato, respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla NICE e, dall'altro, ritenuto che questa aveva riconosciuto i difetti dell'opera impegnandosi ad eliminarli, resta assorbito dalla cassazione in quanto di carattere non autonomo.
4 - Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso incidentale. Rigetta in parte il primo motivo del ricorso principale dichiarando assorbiti la restante parte ed il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione all'accoglimento e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2003