Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 24 aprile 1999 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 24 aprile 1999 |
Giurisprudenza • 3
- 1. CGUE, n. C-710/23, Sentenza della Corte, L. H. contro Ministerstvo zdravotnictví, 03/04/2025Provvedimento: SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 3 aprile 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 4 – Definizioni – Articolo 6 – Liceità del trattamento – Articolo 86 – Accesso del pubblico ai documenti ufficiali – Dati relativi al rappresentante di una persona giuridica – Giurisprudenza di un organo giurisdizionale nazionale che stabilisce l'obbligo di informare e di consultare l'interessato prima della comunicazione di documenti ufficiali contenenti tali dati» Nella causa C-710/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997, di seguito denominata "convenzione".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 17 della convenzione stessa.
- Art. 3. 1. All' articolo 1, comma 1, della legge 29 ottobre 1997, n. 374 , dopo le parole: "operazioni di sminamento" sono inserite le seguenti: "e di ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine".
2. All' articolo 1 della legge 29 ottobre 1997, n. 374 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. 1 divieti di cui alla presente legge non si applicano alle attrezzature per la rimozione delle mine ed alle informazioni tecnologiche connesse a scopi umanitari, nonche' all'importazione di mine antipersona funzionale esclusivamente alla distruzione delle mine stesse".
Nota all' art. 3:
- Il testo dell' art. 1 della legge n. 374/1997 (Norme per la messa al bando delle mine antipersona), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
Art. 1 (Finalita'). - E' vietato l'uso a qualsiasi titolo di ogni tipo di mina antipersona, fatto salvo l'utilizzo a fini esclusivi di addestramento per operazioni di sminamento e di ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine del quantitativo previsto dall'articolo 5, comma 1.
2. Sono vietate la ricerca tecnologica, la fabbricazione, la vendita, la cessione a qualsiasi titolo, l'esportazione, l'importazione, la detenzione delle mine antipersona di qualunque natura o composizione, o di parti di esse.
3. Sono vietate l'utilizzazione e la cessione, a qualsiasi titolo, dei diritti di brevetto per la fabbricazione, in Italia o all'estero, direttamente o indirettamente, delle mine antipersona o di parti di esse, e l'utilizzazione e la cessione, a qualsiasi titolo, di tecnologie idonee alla fabbricazione di mine antipersona o di parti di esse.
3-bis. I divieti di cui alla presente legge non si applicano alle attrezzature per la rimozione delle mine ed alle informazioni tecnologiche connesse a scopi umanitari, nonche' all'importazione di mine antipersona funzionale esclusivamente alla distruzione delle mine stesse.