Legge 26 marzo 1999, n. 106

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    Giurisprudenza2

    • 1CGUE, n. C-710/23, Sentenza della Corte, L. H. contro Ministerstvo zdravotnictví, 03/04/2025
      Provvedimento: SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 3 aprile 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 4 – Definizioni – Articolo 6 – Liceità del trattamento – Articolo 86 – Accesso del pubblico ai documenti ufficiali – Dati relativi al rappresentante di una persona giuridica – Giurisprudenza di un organo giurisdizionale nazionale che stabilisce l'obbligo di informare e di consultare l'interessato prima della comunicazione di documenti ufficiali contenenti tali dati» Nella causa C-710/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo …
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      • giurisdizione pregiudiziale·
      • RGPD·
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      • trattamento dati

    • 2Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza collegiale 22/05/2026, n. 4166
      Provvedimento: Pubblicato il 22/05/2026 N. 00584/2026 REG.RIC. N. 04166/2026 REG.PROV.COLL. N. 00584/2026 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso in appello numero di registro generale 584 del 2026, proposto da Comune di Rocca Canavese, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Cavagnetto e Miretta Malanot, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Scisciot, con domicilio digitale …
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      • ordinanza cautelare·
      • successione rapporti giuridici·
      • art. 64 c.p.a.·
      • art. 5 l.r. 16/1999·
      • art. 51 l.r. 16/1999·
      • art. 57-bis l.r. 16/1999·
      • giurisdizione amministrativa·
      • riordino comunità montane·
      • art. 34 l.r. 19/2003·
      • art. 3 l.r. 16/1999·
      • DPGR n. 106/2003·
      • art. 63 c.p.a.·
      • art. 7 l. 259/1999

    Versioni del testo

    • Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997, di seguito denominata "convenzione".


      AVVERTENZA:
      Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


    • Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 17 della convenzione stessa.
    • Art. 3. 1. All' articolo 1, comma 1, della legge 29 ottobre 1997, n. 374 , dopo le parole: "operazioni di sminamento" sono inserite le seguenti: "e di ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine".
      2. All' articolo 1 della legge 29 ottobre 1997, n. 374 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
      "3-bis. 1 divieti di cui alla presente legge non si applicano alle attrezzature per la rimozione delle mine ed alle informazioni tecnologiche connesse a scopi umanitari, nonche' all'importazione di mine antipersona funzionale esclusivamente alla distruzione delle mine stesse".
      Nota all' art. 3:
      - Il testo dell' art. 1 della legge n. 374/1997 (Norme per la messa al bando delle mine antipersona), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
      Art. 1 (Finalita'). - E' vietato l'uso a qualsiasi titolo di ogni tipo di mina antipersona, fatto salvo l'utilizzo a fini esclusivi di addestramento per operazioni di sminamento e di ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine del quantitativo previsto dall'articolo 5, comma 1.
      2. Sono vietate la ricerca tecnologica, la fabbricazione, la vendita, la cessione a qualsiasi titolo, l'esportazione, l'importazione, la detenzione delle mine antipersona di qualunque natura o composizione, o di parti di esse.
      3. Sono vietate l'utilizzazione e la cessione, a qualsiasi titolo, dei diritti di brevetto per la fabbricazione, in Italia o all'estero, direttamente o indirettamente, delle mine antipersona o di parti di esse, e l'utilizzazione e la cessione, a qualsiasi titolo, di tecnologie idonee alla fabbricazione di mine antipersona o di parti di esse.
      3-bis. I divieti di cui alla presente legge non si applicano alle attrezzature per la rimozione delle mine ed alle informazioni tecnologiche connesse a scopi umanitari, nonche' all'importazione di mine antipersona funzionale esclusivamente alla distruzione delle mine stesse.