Sentenza 27 marzo 2007
Massime • 1
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la responsabilità per omessa prestazione dei mezzi di sussistenza ai figli minori non è esclusa dalla intervenuta decadenza della patria potestà.
Commentario • 1
- 1. responsabilità genitorialehttps://www.osservatoriofamiglia.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/03/2007, n. 16559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16559 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 27/03/2007
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 524
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 18840/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
De CA RO;
contro la sentenza in data 26.9.05 della Corte di appello di Napoli;
Letti gli atti e l'ordinanza impugnata;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Bruno Oliva;
Udito il P.G., Dott. CIAMPOLI Luigi, che ha chiesto la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con il provvedimento indicato in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato il giudizio di responsabilità penale formulato con sentenza del 21 gennaio 2004 dal Tribunale di Torre Annunziata nei confronti di De CA RO in ordine al delitto di cui all'art.570 c.p. contestatogli per avere fatto mancare dal febbraio 1998 i mezzi di sussistenza alla moglie ed ai figli minori.
Ha proposto ricorso per cassazione il De CA, lamentando l'erronea applicazione della legge penale, la mancata assunzione di una prova decisiva, l'illogicità della motivazione.
A suo avviso non era emersa alcuna prova in ordine alla contestata sottrazione agli obblighi di assistenza, dato anche che la consorte, essendosi appropriata di tutti i risparmi familiari, ben poteva essere ritenuta compensata di ogni sua pretesa. Peraltro la Corte territoriale aveva omesso di considerare, per un verso, che a seguito della decadenza dalla patria potestà pronunciata nei suoi confronti non era più tenuto ad occuparsi della prole, e, per altro verso, che i dubbi emersi in relazione all'imputazione potevano giustificare la concessione dei benefici di legge, il contenimento della pena nel minimo edittale e la sua conversione L. n 689 del 1981, ex art. 53. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto affidato a doglianze generiche e manifestamente infondate.
Ed invero l'impugnata sentenza, letta in doverosa congiunzione con quella di primo grado, illustra in modo logico e compiuto gli elementi che hanno giustificato la conferma della condanna dell'imputato, rispondendo adeguatamente alle numerose obiezioni sollevate dalla difesa e riproposte in questa sede.
Così è per la valenza delle puntuali dichiarazioni della consorte in ordine all'omesso versamento sin dal febbraio 1998 di quanto dovutole per le necessità della famiglia, correttamente analizzate e valorizzate dai giudici di merito ed a fronte delle quali l'imputato si è limitato ad una contestazione del tutto generica, senza dimostrare in alcun modo l'inesattezza delle conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata.
Del tutto generico è anche il richiamo all'osservanza costante dei "doveri ed obblighi familiari" e ad un asserito prelievo di 25 milioni effettuato dalla parte offesa sul conto corrente del coniuge, non avendo costui dimostrato l'inesattezza delle conclusioni raggiunte in sede di merito in ordine all'assoluta mancanza di qualsiasi elemento di prova a sostegno di tali circostanze. Manifestamente infondato è poi il richiamo alla valenza liberatoria della intervenuta decadenza dalla patria potestà rispetto agli obblighi penalmente sanzionati gravanti sui genitori. Così argomentando il ricorrente mostra di ignorare che i provvedimenti adottati a termini dell'art. 330 c.c. hanno la funzione di impedire che la prole subisca pregiudizi a causa della condotta dei genitori, ma non fanno venir meno gli obblighi dai quali il soggetto, nei confronti del quale è pronunciata la decadenza, è gravato nei confronti dei figli nella sua qualità di genitore, e segnatamente l'obbligo di provvedere al loro mantenimento. Quanto alla mancata concessione dei benefici dianzi richiamati, la Corte territoriale ha fornito esauriente giustificazione del proprio convincimento, richiamando sia l'entità della pena, inflitta in misura quanto mai modesta, sia i due precedenti penali specifici. All'inammissibilità del ricorso segue a norma di legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa stante il tenore dell'impugnazione, di 1000,00 Euro alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento processuali e della somma di 1000,00 Euro in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2007