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Sentenza 22 dicembre 2023
Sentenza 22 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/12/2023, n. 51316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51316 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE di APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DI GN, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
l'Avv. Sara Memola insisteva per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La Corte di appello di Roma confermava la condanna di EM RT per i reati di rapina aggravata e tentata estorsione. Si contestava al ricorrente di avere consumato un rapina aggravata all'interno dell'abitazione della vittima appropriandosi di sette telefoni cellulari ed un tablet e di avere prospettato alla vittima di non restituire tali beni se non avesse pagato cinquanta euro (somma inizialmente quantificata in euro venti) per la compravendita di marijuana, così consumando anche il reato di tentata estorsione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 51316 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 09/11/2023 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 15 cod. pen.): si deduceva che sarebbe emerso un unico reato di tentata estorsione, come si evincerebbe dall'unicità dell'azione, dall'identità del profitto e della vittima, sicché la condanna anche per la rapina sarebbe illegittima;
si contestava, altresì, la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie provenienti dalla persona offesa, che sarebbe stata effettuata senza tenere conto delle prove documentali allegate e delle contraddizioni della progressione dichiarativa;
si deduceva, inoltre, che sarebbe stata effettuata una valutazione sommaria della attendibilità intrinseca e che quanto riferito in ordine alla minaccia sarebbe incompatibile con i comportamenti tenuti dalla presunta vittima. 2.1.1. Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di effettuare una ricostruzione alternativa delle condotte, contraria a quella che le due sentenze di merito, con motivazione ineccepibile, hanno invece ritenuto. Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge infatti che il ricorrente ha posto in essere due condotte distinte: ovvero, prima una rapina impossessandosi 1 di sei apparecchi cellulari e di un tablet e poi chiedendo (\ somma dì cinquanta euro per la restituzione di quanto sottratto. Le condotte sono in successione temporale e risultano caratterizzate, la prima, dalla violenta apprensione dei beni e, la seconda, dalla chiara minaccia di non restituire il maltolto se non dietro la corresponsione della somma di danaro (pag. 4 della sentenza impugnata). E' corretta, dunque, la condanna per i due reati contestati. Non colgono nel segno le doglianze in ordine all'"inefficacia" della minaccia, tenuto conto del dato che la vittima non aveva mostrato di essere intimorita. Si riafferma infatti che la minaccia necessaria ad integrare l'elemento oggettivo della rapina può consistere in qualsiasi comportamento deciso, perentorio e univoco dell'agente che sia "astrattamente" idoneo a produrre l'effetto di turbare o diminuire la libertà psichica e morale del soggetto passivo (Sez. 1, Sentenza n. 46118 del 04/11/2009, Di Prima, Rv. 245498 - 01), nulla rilevando che, "in concreto", la vittima mostri una resilienza alla costrizione superiore alle aspettative. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti previste dagli artt. 62, nn. 4) e 6) e 114 cod. pen.: si deduceva che il danno inflitto sarebbe stato di lieve entità e che il contributo del ricorrente alla realizzazione della condotta criminosa sarebbe stato marginale. 2.2.1. La doglianza non supera la soglia di ammissibilità Il collegio riafferma che ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen. è necessario che il colpevole abbia provveduto, prima del giudizio, alla riparazione del danno mediante il risarcimento totale ed effettivo, non potendo ad esso 2 supplire un ristoro parziale, avvenuto attraverso la sola restituzione della refurtiva (Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia Rv. 282793 - 01). Nel caso di specie, come rilevato dal Tribunale, la restituzione era stata parziale (peraltro il tablet era stato resettato) e tale dato - dirimente per la concessione dell'attenuante - era stato contestato genericamente con l'atto di appello. Infine, nessun vizio presenta la motivazione nella parte in cui esclude sia la sussistenza degli elementi per riconoscere il danno di lieve entità, tenuto conto del non modesto valore del tablet, che quella dell'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen., esclusa in ragione della non marginalità della condotta (pag. 5 della sentenza impugnata). 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 9 novembre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DI GN, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
l'Avv. Sara Memola insisteva per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La Corte di appello di Roma confermava la condanna di EM RT per i reati di rapina aggravata e tentata estorsione. Si contestava al ricorrente di avere consumato un rapina aggravata all'interno dell'abitazione della vittima appropriandosi di sette telefoni cellulari ed un tablet e di avere prospettato alla vittima di non restituire tali beni se non avesse pagato cinquanta euro (somma inizialmente quantificata in euro venti) per la compravendita di marijuana, così consumando anche il reato di tentata estorsione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 51316 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 09/11/2023 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 15 cod. pen.): si deduceva che sarebbe emerso un unico reato di tentata estorsione, come si evincerebbe dall'unicità dell'azione, dall'identità del profitto e della vittima, sicché la condanna anche per la rapina sarebbe illegittima;
si contestava, altresì, la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie provenienti dalla persona offesa, che sarebbe stata effettuata senza tenere conto delle prove documentali allegate e delle contraddizioni della progressione dichiarativa;
si deduceva, inoltre, che sarebbe stata effettuata una valutazione sommaria della attendibilità intrinseca e che quanto riferito in ordine alla minaccia sarebbe incompatibile con i comportamenti tenuti dalla presunta vittima. 2.1.1. Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di effettuare una ricostruzione alternativa delle condotte, contraria a quella che le due sentenze di merito, con motivazione ineccepibile, hanno invece ritenuto. Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge infatti che il ricorrente ha posto in essere due condotte distinte: ovvero, prima una rapina impossessandosi 1 di sei apparecchi cellulari e di un tablet e poi chiedendo (\ somma dì cinquanta euro per la restituzione di quanto sottratto. Le condotte sono in successione temporale e risultano caratterizzate, la prima, dalla violenta apprensione dei beni e, la seconda, dalla chiara minaccia di non restituire il maltolto se non dietro la corresponsione della somma di danaro (pag. 4 della sentenza impugnata). E' corretta, dunque, la condanna per i due reati contestati. Non colgono nel segno le doglianze in ordine all'"inefficacia" della minaccia, tenuto conto del dato che la vittima non aveva mostrato di essere intimorita. Si riafferma infatti che la minaccia necessaria ad integrare l'elemento oggettivo della rapina può consistere in qualsiasi comportamento deciso, perentorio e univoco dell'agente che sia "astrattamente" idoneo a produrre l'effetto di turbare o diminuire la libertà psichica e morale del soggetto passivo (Sez. 1, Sentenza n. 46118 del 04/11/2009, Di Prima, Rv. 245498 - 01), nulla rilevando che, "in concreto", la vittima mostri una resilienza alla costrizione superiore alle aspettative. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti previste dagli artt. 62, nn. 4) e 6) e 114 cod. pen.: si deduceva che il danno inflitto sarebbe stato di lieve entità e che il contributo del ricorrente alla realizzazione della condotta criminosa sarebbe stato marginale. 2.2.1. La doglianza non supera la soglia di ammissibilità Il collegio riafferma che ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen. è necessario che il colpevole abbia provveduto, prima del giudizio, alla riparazione del danno mediante il risarcimento totale ed effettivo, non potendo ad esso 2 supplire un ristoro parziale, avvenuto attraverso la sola restituzione della refurtiva (Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia Rv. 282793 - 01). Nel caso di specie, come rilevato dal Tribunale, la restituzione era stata parziale (peraltro il tablet era stato resettato) e tale dato - dirimente per la concessione dell'attenuante - era stato contestato genericamente con l'atto di appello. Infine, nessun vizio presenta la motivazione nella parte in cui esclude sia la sussistenza degli elementi per riconoscere il danno di lieve entità, tenuto conto del non modesto valore del tablet, che quella dell'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen., esclusa in ragione della non marginalità della condotta (pag. 5 della sentenza impugnata). 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 9 novembre 2023.