Sentenza 23 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/10/2003, n. 15928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15928 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Composta dag5925 Locazione ESTERZA CIVILE ri Magistrati R.G.N. 25614/00 Dott. Gaetano FIDUCCIA Pres ente 2433/01 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Cron. 32440 Dott. Michele LO PIANO Consigliere Rep. 4197 MAZZA - Rel. Consigliere Dott. Fabio - Consigliere Ud. 17/06/03 Dott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RV AM, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AUGUSTO AUBRY 2, presso lo studio dell'avvocato BRUNO PORCU POREN, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GIUSEPPE PALERMO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EO IG;
intimato e sul 2° ricorso n° 2433/01 proposto da: EO IG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 2003 MUGGIA 33, presso 10 studio dell'avvocato PIETRO G 1411 GIGANTE, che lo difende, giusta delega in atti;
1 - controricorrente e ricorrente incidentale
contro
RV AM;
intimata avverso la sentenza n. 3400/99 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione VI Civile, emessa il 24/09/99 е depositata il 17/11/99 (R.G. 3892/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/03 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito l'Avvocato Bruno PORCU POREN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento dell'incidentale. Svolgimento del processo VE IA adiva il Tribunale di Roma onde sentir condannare LE NO al risarcimento del danno ' ex art. 1591 CC., a lei derivato dal ritardo nella restituzione dell'immobile sito in Roma via Sindici dato in locazione con contratto scaduto in data n. 8 F 30.6.1987. Affermava che il Pretore di Roma con prov- vedimento 27.1.1990, aveva emesso ordinanza di convali- da di sfratto per finita locazione I fissando l'esecuzione al 28.2.1992. Il LE si costituiva chie- dendo il rigetto della domanda sul rilievo secondo cui 2 egli aveva usufruito delle proroghe disposte per legge. Il giudice istruttore con ordinanza 12.4.1997 i pro- nunciata ex art. 186 quater cpc., disponeva a carico T del LE, il pagamento , in favore della VE, della somma di lire 18.500.000 oltre interessi e spe- ' se. L'intimato rinunciando alla pronuncia della sen- i tenza proponeva appello , J denunciando tra l'altro, , la violazione degli artt. 1218 CC. e 1 bis DL 551/88. L'appellata chiedeva il rigetto del gravame La Corte di Appello di Roma con sentenza 17.11.1999, in acco- ' glimento del gravame rigettava la domanda risarcito- ' ria proposta dalla VE e compensava le spese di lite dei due gradi del giudizio. Osservava, infatti, sia che non era stato provato il danno ex art. 1591 cc. ' " Fcomunque il conduttore aveva ottemperato sia che alla norma dell'art. 1 bis legge n. 61/89 ' avendo ver- sato il canone aumentato del 20% per il periodo di SO- spensione della esecuzione. Avverso tale sentenza la VE propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste con controricorso il LE , il quale pro- pone altresì ricorso incidentale. Motivi della decisione Con il primo mezzo di gravame la ricorrente lamenta violazione dell'art. 1591 CC., sul rilievo secondo cui 3 ella aveva fornito la prova del danno a mezzo delle di- chiarazioni dello studio tecnico Bernardini e della de- posizione del teste Ancili. La censura incide pertanto sulla interpretazione delle risultanze istruttorie come effettuata dal giudice a quo che si è attenuto alla consolidata giurisprudenza di legittimità , secondo cui la prova del maggior danno ex art. 1591 deve essere da- ta in modo specifico con la concreta dimostrazione di precise proposte di acquisto o di locazione ( vedi da ultimo Cass. n. 993/ 2002). La censura è altresì non autosufficiente poiché la ricorrente omette di ripro- ' durre il testo della documentazione e della deposizione da lei dedotte ed impedisce , in tal modo, qualsiasi sindacato sulla motivazione della sentenza. Con il secondo mezzo di gravame la VE lamenta insufficienza e contraddittorietà della motivazione in 1 bis leg- ordine alla ritenuta applicabilità dell'art. ge 61/89 che ella ritiene superato per effetto della ' sentenza n. 482/2000 della Corte Costituzionale. La censura è infondata la predetta sentenza della Corte · Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 6, comma 6° legge n. 431/98 nella parte in cui esi- ' ' me il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior I ex art. 1591 cc., anche nel periodo successivo danno alla scadenza del termine di sospensione della esecu- 4 zione ope legis o di quello giudizialmente fissato per il rilascio dell'immobile Rimangono così fermi il dettato e gli effetti dell'art. 1 bis predetto per il periodo precedente la suddetta scadenza ( vedi Cass. 15621/02) ; periodo che è stato considerato nella fat- tispecie concreta in oggetto. Il ricorso principale deve essere quindi rigettato. I l ricorso incidentale del LE deve essere di- inammissibile per difetto della esposizionechiarato sommaria dei fatti di causa ( art. 366 1° comma n. 3, cpc. ). Le spese di lite devono essere compensate in considerazione della reciproca soccombenza.
P Q M
La Corte Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissi- bile quello incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma addì 17.6.2003. ' Il Presidente Il cons. est. брабо Riderca жашара IL CANCELLIERE C1 DEPOSITA NON2003RIA NO AT Oggi IL CANCELLIERE C1 NO AT 5