Sentenza 27 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/01/2003, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 01 140 /03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA COLUZIONE CONTRATTO Composta dagli Il COMPRA VENDITA Dott. Vincenzo RA Presidente R.G.N. 9816/0 Cron.3533 Dott. Alfredo MENSITIERI Rel. Consigliere - Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Rep. 353 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere - 08.09/10/02 Consigliere - Dott. Vincenzo MAZZACANE ha pronunciato la seguente SE NT ENZA sul ricorso proposto da: y LU, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VINCENZI n 31, presso lo studio dell'avvocato COSTANTINO ORAZIO A difeso dall'avvocato ERCOLE BOCCARDI, giustaTONELLI, delega in atti;
- zicorrente
contro
AN AN, electivamente domiciliata in ROMA,VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO GENTILE, che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè contro 2002 NC TO, nella qualità di procuratore generale 1308 -1- di RI AR PIA, elettivamente domiciliato in | - ROMA PZZA COLA DI RIENZO 69, presso 10 studio dell'avvocato ALDO FERRETTI, che lo difende unitamente all'avvocato ROBERTO FERRARI, giusta delega in atti;
controricorrente -| avverso la sentenza n. 1130/99 della corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 03/11/99; + 1 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -- udienza del 09/10/02 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
1111 BOCCARDI, difensore del udito 1'Avvocato ERCOLE l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto ricorso;
udito 1 'Avvocato ALDO FERRETTI per NC TO. difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del + ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore - Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per | Generale il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 11 mediatore LU CE, dopo aver acquistato,con scrittura privata del 13.12.1975,dal costruttore US CH un appartamento in corso di costruzione sito in Rimini, Via Arlotti-Via Vicinale Ausa, lo rivendeva, accessori e pertinenze comprese, a AN CI COM a tra scrittura privata del 30.12.1975. La vendita alla CI veniva effettuata per il prezzo convenuto di £. 30.500.000,del quale l'acquirente versava חנ! acconto di £. 10.000.000, impegnandosi a pagare la differenza, я ь quanto a L.10.000.000, al giorno della consegna ed н е il residuo alla stipula dell'atto molarile e, comunque, non oltre il 3.2.1977 ise il rogito fosse statu stipulato entro il 30.9-1976); la consegna dell'immobile finito e rifinito doveva avvenire entro 1'1.8.76, prevedendosi una penale di £, 100.000 per ogni mese di ritardo oltro tale data. Con citazione notificata il 27 aprile 1978 la Conveniva in giudizio, dinanzi al TribunaleCI di Rimini, il CE е premesso che costui, nonostante ripetute diffide, non aveva adempiuto agli obblighi assunti con la menzionata 3 scrittura privata del 30.12.75 né aveva ancora provveduto a consegnarle l'appartamento, chiedeva dichiararsi il SUO diritto di proprietà su ci esso,con la conseguente condanna del convenuto alla consegna dell'immobile ed al pagamento della penale prevista per il ritardo. Il CE, costituitosi, deduceva che 11 ritardo nella consegna non era a lui impuzabile,ma era lavori aggiuntivi invece dipeso in parte da: concordati direttamente tra la CI ed il costruttore CH,in parte cal contrasto sorto tra costoro per la minor larghezza del portico- garage (compreso nella vendita), inferiore di 18 cm. rispetto a quella prevista di 3 ml.. Concludeva, pertanto, il convenuto per il rigetto delle domande attoree ed in via riconvenzionale chiedeva la risoluzione del contrat o o di diritto ex art. 1454 CC o, in subordine, per inadempimento delia CI che aveva illegittimamente causato il ritardo nella stipula del rogito e non aveva pagato i restanti venti milioni del prezzo nel patluito termine del 3 febbraio 1977. Instava, infine, il CE per ia chiamata in giudizio del suo dante causa CH per sentir dichiarare la sula responsabilità in ordine alle pretese inadempienze infondatamente attribuitegli dalla CI. Si costituiva il CH cortestando gli assunti del IN e, deducendo di aver puntualmente adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto con il medesimo, mentre questi era rimasto debitore rei suoi confronti del prezzo convenuto, chiedeva la risoluzione della scrittura 13.12.75 per inadempimento dell'acquirente. Assunta una prova per testi, disposta una documentazione prodotta, il CTU, acquisita la у н Tribunale,con sentenza del 11.11.86, respingeva la в risoluzione del contratto 30.12.75 domanda di proposta in via riconvenzionale dal CE, sull'assorbente rilievo che questi non potesse invocare l'inadempimento altrui, essendo a Sua volta inadempiente nei confronti della CI per non aver acquistato la proprietà dell'appartamento dal CH e per non aver stipulato con questi l'atto pubblico, per non essersi cioè posto in condizioni di addivenire alla stipula con la CI;
respingeva altresì la domanda di risoluzione del contratto 13.12.75, essendo stato questo adempiuto con la consegna dell'immobile al CE ed il pagamento del prezzo da parte di j questi, mentre il solo rifiuto di addivenire alla stipula del rogito non poteva essere qualificato grave inadempimento giustificante la risoluzione, stanti i contrasţi insorti cun la CI;
accoglieva, invece, la domanda di quest'ultima, dichiarando l'autenticità delle sottoscrizioni apposle ad entrambi i contratti e la loro efficacia,con conseguente ordine al CE di consegnare l'appartamento, previo versamento, da somma di L.parte della CI, della 53.000.000, comprensiva di sorte capitale per s u residuo prezzo, interessi logali e maggior danno da A svalutazione;
respingeva la domanda di pagamento della penale, non risultando provata la responsabilità del convenuto per il ritardo nell'ulcimazione dei lavori dell'appartamento, nonché quella di risarcimento per l'unico vizio accertato (minor ampiezza del garage- portico), in quanto compensato dalla maggior estensione dell'appartamento; respingeva la domanda risarcitoria del CE contro il CH perché non provata la sua responsabilità nel ritardo della consegna ed insussistente il danno da minor larghezza del garage per le ragioni già dette;
respingeva la domanda del CH contro il 6 CE pe il pagamento а titoli vari (miglioramenti, spese leqali ed imposte); condannava infire il CE a rifondere le spese legali alla CI e compensava quelle tra Ia CI ed il CH. gravani,principale, dal CE Proposti e, incidentale dalla CI e dal CH, la Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 25 giugno 1992, rigellava interamente l'appello principale del CE, dichiarava поп dovuti da parte della CI interessi e rivalutazione sul residuo r prezzo, in quanto compensati dal godimento che lo A stesso CE conservato aveva quest'ultimo а dell'immobile; condannava altresì pagarc al CH la somma di £.
1.621.765 oltre accessori, per lavori aggiuntivi e spese, confermando nel resto la sentenza appellata е compensando le spese tra il CH e il CE, ma condannando costui al rimborso a favore della CI anche delle maggiori spese del grado. Avverso tale pronunzia il solo CE proponeva ricorso per cassazione articolato su nove motivi е resistito dalla CI e dal CH con controricorsi. Questa Suprema Corte, con sentenza Π. 1537 del J 27.2.96, accoglieva, per quanto di ragione, il primo motivo, la seconda e terza censura del secondo ed il nono motivo di ricorso, rimettendo la causa dinanzi ad altra sezione della stessa Corte bolognese per il riesame, alla luce del principio di diritto enunciato, della valutazione comparativa dei comportamenti delle parti della scrittura privata 30.12.1975, soprattutto Lenendo conto dei rapporti proporzionalità esistenti tra leḍi causalità e prestazioni inadempiute e della Soro incidenza е к sulla funzione economico-sociale del contratto, onde н verificare se l'inadempimento di una parte o la sua А aspettativa giustificasse il rifiuto di esecuzione da parte dell'altra (primo e secondo motivo), nonché per una più puntuale individuazione del rapporto giuridico sulla base del quale il CH avrebbe avuto dirillo al pagamento delie Somme riconosciutegli nella sentenza cassata ed il soggetto obbligato andava individuato nel CE (nono motivo). Il giudizio veniva riassunto dinanzi alla Corte felsinea con citazione notificata il 25 marzo 1997 dal CE il quale, riepilogata la vicenda sostanziale a processale, riproponeva le medesime domande già contenute nell'atto d'appello. 8 Si costituivano entrambe le controparti, la CI sostenendo che, avute presenti le circostanze tutte acclarate nei capi della sentenza d'appello passati in giudicato e svolgendo la comparazione richiesta dal giudice di legittimità, mai ella poteva considerarsi inadempiente in misura più grave del CE,il quale si era trincerato, con il suo rifiuto di stipulare il rogito, nella conservazione di una situazione di fatto per lui estremamente vantaggiosa, riuscendo a lucrare i canoni di s locazione dell'immobile pur già venduto;
il u CH, ponendo in luce che, come evidenziato A accidentalmente nella sentenza cassata, il CE andava ritenuto responsabile dell'obbligazione di pagamento dei lavori aggiuntivi in quanto consenziente alla loro esecuzione e, sostanzialmente, cocommittente ed in purto di regolamento delle spese chiedendo in ogni caso la conferma della loro già disposta compensazione. Con sentenza 16.7-3.11.99 la Corte bolognese rigettava 1'appello principale proposto dal CE ed in parziale accoglimento del gravame incidentale del CH, condannava il primo â corrispondere al secondo la somma di f.
1.621.785 a lui dovuta per lavori aggiuntivi e spese, oltre } interessi. Compensava il giudice di rinvic integralmente tra il CH ed il CE le spese di tutti i precedenti gradi de_ giudizio condannando il medesimo CE a rifondere al CH le spese de giudizio di rinvio. Condannava infine lo stesso CE alla rifusione in favore della CI delle spese dei pregressi giudizi di merito nella misura già liquidata nelle rispettive sentenze nonché di quelle del giudizio t i di rinvio ė compensava interamente tra le stesse parti le spese del giudizio di legittimità. A Avverso tale decisione ha proposto nuovamente ricorso per cassazione LU CE, sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria. Resistono, con distinti controricorsi, AN RI CI e RI PI IN, nella sta veste di procuratore generale di US CH. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i quattro motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente stante la loro stretta 383connessione, si denunzia violazione degli artt. e 384 stesso codice 1173 e segg. е 1321, 1362, 1366, 1368,1369 e 1460 CC, nonché vízio logico giuridico della motivazione per incongruità 10 ė per esame di risultanze istruttorie costituenti punti decisivi della controversia. Quanto al rapporto CE-CH in ordine al quale era stata rimessa al giudice del rinvio 'indagine diretta ad accertare chi fosse obbligato a pagare i lavori aggiuntivi chiesti dalla CI osserva il ricorrente che l'aver la Corte bolognese addebitato ad esso CE l'onere del pagamento degli stessi violerebbe le richiamate norme essendo provata (oralmente, per confessione di entrambe le controparti, e per via documentale ) l'esistenza del contratto direttamente concluso tra il CH e la CI. L'esistenza di tale contratto varrebbe ad escludere, ad avviso del CE, qualsiasi obbligazione in capo ad esso ricorrente poiché la nuova proprietaria era la CI e poiché il CH si era accordato con quest'ultima dopo aver appreso che 1'appartamento era stato а lei rivenduto. Quanto al rapporto CE-CI, premesso che a dell'annullamento della prima sentenza seguito della Corte bolognese, la causa era stata rimessa al giudice del rinvio dopo che questa Suprema Corte aveva delineato la materia del contendere nella 11 nuova valutazione comparativa del comportamento delle parti alla luce del rapporto delle superfici (maggiore del pattuito) е deldell'appartamento portico (minore del pattuito) nonché dell'esatta {portico e nonconfigurazione dell'accessorio garage), rileva il ricorrente che la qui gravata sentenza fuoriesca dallo schema dettato dai giudici di legittimità giustificando l'inadempimento della CI per ragioni e per addebiti ad esso CE che non dovevano in tale decisione trovare ы ingresso. м Osserva che nella valutazione in ordine a chi dei о due contraenti, la CI 0 il CE, fosse inadempiente, non cra stato tenuto conto dell'ingiustificato rifiuto della prima ad acquistare dal CH anziché da esso IN, stante la sostanziale identità dei contratti e la prassi secondo cui notoriamente, in caso di vendite in successione, la stipulazione del rogito avviene tra il primo venditore e l'ultimo acquirente. In buona sostanza, ad avviso del ricorrente, la mancata previa intestazione del bene da parte di esso CE non era sintomatica di una volontà di ΠΟΠ adempiere ΠΕ provava l'impossibilità di adempiere poiché il predetto si era solo messo 12 nella condizione di non adempiere sino a che la CI non lo avesse pagato. Sostiene il CE di non aver mai avanzato pretese illegittime, al contrario della CI che, pur dichiarandosi pronta ad adempiere alle proprie cbbligazioni, aveva posto come condizione dei paganenti -da lei dovuti- fatti che non poteva far che fosse consegnato l'immobilevalere e cioè secondo le misure convenute e fosse pagata la penale per il ritardo. Le doglianze non possono essere accolte. Fsecondo le indicazioni della Nol rinnovare sentenza rescindente, le valutazioni comparative dei reciproci inadempimenti posti in essere dal CE е dalla CI, la Corte bolognese ha confermato che il rifiuto della predetta di corrispondere il prezzo e di addivenire alla sottoscrizione del rogito di compravendita Fosse tutto giustificato in relazione aglidel atteggiamenti di grave inadempimento già manifestati dall'attuale ricorrente e precisamente: dalla mancata consegna dell'appartamento anche prima della stipula del rogito , come previsto nella scrittura privata e secondo il disposto dell'art. 1476 primo comma cc/dal rifiuto di stipulare il 13 rogito d'acquisto dell'immobile dal costruttore CH, per ragioni speciose, nonostante l'avvenuto pagamento del prezzo d'acquisto e la positiva manifestato da quest'ultimo, con lavolontà conseguente impossibilità di pervenire alla conclusione dell'alto pubblico con la CI. In tale contesto storico, a suo tempo già posto in luce dal Tribunale di Rimini, perdeva rilievo, ad avviso del giudice del rinvio, la circostanza se la pretesa della CI di ottenere una riduzione sul prezzo per i difetti del portico (o garage the f f i fosse) giustificasse il mancato pagamento cel d prezzo residuo 0 il rifiuto di accettare le condizioni di vendita che il CE intendeva imporre, poiché costui era volontariamente inadempiente all'obbligazione di consegna Tempestiva dell'immobile e la stipula del rogito di trasferimento поп gli sarebbe stata possibile neppure se egli avesse inteso darvi luogo. Pordeva così rilievo, secondo il giudicante, anche l'esatta individuazione della natura del portico- garage ed il peso economico contrattuale della sua difformità rispetto al progetto allegato al contratto (del quale poteva certamente postularsi 1' obiettiva modestia), giacchè l'attuale ricorrente 14 per primo aveva omesso di adempiere ad Suo del bene obbligo fondamentale (consegna compravenduto) е persisteva in tale illecito atteggiamento rifiutandone sempre le consegna pur ripetutamente richiesta.Sotto tale profilo ha valorizzato la Corte felsinea la considerazione che il rifiuto del CE di stipulare il rogito con il CH era ulteriore manifestazione della volontà di non concludere neppure il contratto con la CI essendo in particolare evidente che pretendere come condizione di tale stipula che la predetta risolvesse il problema del pagamento dei lavori extra eseguiti dal CH significava far incidere nel rapporto contrattuale bilaterale fatti estranei relativi a! propri rapporti con un terzo, mentre la pretesa che la stessa CI se ne accollasse la spesa in via definitiva avrebbe potuto e dovuto trovare una via di soluzione del tutto autonoma. Quanto, poi, alla problematica relativa alla "più puntuale individuazione del rapporto giuridico nel quale si colloca (va)no le prestazioni del CH e del soggetto, quindi, obbligato a pagare il corrispettivo di queste prestazioni" ha affermato il giudice del rinvio che in virtù del consenso 15 prestato all'esecuzione dei lavori aggiuntivi su un bene che già era di sua proprietà e di cui aveva il possesso, anche se ordinati nell'interesse di un terzo (la CI) che solo nei rapporti interni F con l'attuale ricorrente, era a sua volta divenuto proprietario, lo stesso CE ora divenuto vero e proprio committente dei lavori, che mai il CH avrebbe eseguito se non fosse stato certo della conforme volontà del suo avente causa di farli я eseguire. Il CH infatti si era ben guardato и dal consegnare 'immobile alla RA, ma aveva н ottemperato alla diffida del CE di consegnare е a lui l'appartamento; da parte sua la CI aveva sempre sostenuto di aver ordinato i lavori extra contratto al Suo diretto dante causa, circostanza questa indirettamente avvalorata dal tenore della lettera 29.1.1977 con la quale invitava il CE a scllecitare la fine dei lavori compresa la pavimentazione in rovere che costituiva uno dei · lavori extra di cui lo stesso CH pretendeva il pagamento;
né infine era stato provato che tra le parti fosse intervenuto accordo alcuno per cui il CH medesimo acconsentiva ad addebitare direttamente i costi di detti lavori aggiuntivi alla CI. 16 Ebbene, come ognun vede, tali considerazioni, condotte nei pieno rispetto del "decisum" di questa Suprema Corte in sede di giudizio rescindente, ed altresì nella corretta applicazione delle norme che il ricorrente assume violate, costituiscono ordine allaapprezzamento di fatto vuoi i valutazione comparativa dei comportamenti delle parti nell'ottica del principio di diritto detta o dal giudice di legittimità) in senso W sfavorevole al CE, vuoi con riguardo obbligo in саро al predetto del all'accertato pagamento al CH dei lavori aggiuntivi, non solo esaurienţe, ma altresì sorretto da completo ed congrua, esenţe da vizi logici, e motivazione incensurabile in questa sede di pertanto legittimità, arche in relazione alla valutazione del materiale probatorio esaminato nel corso della compiuta istruttoria nelle pregresse fasi di merito. Alla stregua dellc svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità con la condanna del ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Lā Corte, rigetta il ricorso e condanna il 17 ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida, in favore di AN CI, in ы ан 0,00 per onorari ed euro 421,65 oltre ad euro 150 · 119,70.oltre ad in favore di US CH in euro Euro 1800,00 per onorari. Roma, 9 ottobre 2002. AG IE ett. Pres. ELLERIA C EN. 2003 N A C IN TA G SITA Нашето било E IL CANCELLIERE 7 R E PO 2 LLI úzzo RI Di ZO E о D E Di i N C ggl ит N D A aria б O C IL M До CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 5.05.2003 delle Entrate di Roma 2 il Serie 4 al 17288 versate € 191,09 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Antonella Fontana of 18