Sentenza 30 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/05/2002, n. 7942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7942 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2002 |
Testo completo
.C.C. 62444 0794 2/ 02 REPUBBLICA ITALIANA I A 6 N I 8 O 9 I 5 R 1 Z IN NOME DEL . / A A 4 N / T R - 6 T 2 U S B . I ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE B . R . G I L Oggetto P E L . R D A . L A S SEZIONE TRIBUTARIA E Tributaria A D D T I E S 1 A T N 3 I E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1 N S R E . E I S A E T A Dott. Pasquale REALE - Presidente R.G.N. 20197/98 M . 21661 - Consigliere Cron Dott. Giulio GRAZIADEI - ConsigliereDott. Vincenzo DI NUBILA Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Rel. Consigliere Ud.12/12/01 Dott. Aldo CECCHERINI - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 62444 sul ricorso proposto da: IST SALESIANO BEATA VERGINE S LUCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato CALDARA ROBERTO, che la difende unitamente all'avvocato ZINGARELLI LUIGI, giusta procura Notaio ALBERTO VILLA di MILANO, rep. 45977 del 9.11.98; - ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro elettivamente2001 tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI 2572 PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO -1- STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente avvers0 la sentenza n. 109/98 della Commissione tributaria regionale di BOLOGNA, depositata il 14/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore GAMBARDELLA che ha concluso Generale Dott. Vincenzo l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
per assorbiti gli altri. -2- Svolgimento del processo L'Istituto dei Salesiani della Beata Vergine di S. Luca ha venduto, per il prezzo dichiarato di lire 11.700.000.000 un immobile alla società Seprim, che ha chiesto l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, in attesa della definizione di una causa civile pendente tra l'Istituto venditore ed una cooperativa locataria dell'immobile. L'ufficio, dopo avere concesso la tassazione in misura fissa, ha però notificato alla società acquirente un avviso di liquidazione dell'imposta di registro in misura proporzionale. Nelle more, la società acquirente è stata dichiarata fallita e l'ufficio, non avendo recuperato le somme portate dall'avviso, ha chiesto il pagamento dell'imposta all'Istituto venditore quale debitore solidale. L'Istituto ha impugnato il provvedimento sostenendo che l'errore dell'ufficio non poteva ricadere sulla parte venditrice e che, per essere esso Istituto un ente morale, era esente da imposta di registro. La Commissione di primo grado ha respinto il ricorso e la decisione è stata confermata dalla Commissione Regionale. Ha proposto ricorso l'Istituto deducendo tre motivi. Il Ministero delle Finanze ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione degli articoli 12 e 79, comma 2 d.lgs. n.546/92, nonché omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia rilevabile di ufficio, in quanto ha sostenuto la nullità del giudizio di appello per non avere il giudice disposto la regolarizzazione della costituzione delle parti secondo le nuove norme sulla assistenza tecnica in una controversia di valore superiore a lire cinque milioni. Il Ministero resistente ha sostenuto che la doglianza è infondata alla stregua della norma transitoria di cui all'art. 79 del d.lgs.n.546/92, dal momento che il legislatore non ha posto un obbligo per il giudice di disporre sempre la regolarizzazione della costituzione della parte priva di un difensore tecnico, ma ha previsto che il giudice, nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, con una valutazione discrezionale, affidata al suo prudente apprezzamento, dispone la regolarizzazione secondo le nuove norme sull'assistenza tecnica, ove ritenuto necessario. A parere della Corte la doglianza è fondata e merita accoglimento poiché il giudice, per le controversie aventi un valore superiore a lire cinque milioni, siano esse nuove o pendenti al momento della entrata in vigore del d.lgs. n. 546/92, non ha alcun potere discrezionale da utilizzare, ma deve prendere atto della necessità della difesa tecnica (che costituisce una scelta di fondo operata dal legislatore del nuovo contenzioso tributario) e deve di conseguenza dichiarare l'inammissibilità del ricorso, se si tratta di causa nuova, o disporre la regolarizzazione, se si tratta di causa pendente. L'articolo 12, comma 1, d.lgs. n.546/92, con una norma estremamente chiara, prevede che "Le parti, diverse dall'ufficio del Ministero delle finanze o dall'ente locale nei cui confronti è stato proposto il ricorso, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato”. La sanzione per la violazione di questo principio è molto pesante poiché consiste nell'inammissibilità del ricorso, sancita dall'articolo 18, comma 4, nella parte in cui viene disciplinata la mancata sottoscrizione del difensore, quando necessario. Lo stesso articolo 12, comma 5, del decreto n.546/92, prevede una deroga a questa disciplina per le controversie di valore inferiore a 5.000.000 di lire, poiché in questi casi è ammessa la partecipazione al giudizio delle parti interessate senza assistenza Joff then tecnica, anche se è stato riservato al giudice il potere discrezionale di ordinare al privato di munirsi entro un termine perentorio di un difensore abilitato, con la conseguenza altrettanto pesante dell'inammissibilità del ricorso per l'ipotesi di inottemperanza. La tendenza che emerge da queste norme è univoca nel senso che il giudice nelle controversie di valore superiore a lire 5.000.000 non ha alcun potere discrezionale, mentre nelle controversie di valore inferiore a lire 5.000.000 ha il potere discrezionale di richiedere un difensore tecnico (quando evidentemente si accorge che le questioni trattate meritano specifiche conoscenze tecniche che la parte evidentemente non ha). Questi stessi principi sono stati inseriti nella norma transitoria che disciplina i giudizi pendenti alla data di effettiva entrata in vigore della riforma, con una scelta normativa coerente con il nuovo orientamento di fondo adottato con l'articolo 12, comma 1. L'articolo 79, comma 2, per la sua formulazione letterale (estremamente sintomatica nella parte in cui viene fatto riferimento alla regolarizzazione della costituzione delle parti “secondo le nuove norme sulla assistenza tecnica"), ma soprattutto per la ratio sottesa, va letto nel senso che il giudice, se è necessario, assegna alla parte che ne è priva un termine perentorio per munirsi della difesa tecnica. La nozione di necessità va però ricostruita esclusivamente alla stregua del nuovo sistema, che più sopra è stato delineato e che va applicato tendenzialmente sempre (ove possibile) in base al principio unanimemente riconosciuto del tempus regit actum. E così si avrà che: a)per le controversie di valore superiore a lire 5.000.000 c'è una presunzione assoluta di necessità fatta dal legislatore, presunzione che l'interprete non può vanificare con una sua scelta discrezionale (che peraltro non sarebbe ancorata ad alcun dato oggettivo); b)per le controversie di valore inferiore a lire $.000.000, la valutazione della necessità resta assegnata prima alla parte (che può decidere di fare a meno della difesa tecnica), e Gand then poi al prudente apprezzamento del giudice (che può non essere d'accordo con la parte e richiedere la presenza del difensore tecnico). In questo modo, e coerentemente con il nuovo sistema, anche nella fase transitoria, l'unica ipotesi di potere discrezionale del giudice è quella nella quale egli, in una controversia di valore inferiore a lire 5.000.000, ritiene che la natura delle questioni trattate impone la presenza di un difensore tecnico che sia in grado di fare valere le ragioni del privato. Questa Corte ha già deciso che "In tema di contenzioso tributario, l'atto di appello, proposto sotto il vigore del d.p.r. n.636/72 senza l'assistenza di un difensore tecnico in una controversia di valore superiore a quello previsto dall'articolo 12 d.lgs. n.546/92, devesi ritenere valido alla stregua della disciplina di cui al citato d.p.r. n. 636/72 e, pertanto, non può essere dichiarato inammissibile dalla commissione tributaria regionale per mancanza di difesa tecnica, senza prima disporre, ai sensi dell'articolo 79, comma 2, dello stesso d.lgs. n.546/92, la regolarizzazione della costituzione delle parti secondo le nuove norme sull'assistenza tecnica;
qualora la commissione ometta tale adempimento, viola il diritto di difesa, costituzionalmente garantito, e rende invalidi il procedimento e la sentenza che lo conclude"(Cass. sent. n.8564/01). Nella specie non sono emersi elementi nuovi, idonei a fare modificare questo orientamento che va dunque condiviso. In particolare, l'appello è stato depositato validamente il 29.11.1995 secondo le regole vigenti in quel momento;
la decisione è stata adottata il 26.5,1998, e cioè dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.546/92, e il giudice di appello, trattandosi di controversia di valore superiore a lire 5.000.000, aveva l'obbligo di assegnare alla parte privata che ne era priva un termine per la nomina di un difensore tecnico proprio in applicazione della scelta operata dal legislatore della riforma del contenzioso tributario. Gruff then L'accoglimento del primo motivo del ricorso è assorbente rispetto agli altri due motivi (nei quali si discute della natura dell'imposta), e comporta la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio degli atti ad altra Sezione della Commissione Regionale dell'Emilia Romagna che dovrà assegnare alla parte privata, che ne risultasse ancora priva, un termine perentorio per la "regolarizzazione della costituzione delle parti secondo le nuove norme sulla assistenza tecnica", giusta quanto previsto dall'articolo 79, comma 2, d.lgs. n.546/92.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Commissione Regionale dell'Emilia Romagna anche per le spese. Così deciso in Roma il 12.12. 2001 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. CORT Il cons. est. Il Presidente VER Dr. Giuseppe Falcone Dr. Pasquale Reale IL CANCELLIERE CY Arnaldo Casanoча ешь DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi. 30 MAG. 2002 NL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano A I R 5 A 6 . 8 T E 9 N 1 U N . / B O 4 I B I / R . Z 6 2 L T A L . R A R . T . P S . I B A D I A G T R L E E E R 1 D 3 T I 1 A S A . D N E N M S E I T A N E S E