Sentenza 14 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/06/2002, n. 8572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8572 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2002 |
Testo completo
085 72/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE LA CORTE SUPR CASSAZIONE Oggetto Nitaluware contents SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. NC BALDASSARRE Presidente R.G.N. 23289/99 Cron. 23585 - Consigliere Dott. AN VELLA Rep. 1764 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Ud. 26/03/02 Dott. Francesco Paolo FIORE Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. SE NTENZA per diritti €1.55 14 GIU. 2002 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE DI MA IN, difeso da se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA D NOVELLA 1, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO TORRE, giusta delega in atti;
->> ricorrente
contro
NO ON, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAVOUR 71, presso lo studio dell'avvocato GIULIA CANCELL BELLECCA, difeso dall'avvocato GAETANO TORCIA, giusta delega in atti%;B controricorrente - - - avverso la sentenza n. 1601/99 della Corte d'Appello 2002 di NAPOLI, depositata il 25/06/99; 500 -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/02 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
l'Avvocato NC DI MA,udito difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Rosario RUSSO che ha l'inammissibilità in subordine il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata 1'8 ottobre 1996, AN ER conveniva in giudizio, innanzi al Tribuna- le di Nola, i coniugi NC Di AL e ID D'AL perché si dichiarasse risolto il contratto preliminare di compravendita di fabbrica- to rurale, in Somma Vesuviana, con loro concluso il 12 aprile 1995, e li si condannasse al pagamento di 140.000.000, pari al doppio della caparralire versata. A NC di AL e ID D'AL resiste- vano alle pretese avversarie e, al contempo, proponevano domanda riconvenzionale. Con sentenza del 19 agosto 1998, il Tribunale di Nola, affermato il difetto di legittimazione di ID D'AL e rigettata la domanda riconvenzionale, dichiarava risolto il contratto preliminare per inadempimento di NC di AL e condannava quest'ultimo a pagare ad AN ER la somma di lire 140.000.000, oltre interessi. NC Di AL interponeva gravame, cui resiste- va AN ER. Con sentenza del 29 aprile/25 giugno 1999, la Corte d'appello di Napoli rigettava il gravame. 3 Per la cassazione di tale sentenza, NC Di AL ha proposto ricorso in forza di tre motivi. AN ER ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Senza alcuna indicazione delle ragioni di decisio- ne, esposte nella sentenza impugnata, il ricorso così raffigura tre motivi di doglianza: a) violazione art. 360 n. 3 in relazione all'art. 184 c.p.c. per avere il convenuto sempre chiesto di essere ammesso a provare con testi vuoi t il possesso dell'immobile compromesso sin dalla data dell'acquisto, vuoi a mezzo di c.t.u. la inesistenza di altri immobili sul fondo al di là di quello compromesso"; b) *violazione art. 360 in relazione all'art. 345 c.p.c. non avendo la Corte territoriale tenuto in debito conto la documentazione addotta in sede di gravame dalla quale si evinceva la titolarità e la era posto a confine del posizione del bene che rilevandosi in tal modo fondo e non sul fondo 1'errore di locuzione nell'atto di acquisto. Infatti l'accertamento de visu dell'UTE ha fatto sì che il ricorrente stato tassato per quell'immobile e non per l'altro inesistente piccolo fabbricato rurale sul quale l'attore ha sempre giocato con l'esibizione soltanto di dati catastali non aventi alcun valore di prova”; c) *violazione art. 360 n. 5 in relazione insufficiente e all'art. 1711 C.C. per omessa contraddittoria motivazione della sentenza ed in particolare violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere i primi Giudici motivato l'impugnata sentenza ritenendo il titolo di provenienza nullo perché stipulato a non domino in forza di procura limitata estesa anche al separato edificioal fondo e non quando poi il mandatario ha agito secondo il disposto dell'art. 1711 c.c., secondo comma, avendo trascritto nell'atto il tutto così pervenuto". I motivi sono inammissibili. Ed invero, per loro evidente genericità, peraltro caratterizzata sia dalla mancata specificazione del contenuto dei mezzi di prova, che si assumono non ammessi non valutati debitamente, e sia dalla mancata indicazione delle ragioni di decisione adottate dalla Corte di merito, che si assumono viziate, i motivi esposti non consentono la stessa individuazione delle questioni, che il ricorrente ha inteso portare all'esame di questa Corte, così violando il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, secondo cui appunto- tale 5 atto deve esso stesso consentire, senza il sussidio di altre fonti, l'immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudi- zio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassa- zione in favore del resistente, liquidate in euro 900,00 oltre euro 2.000,00 per onorari. Così deciso il 26 marzo 2002, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. Il cons. est. Il presidente Ballassane Mucchio Are Vinay 109T129,11 456T 20,66 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna TOT. 149,77 DEPOSITATO IN CANCELLERMA Roma 14 GIU 2002 N CANCELLIERE C1 2 3 GEN 4603 2959