Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 7451
CASS
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancato rispetto termine a difesa

    La Corte rileva che, sebbene esista un orientamento che considera la violazione del termine di 48 ore come causa di nullità, un altro orientamento, ritenuto prevalente, richiede la dimostrazione di un concreto pregiudizio subito. Il ricorrente non ha fornito prova di tale pregiudizio né riferimenti documentali circa il deposito di una memoria difensiva.

  • Rigettato
    Mancato esame della memoria difensiva

    La Corte osserva che il ricorrente non ha lamentato specificamente che la memoria non sia stata presa in considerazione dal giudice della convalida, rendendo infondato il motivo.

  • Rigettato
    Mancato rispetto termine a difesa

    La Corte rileva che, sebbene esista un orientamento che considera la violazione del termine di 48 ore come causa di nullità, un altro orientamento, ritenuto prevalente, richiede la dimostrazione di un concreto pregiudizio subito. Il ricorrente non ha fornito prova di tale pregiudizio né riferimenti documentali circa il deposito di una memoria difensiva.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione sulla pericolosità

    Il giudice di merito ha effettuato un controllo di legalità su tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto, inclusa la pericolosità concreta e attuale. Ha motivato adeguatamente evidenziando i precedenti penali specifici di IA DI NI e i deferimenti di entrambi i ricorrenti, ritenendo sussistenti i presupposti per l'applicazione del divieto e degli obblighi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 7451
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7451
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

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