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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 7451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7451 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: DI AR IA nato a [...] il [...] CI LE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/08/2025 del GIP TRIBUNALE di TERNI udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette le conclusioni del PG dottoressa CINZIA PARASPORO che ha chiesto il rigetto dei ricorsi Penale Sent. Sez. 3 Num. 7451 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 03/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. IA Di NI e SA IO ricorrono per cassazione avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Terni del 27/8/2025, con la quale il giudice ha convalidato congiuntamente i provvedimenti del Questore di Terni, emessi ai sensi dell'art. 6 L. n. 401 del 1989, impositivi anche dell'obbligo di presentazione presso la Questura di Pescara della durata di anni cinque per entrambi i ricorrenti. 2. IA Di NI e SA IO, con il primo motivo di ricorso, lamentano il mancato rispetto del termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del Questore, termine concesso al destinatario per consentire l'esame della documentazione e il deposito di memorie e deduzioni. In particolare, il provvedimento del Questore è stato notificato a SA IO in data 25/08/2025, alle ore 15,35, mentre l'ordinanza di convalida è stata emessa il 27/08/2025 alle ore 15,15, quindi venti minuti prima lo scadere del termine a difesa. La notifica del provvedimento questorile a IA Di NI è invece avvenuta il 26/08/2025, alle ore 14,45 e dunque l'ordinanza di convalida, essendo emessa il 27/08/2025 alle ore 15,15, ben prima dello scadere delle 48 ore, ha cagionato una grave compressione del diritto di difesa, con conseguente nullità del provvedimento impugnato, a prescindere dalla prova di un concreto pregiudizio e dal deposito di memorie difensive. In ogni caso, il Di NI ha depositato memoria difensiva entro il termine delle 48 che non è stata vagliata dal giudice. 3. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano difetto di motivazione in ordine alla valutazione di pericolosità, in quanto il giudice a quo si è limitato a fare richiamo alla notizia di reato e al provvedimento del questore, non potendo peraltro essere sufficienti a tal fine i meri deferimenti all'autorità giudiziaria. 4. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto un rigetto dei ricorsi mentre il difensore dei ricorrenti ha depositato, in data 02/12/2025, memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale, con cui si insiste per l'accoglimento dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente, si osserva che non possono essere prese in considerazione le argomentazioni di cui alla memoria depositata dai ricorrenti, in quanto presentata tardivamente in data 02/12/2025, poiché l'art. 611 cod. proc. pen. prevede il termine di cinque giorni per il deposito delle memorie in replica. 2. In ordine alla prima doglianza, il ricorrente richiama l'orientamento di questa Sezione secondo cui il mancato rispetto, da parte del giudice della convalida, del termine di 48 ore che 1 dovrebbe necessariamente intercorrere tra notifica del provvedimento del Questore all'interessato e la ordinanza di convalida determinerebbe, di per sé, la nullità del provvedimento impugnato (tra le altre, Sez.3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223 e Sez. 3, n. 28526 del 17/05/2024, Rv. 287368). E tuttavia a questo orientamento si è contrapposto quello secondo cui, in aderenza a principi di carattere generale, espressi anche dalle Sezioni Unite (v. da ultimo in tal senso, Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, Niecko, Rv. In tema di omessa traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare), e dunque tali da far propendere per una adesione a tale ultimo indirizzo, sarebbe pur sempre necessario dare dimostrazione del concreto pregiudizio subito, quale elemento significativo dell'interesse ad eccepire la nullità in questione (da ultimo, tra le altre, Sez, 3, n. 19640 del 01/02/2024, Gentile, Rv.286523; Sez.3, n. 28489 del 08/02/2024, Ragnoli, Rv. 286707), diversamente restando tale doglianza non deducibile. Ciò posto, sul punto il ricorrente ha meramente affermato in ricorso di avere presentato memoria difensiva nel termine delle 48 ore, senza tuttavia offrire alcun riferimento documentale, neppure temporale, relativo a tale dato, così essendo la deduzione rimasta del tutto generica. Va aggiunto peraltro che, ove tale deposito fosse avvenuto prima del deposito della ordinanza di convalida (vale la pena ricordare che la stessa è stata depositata dal giudice solo venti minuti prima della maturazione del termine dilatorio di 48 ore), il ricorrente non ha neppure lamentato, come avrebbe dovuto, in conformità ai principi espressi da questa Corte, che tale memoria non sia stata presa in considerazione dal giudice della convalida, da ciò ulteriormente rilevando la infondatezza del motivo. 3.In ordine alla valutazione di pericolosità, si premette che i presupposti della convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, sono: a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento;
b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto;
c) l'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall'art. 6, L. 13 dicembre 1989, n. 401; d) la congruità della durata della misura. Al riguardo, il giudice di merito, conformemente al principio giurisprudenziale espresso da Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004, Rv. 229110, ha effettuato il controllo di legalità su tutti i suddetti presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione ed ha, in particolare, congruamente motivato in ordine alla pericolosità concreta ed attuale di entrambi i soggetti. Il giudice a quo ha infatti evidenziato che il NI è gravato da precedenti penali specifici, essendo stato condannato, con sentenza irrevocabile in data 18/09/2020, per il reato di cui all'art. 6 bis, comma 2, L.401/1989, (IO è stato invece deferito all'autorità giudiziaria per il reato di cui all'art. 6 bis, comma 2 e 6 quater, L. 401/1989) e che entrambi i ricorrenti, e dunque anche IO, sono gravati da precedenti provvedimenti 2 Il onsigliere estensore Daspo ritenendo, dunque, sussistenti i presupposti per l'applicazione del divieto e degli obblighi indicati nel provvedimento questorile. 4.1 ricorsi, dunque, devono essere rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso all'udienza del 03/12/2025 Il Pr idente
lette le conclusioni del PG dottoressa CINZIA PARASPORO che ha chiesto il rigetto dei ricorsi Penale Sent. Sez. 3 Num. 7451 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 03/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. IA Di NI e SA IO ricorrono per cassazione avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Terni del 27/8/2025, con la quale il giudice ha convalidato congiuntamente i provvedimenti del Questore di Terni, emessi ai sensi dell'art. 6 L. n. 401 del 1989, impositivi anche dell'obbligo di presentazione presso la Questura di Pescara della durata di anni cinque per entrambi i ricorrenti. 2. IA Di NI e SA IO, con il primo motivo di ricorso, lamentano il mancato rispetto del termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del Questore, termine concesso al destinatario per consentire l'esame della documentazione e il deposito di memorie e deduzioni. In particolare, il provvedimento del Questore è stato notificato a SA IO in data 25/08/2025, alle ore 15,35, mentre l'ordinanza di convalida è stata emessa il 27/08/2025 alle ore 15,15, quindi venti minuti prima lo scadere del termine a difesa. La notifica del provvedimento questorile a IA Di NI è invece avvenuta il 26/08/2025, alle ore 14,45 e dunque l'ordinanza di convalida, essendo emessa il 27/08/2025 alle ore 15,15, ben prima dello scadere delle 48 ore, ha cagionato una grave compressione del diritto di difesa, con conseguente nullità del provvedimento impugnato, a prescindere dalla prova di un concreto pregiudizio e dal deposito di memorie difensive. In ogni caso, il Di NI ha depositato memoria difensiva entro il termine delle 48 che non è stata vagliata dal giudice. 3. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano difetto di motivazione in ordine alla valutazione di pericolosità, in quanto il giudice a quo si è limitato a fare richiamo alla notizia di reato e al provvedimento del questore, non potendo peraltro essere sufficienti a tal fine i meri deferimenti all'autorità giudiziaria. 4. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto un rigetto dei ricorsi mentre il difensore dei ricorrenti ha depositato, in data 02/12/2025, memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale, con cui si insiste per l'accoglimento dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente, si osserva che non possono essere prese in considerazione le argomentazioni di cui alla memoria depositata dai ricorrenti, in quanto presentata tardivamente in data 02/12/2025, poiché l'art. 611 cod. proc. pen. prevede il termine di cinque giorni per il deposito delle memorie in replica. 2. In ordine alla prima doglianza, il ricorrente richiama l'orientamento di questa Sezione secondo cui il mancato rispetto, da parte del giudice della convalida, del termine di 48 ore che 1 dovrebbe necessariamente intercorrere tra notifica del provvedimento del Questore all'interessato e la ordinanza di convalida determinerebbe, di per sé, la nullità del provvedimento impugnato (tra le altre, Sez.3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223 e Sez. 3, n. 28526 del 17/05/2024, Rv. 287368). E tuttavia a questo orientamento si è contrapposto quello secondo cui, in aderenza a principi di carattere generale, espressi anche dalle Sezioni Unite (v. da ultimo in tal senso, Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, Niecko, Rv. In tema di omessa traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare), e dunque tali da far propendere per una adesione a tale ultimo indirizzo, sarebbe pur sempre necessario dare dimostrazione del concreto pregiudizio subito, quale elemento significativo dell'interesse ad eccepire la nullità in questione (da ultimo, tra le altre, Sez, 3, n. 19640 del 01/02/2024, Gentile, Rv.286523; Sez.3, n. 28489 del 08/02/2024, Ragnoli, Rv. 286707), diversamente restando tale doglianza non deducibile. Ciò posto, sul punto il ricorrente ha meramente affermato in ricorso di avere presentato memoria difensiva nel termine delle 48 ore, senza tuttavia offrire alcun riferimento documentale, neppure temporale, relativo a tale dato, così essendo la deduzione rimasta del tutto generica. Va aggiunto peraltro che, ove tale deposito fosse avvenuto prima del deposito della ordinanza di convalida (vale la pena ricordare che la stessa è stata depositata dal giudice solo venti minuti prima della maturazione del termine dilatorio di 48 ore), il ricorrente non ha neppure lamentato, come avrebbe dovuto, in conformità ai principi espressi da questa Corte, che tale memoria non sia stata presa in considerazione dal giudice della convalida, da ciò ulteriormente rilevando la infondatezza del motivo. 3.In ordine alla valutazione di pericolosità, si premette che i presupposti della convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, sono: a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento;
b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto;
c) l'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall'art. 6, L. 13 dicembre 1989, n. 401; d) la congruità della durata della misura. Al riguardo, il giudice di merito, conformemente al principio giurisprudenziale espresso da Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004, Rv. 229110, ha effettuato il controllo di legalità su tutti i suddetti presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione ed ha, in particolare, congruamente motivato in ordine alla pericolosità concreta ed attuale di entrambi i soggetti. Il giudice a quo ha infatti evidenziato che il NI è gravato da precedenti penali specifici, essendo stato condannato, con sentenza irrevocabile in data 18/09/2020, per il reato di cui all'art. 6 bis, comma 2, L.401/1989, (IO è stato invece deferito all'autorità giudiziaria per il reato di cui all'art. 6 bis, comma 2 e 6 quater, L. 401/1989) e che entrambi i ricorrenti, e dunque anche IO, sono gravati da precedenti provvedimenti 2 Il onsigliere estensore Daspo ritenendo, dunque, sussistenti i presupposti per l'applicazione del divieto e degli obblighi indicati nel provvedimento questorile. 4.1 ricorsi, dunque, devono essere rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso all'udienza del 03/12/2025 Il Pr idente