Articolo 6 della Legge 8 maggio 1971, n. 329
Articolo 5Articolo 7
Versione
26 giugno 1971
Art. 6.



I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968 risultano stabiliti dal conto consuntivo del bilancio in. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.729.010.113.181
dei quali furono pagati nel 1969 . . . . . . . ". 1.974.332.825.367
----------------- e rimasero da pagare al 31 dicembre 1969 . . . L. 3.754.677.287.814 -----------------


Entrata in vigore il 26 giugno 1971