Sentenza 9 maggio 2014
Massime • 1
L'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato prevista dall'art. 16 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, essendo una misura sostitutiva della detenzione in carcere e non una misura di sicurezza, esula dall'accordo delle parti sull'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e può essere disposta direttamente dal giudice, all'esito di una valutazione discrezionale dei parametri normativi, con una statuizione che l'interessato, in assenza della domanda di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non ha un interesse concreto ed attuale ad impugnare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2014, n. 33799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33799 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 09/05/2014
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 1443
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 40534/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AJ ER N. IL 29/08/1979;
avverso la sentenza n. 139/2013 TRIBUNALE di VERCELLI, del 24/04/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO Margherita;
lette le conclusioni del PG Dott. Scardaccione Vittorio Eduardo, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO
1. Il 24 aprile 2013 il Tribunale di Casale Monferrato, con sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., applicava a AJ RH alias AJ VI, imputato del reato previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 13, e successive modifiche, accertato il 23
aprile 2013, la pena concordata fra le parti di otto mesi di reclusione. Disponeva l'immediata espulsione dell'imputato.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, l'imputato, il quale lamenta erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta configurabilità dell'elemento soggettivo del reato contestato - da escludere alla luce dell'autorizzazione al rientro data dal Questore di Imperia il 24 marzo 2012 in vista della partecipazione del ricorrente all'udienza dinanzi al Tribunale di Sanremo del 30 marzo 2012 - e alla disposta espulsione.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. Il Collegio premette che l'applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo processuale in virtù del quale l'imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull'entità della pena. Da parte sua il giudice ha il potere-dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo aver accertato che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 c.p.p.. Ne consegue che - una volta ottenuta l'applicazione di una determinata pena art. 444 c.p.p., - l'imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie, perché essi sono coperti dal patteggiamento.
Tanto premesso, il Collegio osserva che i motivi di ricorso appaiono privi di specificità e, comunque manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è, da un lato, adeguato a quanto contenuto all'accordo intervenuto fra le parti e, dall'altro, ha escluso la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 129 c.p.p.. Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell'accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (si vedano tra le altre, Cass. SS.UU. 27 marzo 1992, Di Benedetto;
SS.UU. 27 settembre 1995, Serafino;
SS.UU. 25 novembre 1998, Messina).
2.1n merito alla disposta espulsione, il Collegio osserva quanto segue.
La peculiare natura dell'espulsione in esame, che costituisce una misura alternativa alla detenzione in carcere e non già una misura di sicurezza, comporta che essa esuli dall'accordo fra le parti e ben possa essere disposta dall'Autorità giudiziaria in base alla valutazione discrezionale dei parametri normativi (Sez. 1, n. 6451 del 21 dicembre 2004). Nè, d'altra parte, sussiste un interesse concreto e attuale dell'imputato a far valere l'illegittimità di una statuizione per lui favorevole in assenza della domanda di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena (cfr. Sez. 6, n. 3906 del 3 febbraio 2006). Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2014