Sentenza 21 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2003, n. 2697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2697 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2003 |
Testo completo
0 2 697 /03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. 4670/01 SEZIONE LAVORO Cron. N. 6157 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N 1. Dott. Ettore Mercurio -Presidente- - Consigliere- 44 Natale Capitanio Ud. 31.10.2002 -Rel Consigliere- 2L Alessandro De Renzis 3 4. Raffaele Foglia - Consigliere- 5. Ulpiano Morcavallo -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA DI S.r... in persona del legale rappresentante pro tem- pore Dott. Giovanni Mattiuzzo, elettivamente domiciliata in Ro- vie. L. Far well', 22 ma. bangoterete clangelo 9. presso lo studio dell'Avv. Ar- turo Maresca, rappresentata e difesa dall'Avv. Cataldo Motta del foro di Brindisi come da procura a margine del ricorso Ricorrente 4299
CONTRO
AN ME. elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale Clodio 12, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Traina. rappresentato e difeso dall'Avv. Settimo La Rosa del foro di 2 Brindisi come da procura a margine del controricorso Controricorrente NONCHE'
CONTRO
IA ON S.p.A., in persona del procuratore speciale Dott. Andrea Corsini, elettivamente domiciliata in Roma, Via Crescenzio 91, presso lo studio dell'Avv. Claudio Lucisano, che la rappresenta e difende disgiuntamente ed unitamente all'Avv. Vigonite Luciano Spagnuolofe all'Avv. Antonio de Feo per procura a mar- gine del controricorso Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 229/00 del Tribunale di Brin- disi del 4.10.2000/3.11.2000 nella causa iscritta al n. 2104 del R. G. dell'anno 1999 Edita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 34.10.2002 dal Cons Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Cataldo Motta per la ricorrente, l'Avv. Settimo La Rosa per il controricorrente LI e l'Avv. Claudio Ljcisano per la controricorrente AT Avio;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Antonio Gialanella, che ha concluso per il rigetto del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato il 14.12.1993, LI DO conve- niva in giudizio dinanzi al Pretore del Lavoro di Brindisi la IA VI S.p.A. e la DI S.r.l. per sentir dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimatogli dalla DI in 3 data 27.9.1993, con le conseguenti statuizioni di carattere resti- tutorio e di carattere retributivo, e per sentir riconoscere che la prestazione di lavoro era stata svolta in favore della IA VI. Premetteva al riguardo di avere lavorato come operaio addetto alle pulizie presso lo stabilimento della IA VI di Brindisi dal 1980, inizialmente alle fittizie dipendenze della ditta Pennetta Teodoro, successivamente alle dipendenze della ditta Pennetta - a de- Rupremio, della ditta Tecnoservice, della SEBA S.r.l. e checorrere al 1°.2. 1993, alle dipendenze della DI S.r.l.; l'attività lavorativa, fin dal 1980, era stata svolta in favore della IA VI, ia quale aveva sempre messo a disposizione delie varie ditte, succedutesi nel tempo, le attrezzature ed i macchinari necessari per lo svolgimento dell'attività di pulizia. Le convenute costituendosi contestavano la fondatezza delle do- mande chiedendone il rigetto. All'esito dell'istruzione l'adito Pretore con sentenza n. 2150 del 195 1999, in accoglimento parziale del ricorso, dichiarava l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente, condanna- va la DI alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro procedentemente occupato, al pagamento della retribuzione glo- bale di fatto dal giorno del licenziamento fino all'effettiva rein- tegra e al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. Tale decisione, a seguito di gravame proposto dall'DI S.r.l. veniva confermata dal Tribunale di Brindisi con sentenza n 229 del 4.10.2000/3 11.2000 con condanna dell'appellante alle spese del grado. Il Tribunale osservava che nel caso di specie le situazioni dise- conomiche, tali da giustificare il licenziamento con la riduzione del personale a seguito di contrazione dell'attività appaltata all'interno dell'unità produttiva cui il LI era assegnato, era- no ben note alla LE al momento dell'assunzione del lavora- tore anzidetto e non crano mutate nel corso del rapporto di lavo- ro. Sutto tale profilo il Tribunale precisava che a seguito di accordi con le organizzazioni sindacali la LE prima dell'inizio dell'attività aveva modificato i contratti che la Scba aveva sti- pulato con i propri dipendenti concludendo contratti a tempo parziale e proprio in virtu di tali accordi il LI era stato as- sunto in data 1°.
2.1993. Il Tribunale aggiungeva che neppure dalle fonti di prova, su cui si fondava l'assunto della LE, ossia il verbale sindacale del 16.9.1993 e dichiarazioni dei testi LU e ON, si desumeva la sopravvenienza di fatti nuovi e diversi rispetto a quelli consi- dcrati alla data del contratto di appalto e del verbale di accordo del 27.1.1993, nel quale già si richiamavano le esigenze tecnico- organizzative e si dava atto dell'esuberanza del personale in for- za alla Seba, azienda uscente, rispetto alle esigenze complessive... La DI ricorre per cassazione con due motivi, ai quali re- sistono il LI e la IA VI (già IA ON) con propri controricorsi. 5 MOTIVI DELLA DECISIONE Il controricorrente LI eccepisce in via pregiudiziale inam- missibilità del ricorso, in quanto contiene la domanda di riforma dell'impugnata sentenza e non la richiesta di cassazione. L'eccezione è infondata. Secondo un indirizzo di questa Corte, che si ritiene di condivide- re, in tema di ricorso per cassazione la mera omissione, al termi- ne dell'esposizione dei motivi, di un'esplicita richiesta di annul- lamento della sentenza impugnata non comporta l'inammissibilità del gravame, sia perche tale istanza conclusiva non costituisce elemento necessario del contenuto del ricorso richiesto, a pena d'inammissibilità, dall'art. 366 C.P.C., sia perché l'omissione di una richiesta formale di annullamento integra gli estremi di una mera irregolarità, in quanto la proposizione del ricorso esprime di per se stessa la volontà di ottenere l'annullamento delle sen- Lenza pregiudizievole degli interessi del ricorrente, la quale non può essere disattesa per la sola mancata proposizione di una for- male richiesta di un provvedimento favorevole (in questo senso Cass sentenza n. 5808 del 12 giugno 1999). Da parte sua la AT ZI eccepisce l'inammissibilità del ri- corso per intervenuto giudicato della sentenza del Pretore di Brindisi del 26.6.1999, emessa nei suoi confronti. L'eccezione è fondata, atteso che la medesima decisione di ap- pello dà atto che la sentenza di primo grado-nella parte relativa alla statuizione di legittimità del contratto di appalto, intercorso tra LE e AT ZI non risulta impugnata. Con il primo motivo del ricorso la ricorrente denuncia omessa. insufficiente c contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 C.P.C. In particolare la parte ricorrente sostiene che il giudice di ap- pello ha effettuato una errata ricostruzione delle circostanze di fatto con riguardo alla riduzione del canone giornaliero da €.
2.300.000 a £. 2.050.000, ritenendo tale fatto ampiamente previ- sto in contratto e come tale non configurabile come un evento improvviso. La ricorrente nel contestare tale ricostruzione rileva che dalla lettera del contratto risulta che le parti si erano accordate per ri- visitare le condizioni di esecuzione della prestazione appaltata c ció per verificare se ricorressero le condizioni della riduzione del corrispettivo. La LE conclude che in presenza di tali presupposti di fatto il giudice di appello avrebbe dovuto considerare che nulla esclude- va che dall'incontro verifica fra committente ed appaltatore avrebbe potuto essere confermata la qualità e la quantità della prestazione e l'entità del corrispettivo, sicché l'assunto del Tri- bunale era insostenibile, anche perché erroncamente volto a mo- tivare la successiva conclusione di accoglimento del ricorso con dichiarazione di illegittimità del licenziamento. Con i secondo motivo del ricorso la ricorrente denuncia viola- zione e falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360 n. 3 C.P.C.. in riferimento all'art. 3 della legge n. 604 del 1966). Afferma sul punto che il giudice di appello, nel valutare l'esistenza delle condizioni di giustificato motivo del licenzia- mento irrogato nei confronti del LI, ha erroncamente rite- nuto che le esigenze di riorganizzazione e ridimensionamento della realtà aziendale dovessero sopravvenire. In questo modo, ad avviso della LE, la sentenza impugnata, che pure riconosce l'esistenza di circostanze giustificatrici della riorganizzazione del lavoro, fornisce un'interpretazione crronea della richiamata disposizione di cui all'art. 3 della legge n. 604, giacche attribuisce al legislatore l'intento di escludere tra le con- dizioni di legittimità del recesso quelle ragioni preesistenti al momento della determinazione del datore di lavoro di procedere alla riorganizzazione dell'impresa. Sul punto la ricorrente si richiama all'indirizzo di questa Corte, secondo cui rientra nella libertà di iniziativa economica privata la scelta della proporzione fra costi e ricavi e la conseguente valu- tazione della necessità di sopprimere alcuni posti di lavoro, sic- ché non rileva che le esigenze di ristrutturazione preesistano, es- sendo indispensabile invece che la ristrutturazione abbia effetti- vamente luogo. Le censure contenute nei due motivi, che per la loro intima con- nessione possono essere trattati congiuntamente, non hanno pre- gio e vanno disattese. Il giudice di appello nell'indagare in ordine alla sussistenza del giustificato motivo oggettivo del licenziamento del LI ha ve- rificato con motivazione di fatto insindacabile in questa sede di legittimità, attesa la sua evidente completezza, la non veridicità delle finalità tecnico- economiche, affermate dal datore di lavoro, tenendo conto della circostanza della dedotta sopravvenuta ridu- zione del volume di affari dell'azienda. Lo stesso giudice ha, aliresi, sottolineato come le dedotte ragioni del ridimensionamento della specifica attività imprenditoriale Del settore dei servizi all'interno dello stabilimento Fia Avio, già svolta dalla S.r.l. SEBA, costituissero in realtà la ragione dello stesso progetto imprenditoriale della LE e dell'accordo tra LE e la AT Avio, in ragione del quale la LE si sostitui- va alla SEBA Lo stesso giudice ha posto in evidenza come tale progetto del resto fosse contenuto esplicitamente nello stesso originario accordo sindacale del 27.1. 1993, senza che si rintrac- ciassero fatti sopravvenuti di tale rilievo idonei a giustificare una concreta effettività e dunque non pretestuosità del successivo ri- assetto organizzativo operato. 11 Tribunale ha osservato, poi, con valutazione adeguatamente motivata, che il fatto nuovo non poteva ricostruirsi alla luce delle deposizioni dei testi LU e ON e degli esiti degli in- contri del 16.9.1993 tra LE e le organizzazioni sindacali, in- contri finalizzati ad illustrare a tali organizzazioni una già previ- sta riduzione del prezzo giornaliero dell'appalto ed, in forme del tutto generiche, attraverso il rinvio a difficoltà dell'intero settore nazionale dei servizi, una presunta necessità di ulteriore contrazione del servizio appaltato. In questo quadro i termini della contrazione dell'attività sono ri- conducibili. nella ricostruzione operala dal Tribunale, all'originario progetto volto a superare il contratto tra AT Avio e Seba con assunzione dell'appalto da parte della LE, con l'effetto del mantenimento dei posti di lavoro, la conseguente ri- duzione dell'orario e l'assunzione di dieci dipendenti a 35 ore, tra i quali il LI. In queste condizioni sarebbe speilato al da- tore di lavoro fornire congrua dimostrazione del nesso di causa- lità tra il motivo addotto ed il licenziamento intimato nei con- fronti del LI. In conclusione in base alle precedenti considerazioni il ricorso nei confronti del LI è destituito di fondamento e va rigetta- to, mentre va dichiarato inammissibile nei confronti della AT Avio. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQ M
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spesc del presente giudizio, che liquida a favore di LI DO in € 16,50 oltre € 3000/00 (tremila) per onorario. Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti della IA VI S.p.A. e condanna la ricorrente a pagare le spese a favore di quest'ultima. che liquida in € 22,30 , oltre € 2000/00 (duemila) per anora- 10 Cosi deciso in Roma addi 31 ottobre rio di avvocato. Il Consigliere relatore estensore alexapo be. Neusis IL CANCELLIERE Depositato in Cancellerta DEB 2001 CANCELLIERE I TASSA , D LLO OGNI SPESSA, I BO SI DELL'ART. 10 D STA I DA 599 PO 200PPGISTRO, : IM N A 11:8:79 D TE AI SEN ESEN D DIRITTO E HRO ELLA O Il Presidente B Gline fronсичей