Sentenza 1 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/02/2002, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2002 |
Testo completo
I 0 O Aula 'A' R 1 T . E A I 1 T N 1 S A . R O T T L S R L E A E D N 0 1283 7 02 8 REPUBBLICA ITALIA O 9 I O - S C 3 L I - U R 6 P IN OME EL PO LO I A S C L E E : A D LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A I E R 0 Oggetto S E 4 E T P . A S SEZIONE PRIMA CIVILE L M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente R.G.N. 24810/00 ADAMO Consigliere Cron.3588 Dott. Mario Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere Rep. Dott. Aniello NAPPI Consigliere Ud. 26/09/01 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AB EV, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA MAZZINI 27, presso l'avvocato LUCIO NICOLAIS, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FEDERICO BRAGLIA, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
DELL'INTERNO, in persona del Ministro proMINISTERO tempore, PREFETTURA DI REGGIO EMILIA, in persona del Prefetto pro tempore, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
2001 resistenti 1963 -1- avverso il provvedimento del Tribunale di REGGIO EMILIA, depositato il 26/08/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2001 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso in data 16-2-2000 BI EV, cittadina slovacca, proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n.286/98, innanzi al Tribunale di Reggio Emilia avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso nei suoi confronti, in data 10-8-2000, dal Prefetto di Reggio Emilia, in quanto priva di valido permesso di soggiorno. L'adito Tribunale, costituitasi la Prefettura, con decreto in data 25-8-2000, rigettava l'opposizione. Ricorre per cassazione, con due motivi, la BI;
deposita “atto di costituzione” la Prefettura. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art.2, sesto comma, del d. lgs. n.286/98, e relativo difetto di motivazione, per essere stato il decreto di espulsione redatto e comunicato all'odierna ricorrente solo in lingua italiana. Con il secondo motivo si sostiene la violazione dell'art. 19, secondo comma lett. c, del d.lgs. n.286/98, e relativo difetto di motivazione, per erronea valutazione della decisiva circostanza della convivenza dell'odierna ricorrente con parenti entro il quarto grado o con il coniuge italiano. Deve, preliminarmente, rilevarsi l'inammissibilità sia del ricorso che della “difesa” di controparte. Quanto al ricorso deve osservarsi che lo stesso è inammissibile sia perche proposto nei confronti di soggetto privo di legittimazione passiva, sia perché proposto fuori termine. Per consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte di legittimità (tra le altre, Cass.S.U. n.118/2000 m.541417) il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio d'opposizione al decreto prefettizio d'espulsione dello straniero deve essere proposto, per quanto previsto dall'art. 13 bis del d.lgs.n.286/98 (introdotto dall'art.4 del d.lgs. n.113/99) in analogia con il modello procedimentale delineato, in tema di sanzioni amministrative, dall'art.23 della 1.n.689/81, a pena d'inammissibilità, nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e deve essere notificato presso di essa;
ciò in relazione, stante l'esigenza di speditezza e di celerità della procedura in questione, all'interesse pubblico ad “un'immediata e diretta risposta” da parte della stessa Autorità che ha emesso il decreto, come tale logicamente più idonea a contrastare le ragioni dell'opposizione. Nella fattispecie in esame, il principio, dunque, del conferimento al Prefetto dell'esclusiva legittimazione personale a contraddire l'opposizione dello straniero, anche nella fase di legittimità, non risulta osservato, in quanto il ricorso in esame è diretto non personalmente nei confronti del Prefetto di Reggio Emilia, bensì nei confronti dell' "Amministrazione Statale dell'Interno- Prefettura di Reggio Emilia- in persona del Ministro legale rappresentante pro-tempore", ed a quest'ultimo notificato, al di fuori del previsto termine di sessanta giorni, in data 1-12-2000 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, essendo stato il decreto impugnato notificato il 18-8-2000. Parimenti inammissibile è l' "atto di costituzione" dell'Amministrazione depositato nella Cancelleria di questa Corte in data 19-1-2001: ai sensi, infatti, dell'art.370 c.p.c. la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente e successivamente (dopo venti giorni) depositarsi;
in mancanza di tale notifica può solo partecipare alla discussione orale. Nel caso di specie non è stato proposto controricorso in tali termini formali e, tra l'altro, l'Amministrazione non ha neanche partecipato alla discussione. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese delle presente fase.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. O T I A R T 0 E S I 1 In Roma, il 26-9-2001 . N 1 O A L 1 R L T . E S T D R E N O A O C I I 8 S R 9 L Presidente L'estensore - A U 9 C P - S 6 A E L : E E A S I D E R E 0 T 4 A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE d e Civilo Prima IL CANCELLERE ancelleria Depositato /FEB. 2002 Andrea Bianchi il VILCANCELLIERE