CASS
Sentenza 1 agosto 2023
Sentenza 1 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/08/2023, n. 33556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33556 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: IE OL, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 28/09/2022 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere US DA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela Guerra, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado con restituzione degli atti al Tribunale di Monza per nuovo giudizio;
lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. Diego Antonio Colangelo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 33556 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 09/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza, emessa il 20 gennaio 2021, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di truffa aggravata. 2. Ricorre per cassazione OL IE, deducendo, con unico motivo, violazione di legge per non avere la Corte rilevato l'illegittimità della dichiarazione di assenza dell'imputato intervenuta nel giudizio di primo grado senza alcuna prova dell'effettiva conoscenza del processo da parte sua, tenuto conto che egli si era limitato a dichiarare il proprio domicilio in fase di indagini preliminari senza nominare un difensore di fiducia e tutti gli atti del processo, a partire dal decreto di citazione a giudizio, erano stati notificati - dopo il vano tentativo di una notifica al domicilio dichiarato - al difensore di ufficio con il quale egli non aveva mai avuto contatti. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato. 1.11 ricorrente, in sede di identificazione in fase di indagini preliminari, aveva dichiarato il proprio domicilio in Capua, via Roma 131, luogo nel quale non era stato rinvenuto, con le conseguenti notifiche al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen.. La Corte ha da ciò dedotto che IE avesse consapevolmente fornito un domicilio inidoneo al fine di rendersi di fatto irreperibile. Si rileva che nei motivi aggiunti all'atto di appello è stato specificato che la dichiarazione di domicilio era avvenuta presso una abitazione del ricorrente, ma si trattava di indirizzo fittizio, come confermato da quanto attestato dall'ufficiale giudiziario incaricato di notificare l'avviso di fissazione dell'udienza del processo di appello, il quale aveva specificato nella relata che "al citofono non rinvengo il nominativo. Chiedo informazioni non è conosciuto" (fg. 4 dei motivi aggiunti). Resta confermata la tesi della Corte di appello che l'imputato, attraverso la consapevole indicazione di un domicilio falso, si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo, secondo la previsione dell'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. vigente all'epoca del fatto. La Corte ha fatto corretta applicazione dei principi fissati sul tema da Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Darwish. 2 Al termine della motivazione di quella decisione si legge: "in chiusura, si rammenta come la disposizione, per la difesa dai "finti inconsapevoli", valorizzi, quale unica ipotesi in cui possa procedersi pur se la parte ignori la vocatio in ius, la volontaria sottrazione «alla conoscenza del procedimento o di atti del procedimento». Evidentemente, si deve trattare di condotte positive, rispetto alle quali si rende necessario un accertamento in fatto, anche quanto al coefficiente psicologico della condotta. L'art. 420-bis cod. proc. pen. non "tipizza" e non consente di tipizzare alcuna condotta particolare che possa ritenersi tale;
quindi non possono farsi rientrare automaticamente in tale ambito le situazioni comuni quali la irreperibilità, il domicilio eletto etc. Certamente la manifesta mancanza diligenza informativa, la indicazione di un domicilio falso, pur se apparentemente valido ed altro, potranno essere circostanze valutabili nei casi concreti, ma non possono essere di per sé determinanti, su di un piano solo astratto, per potere affermare la ricorrenza della "volontaria sottrazione": se si esaspera il concetto di "mancata diligenza" sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza, si farebbe una mera operazione di cambio nome e si tornerebbe alle vecchie presunzioni, il che ovviamente è un'operazione non consentita". Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 09.06.2023 Il Consigliere estensore Il Presi ente US DA ER ltrani
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere US DA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela Guerra, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado con restituzione degli atti al Tribunale di Monza per nuovo giudizio;
lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. Diego Antonio Colangelo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 33556 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 09/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza, emessa il 20 gennaio 2021, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di truffa aggravata. 2. Ricorre per cassazione OL IE, deducendo, con unico motivo, violazione di legge per non avere la Corte rilevato l'illegittimità della dichiarazione di assenza dell'imputato intervenuta nel giudizio di primo grado senza alcuna prova dell'effettiva conoscenza del processo da parte sua, tenuto conto che egli si era limitato a dichiarare il proprio domicilio in fase di indagini preliminari senza nominare un difensore di fiducia e tutti gli atti del processo, a partire dal decreto di citazione a giudizio, erano stati notificati - dopo il vano tentativo di una notifica al domicilio dichiarato - al difensore di ufficio con il quale egli non aveva mai avuto contatti. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato. 1.11 ricorrente, in sede di identificazione in fase di indagini preliminari, aveva dichiarato il proprio domicilio in Capua, via Roma 131, luogo nel quale non era stato rinvenuto, con le conseguenti notifiche al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen.. La Corte ha da ciò dedotto che IE avesse consapevolmente fornito un domicilio inidoneo al fine di rendersi di fatto irreperibile. Si rileva che nei motivi aggiunti all'atto di appello è stato specificato che la dichiarazione di domicilio era avvenuta presso una abitazione del ricorrente, ma si trattava di indirizzo fittizio, come confermato da quanto attestato dall'ufficiale giudiziario incaricato di notificare l'avviso di fissazione dell'udienza del processo di appello, il quale aveva specificato nella relata che "al citofono non rinvengo il nominativo. Chiedo informazioni non è conosciuto" (fg. 4 dei motivi aggiunti). Resta confermata la tesi della Corte di appello che l'imputato, attraverso la consapevole indicazione di un domicilio falso, si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo, secondo la previsione dell'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. vigente all'epoca del fatto. La Corte ha fatto corretta applicazione dei principi fissati sul tema da Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Darwish. 2 Al termine della motivazione di quella decisione si legge: "in chiusura, si rammenta come la disposizione, per la difesa dai "finti inconsapevoli", valorizzi, quale unica ipotesi in cui possa procedersi pur se la parte ignori la vocatio in ius, la volontaria sottrazione «alla conoscenza del procedimento o di atti del procedimento». Evidentemente, si deve trattare di condotte positive, rispetto alle quali si rende necessario un accertamento in fatto, anche quanto al coefficiente psicologico della condotta. L'art. 420-bis cod. proc. pen. non "tipizza" e non consente di tipizzare alcuna condotta particolare che possa ritenersi tale;
quindi non possono farsi rientrare automaticamente in tale ambito le situazioni comuni quali la irreperibilità, il domicilio eletto etc. Certamente la manifesta mancanza diligenza informativa, la indicazione di un domicilio falso, pur se apparentemente valido ed altro, potranno essere circostanze valutabili nei casi concreti, ma non possono essere di per sé determinanti, su di un piano solo astratto, per potere affermare la ricorrenza della "volontaria sottrazione": se si esaspera il concetto di "mancata diligenza" sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza, si farebbe una mera operazione di cambio nome e si tornerebbe alle vecchie presunzioni, il che ovviamente è un'operazione non consentita". Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 09.06.2023 Il Consigliere estensore Il Presi ente US DA ER ltrani