Sentenza 8 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/04/2003, n. 5494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5494 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2003 |
Testo completo
CC FFF 14 E te N i O s I / Z 5 6 8 A 6 05494 /03 2 REPUBBLIC R l 5 e 1 t T l e S ef t I 3 o 1 G f IN NOME DEL E e R i l l u A e s ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE D c s s Oggetto E e e T i ui N SEZIONE TRIBUTARIA p Tributaria E nq s S i i E r r P T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Enrico - Presidente R.G.N. 15359/0 PAPA Cron. 12102 Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere Dott. Stefano MONACI Consigliere Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER Rel. Consigliere od.03/10/02 Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la sequente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 77714 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta € difende ope legis;
ricorrente
contro
BO CE;
intimato avverso la sentenza 11. 244/00 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il2002 3497 17/04/00; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/02 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EENER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo La parte intimata, in epigrafe specificata,residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984,dopo avere beneficiato della sospensione del pagamento delle imposte dirette,previsto dall'art. 13 quinquies del D.L. n.159/1984,convertito con modificazioni in L.363/1984,nella dichiarazione. dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare della imposta sospesa. L'Ufficio delle Imposte Dirette territorialmente competente ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso avverso tale atto impositivo veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia e la decisione veniva poi confermata dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria. La sentenza di appello è stata gravata da ricorso per cassazione dal Ministero delle Finanze,che deduce violazione e falsa applicazione degli artt.28 L.133/1999;13 quinquies D.L. 159/1984 conv.in L.363/1984;art.3 comma 2 bis D.L. 791/1985 conv.in 1..46/1986;art.13 comma primo L.449/1997;art.10 L.n.46/1986;art.2 DPR 597/1973; nonché del DL 202/1989,conv.in L. 263/1989. La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso non ha fondamento. 14 ESENTE DA REGISTRAZIONE sille lift 26/5/84 187 s oll out B u Invero,l'art.3 comma 2 bis del DL 791/1985,convertito con modificazioni in L.n.46/1986- il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette,sospese in virtù dell'art. 13 quinquies del DL 159/1984,convertito in L.363/1984, fino al 31.12.1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici,non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'Irpef e dell'Ilor -- in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art.28 della L.133/1999,posto in relazione all'art.11 della L.n.28/1999, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile al netto dei versamenti sospesi. In tal senso è il consolidato orientamento di questa Corte( ex plurimis, Cass. 11248/2001;10237/2001;8659/2001;4945/2000),dal quale il Collegio non ravvisa ragioni nuove o diverse per discostarsi. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio,posto che la parte risultata vittoriosa non ha svolto concreta attività di difesa.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 ottobre 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente IL CANCELLIERS 01 Gia Casol! Jepositata in Cancelleria hoggi, 18 APR. 2003h 1. CANCELLIERE C* Cina Casoli 13.