CASS
Sentenza 27 maggio 2026
Sentenza 27 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/05/2026, n. 16533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16533 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26098/2020 R.G. proposto da: STAZIONE SPERIMENTALE PER L’INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Tullio Elefante. – ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato. – controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 267/2020, depositata in data 14 gennaio 2020. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 maggio 2026 dal Consigliere dott.ssa IA LU De OS. Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale Aldo Ceniccola ha concluso per il rigetto del ricorso. ires - determinazione base imponibile - stazione sperimentale industria pelli - trasformazione società a responsabilità limitata - contributi obbligatori imprese settore - natura di imposta - organismo di diritto pubblico - art. 73 tuir Civile Sent. Sez. 5 Num. 16533 Anno 2026 Presidente: CRUCITTI ROBERTA Relatore: DE ROSA MARIA LUISA Data pubblicazione: 27/05/2026 2 Udita l’Avvocatura generale dello Stato, in persona dell’Avvocato dello Stato dott. Francesco Montanaro, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. La società Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle Materie Concianti S.r.l. proponeva un’istanza di rimborso di complessivi euro 139.242,00 all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli in relazione all’imposta IRES da essa assolta nell’anno d’imposta 2015. A seguito della presentazione di tale istanza, sulla richiesta della società contribuente si formava il silenzio-rifiuto. 2. Avverso il silenzio-rifiuto di cui sopra, la società contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Napoli, deducendo che essa, pur essendo stata trasformata da ente pubblico non economico a società di capitale a seguito delle diverse modificazioni normative susseguitesi nel tempo, continuava comunque ad esercitare un’attività di carattere istituzionale, rivolta alla ricerca scientifica nel settore della concia e delle pelli;
si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato. 3. La C.t.p. di Napoli, con sentenza n. 4464/2019, accoglieva il ricorso della società contribuente. 4. Contro tale decisione proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. della Campania, sottolineando come il punto focale dell’intera controversia fosse quello di stabilire in via definitiva se, effettivamente, la società dovesse o meno considerarsi un soggetto passivo di imposta IRES;
si costituiva in giudizio anche la società contribuente, chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della pronuncia di primo grado. 5. La C.t.r. adita, con sentenza n. 267/2020, depositata in data 14 gennaio 2020, accoglieva l’appello dell’Ufficio. 6. Avverso la sentenza della C.t.r., la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella pubblica udienza del 7 maggio 2026. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 72, 73, 74, 85, 86 e 87, d.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto tassabili i contributi percepiti dalla società nell’esercizio della propria “attività istituzionale” di ricerca scientifica industriale e di sviluppo sperimentale nel settore delle pelli e delle materie concianti, per il fatto che la contribuente rivestisse la forma giuridica di società a responsabilità limitata, e fosse perciò soggetta all’imposta sul reddito delle società (IRES) a norma dell’art. 73, primo comma, lett. a), d.P.R. n. 917/1986; in altri termini, lo scrutinio dei giudici regionali si è arrestato alla sussistenza del presupposto soggettivo al fine di stabilire se i contributi percetti facessero, o meno, parte della base imponibile IRES, senza valutare che nella fattispecie in esame risultasse insussistente il presupposto oggettivo – con riferimento alla “natura del contributo” –, determinandosi così l’esclusione dei contributi stessi dalla base imponibile IRES. 1.1. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 73, 74, 143 e 149, d.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che i contributi provenienti dalle imprese operanti nel settore a favore della società stessa dovessero confluire nella determinazione della base imponibile, ritenendo rilevante il mero inquadramento giuridico formale e non l’attività effettivamente e concretamente svolta;
in altri termini, la C.t.r. non ha rilevato come risulti decisivo, per determinare la non commerciabilità di un organismo, l’esame dell’attività effettivamente oggetto d’esercizio per come risultante dall’atto costitutivo, prescindendo dall’assenza del fine di lucro, ovvero dal vincolo alla destinazione degli utili 4 alle finalità dell’ente e dalla veste societaria assunta, con la conseguenza che, nonostante la società contribuente sia stata trasformata in società di capitali, permangono le finalità pubbliche, con la relativa esclusione dalla base imponibile ai fini IRES dei contributi versati dalle imprese operanti nel settore. I due motivi. da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono infondati. 1.2. Il ricorso proposto dalla contribuente impone di verificare la correttezza della soluzione prospettata dalla C.g.t. 2 della Campania riguardo alla possibilità di sottoporre ad IRES l’intero reddito conseguito dalla società ricorrente. Il processo di riforma di quest’ultima è iniziato con l’art. 2, d.lgs. n. 540 del 1999 che ha assegnato alla Stazione Sperimentale la qualifica di ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato (v. art. 2, d.lgs. n. 540 del 1999); tale struttura è stata successivamente soppressa (art. 20, comma 7, d.l. n. 78 del 2010), ed i relativi compiti sono stati prima trasferiti alla Camera di Commercio e poi, per effetto di apposita delibera camerale esecutiva delle previsioni del d.m. 1 aprile 2011, ad una s.r.l. avente la stessa denominazione dell’ente soppresso. 1.3. La Corte Regionale, in considerazione della mutata forma giuridica della Stazione, ha ritenuto applicabile l’art. 73 Tuir (“Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società a) (…) le società a responsabilità limitata”) e dunque convalidato l’operato dell’Ufficio che ha negato il rimborso dell’Ires versata dalla Stazione anche sulla base imponibile formata dai contributi obbligatori corrisposti ad essa dalle singole imprese operanti nel settore. La soluzione adottata dai giudici di merito, dunque, valorizza esclusivamente la veste societaria formalmente assunta dalla Stazione e che per questa debba imporsi la qualificazione in termini di società a 5 partecipazione pubblica (essendo stata costituita in forma associata da tre Camere di Commercio che hanno sottoscritto il relativo capitale sociale) costituisce un dato che difficilmente può essere messo in discussione. Come pure, non può nemmeno essere posto seriamente in discussione il fatto che, tenendo conto esclusivamente di tale natura, la società, in ragione della sua autonoma soggettività giuridica, costituisca senz’altro soggetto passivo di imposta (come del resto ribadito, in tema di Iva, da Cass. n. 21658 del 2021 anche per le società “in house providing”), condividendo pienamente la natura giuridica di uno dei soggetti (la s.r.l.) indicati dal richiamato art. 73 Tuir. Tuttavia, al di là del dato formale, si deve tener conto dell’aspetto sostanziale ed economico della vicenda (aspetto sul quale sono prevalentemente incentrati i motivi di ricorso), dovendosi piuttosto verificare se la peculiare natura dei contributi erogati dalle singole imprese del settore in favore della Stazione costituisca un elemento dotato di effettiva capacità preclusiva (quanto all’applicabilità delle regole in materia di Ires). 1.4. Tali contributi hanno natura di imposta. Ciò è stato ribadito da questa Corte (ma il principio si presta ad essere senz’altro generalizzato) con specifico riferimento alla Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali e artificiali: “In tema di contributi in favore di enti pubblici, quelli previsti (anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 540 del 1999 e al D. Lgs. n. 71 del 2001 che ha apportato disposizioni integrative e correttive al primo) dall'art. 23, quarto comma, del RD n. 2523 del 1923, come modificato dal d.P.R. n. 718 del 1948 (testo applicabile ratione temporis), per le spese necessarie al mantenimento delle Stazioni sperimentali per l'industria, hanno natura di imposta e sono dovuti se l'impresa rientra nell'ambito del tipo di industria per la quale è preordinata la Stazione sperimentale, ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Industria” 6 (Cass. 07/07/2004, n. 12718; sul punto, v. pure Sez. U 22/03/1999, n. 173). La natura di imposta che deve riconoscersi in capo ai contributi dovuti dagli operatori del settore non costituisce, per altro, un dato che può dirsi mutato per effetto del cambiamento della forma giuridica subito dalla Stazione: se la forma di quest’ultima può considerarsi a “geometria variabile”, lo stesso non può dirsi per i contributi riscossi, i quali mirano pur sempre a sostenere un’attività attività di interesse generale svolta a favore dell’intero settore produttivo, ossia, come si legge nell’atto costitutivo della Stazione, lo svolgimento di “attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nella diffusione dei risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie”, sicché “gli utili della società sono reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati e nella condivisione delle attività di ricerca svolte e dei risultati prodotti”. 1.5. Circa la rilevanza di tali elementi ai fini dell’IRES, esaminando la vicenda dal punto di vista storico, vi è da dire che l’originaria scelta del legislatore, di qualificare con l’art. 2, d.lgs. n. 540 del 1999 le Stazioni Strumentali come enti pubblici economici, ha comportato la sottoposizione delle stesse alle regole dell’IRES, ai sensi dell’art. 73 Tuir. Il successivo trasferimento delle funzioni alle Camere di Commercio ha, invece, avuto l’effetto opposto (dovendo queste ultime qualificarsi in termini di enti pubblici non economici), in applicazione dell’esonero previsto dall’art. 74 Tuir. Il ritorno all’applicazione dell’art. 73 Tuir è stato invece (ed infine) determinato dalla scelta delle Camere di Commercio di avvalersi, per l’esercizio delle funzioni in esame, del modello societario: ciò in esecuzione del d.m. 1 aprile 2011 che all’art. 1 comma 2 ha previsto che “le Camere di commercio destinatarie completano le attività necessarie per assicurare la più efficace gestione attraverso l'utilizzo di forme organizzative 7 camerali, anche in forma associata tra loro, utilizzando eventualmente schemi consortili anche aperti alla partecipazione di soggetti pubblici e privati”. 1.6. Ulteriori elementi significativi possono poi trarsi proprio dal citato decreto ministeriale, il cui art. 4 prevede che “i contributi obbligatori a carico delle imprese che esercitano le attività produttive nei settori di competenza e i commerci di importazione corrispondenti di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, confluiscono nei bilanci delle organizzazioni costituite ai sensi dell'art. 1, comma 2” (comma 1), che “Parimenti confluiscono nei medesimi bilanci anche i proventi derivanti dalle attività di ricerca eventualmente svolta nonché quelli derivanti da convenzioni ed accordi di programma con amministrazioni ed altri soggetti pubblici e privati, le rendite di patrimonio, i lasciti e le donazioni ed ogni eventuale altra entrata” (comma 3) e che “Le organizzazioni costituite ai sensi dell'art. 1, comma 2, sono tenute ad esercitare le funzioni loro attribuite garantendo l'equilibrio di bilancio” (comma 6). 1.7. Pertanto, innanzitutto, il modello societario concretamente adottato dalle Camere di Commercio è “figlio” dell’originaria scelta del legislatore di qualificare le Stazioni in termini di enti pubblici economici: le Stazioni, in tal modo, hanno subito un processo di privatizzazione non dissimile da quello che ha interessato l’intero settore degli Enti pubblici economici a partire dagli anni novanta del secolo scorso, sulla spinta di indicazioni comunitarie particolarmente preoccupate dalla presenza, nell’ambito del mercato, di modelli statuali eccentrici rispetto alle ordinarie regole della concorrenza, donde la necessità, per lo Stato che intenda svolgere attività di impresa, di dotarsi di modelli analoghi a quelli comunemente utilizzati dai privati. Sicché, essendo stato lo stesso legislatore ad aver consapevolmente (ante privatizzazione) qualificato le Stazioni in termini di enti pubblici economici, è indubbio che tale dato non possa essere agevolmente trascurato, in 8 quanto, ove il legislatore avesse inteso assegnare alle Stazioni un modello privilegiato in termini di IRES (sì da consentire l’applicazione dell’art. 74 Tuir), avrebbe optato per un modello diverso (scegliendo una delle forme eccettuate dal pagamento dell’IRES o prevedendo un’apposita esenzione). 1.8. Di poi, le regole che presiedono alla formazione del bilancio delle Stazioni non prevedono la costituzione di un patrimonio separato (non distinguendo, cioè, il patrimonio formato mediante i contributi obbligatori e quello conseguito attraverso lo svolgimento di autonome attività funzionali), in quanto, come prevede il decreto ministeriale da ultimo richiamato, confluiscono nel bilancio (senza ulteriori specificazioni) tanto i contributi obbligatori quanto “ogni eventuale altra entrata”. In questa prospettiva, allora, la natura di prestazione obbligatoria dei contributi dovuti dalle singole imprese diviene un dato piuttosto neutro ai fini di un eventuale esonero dall’IRES, trattandosi di somme che, pur possedendo formalmente natura di imposta, costituiscono pur sempre, unitamente a tutte le altre entrate, la provvista necessaria per lo svolgimento della missione da svolgersi con le forme e con le finalità proprie del modello societario prescelto. 1.9. Infine, come afferma l’atto costitutivo della Stazione, “gli utili della società sono reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati e nella condivisione delle attività di ricerca svolte e dei risultati prodotti” e che dunque tali utili subiscano un’indubbia conformazione, quanto alla necessità di un loro reimpiego in vista dello scopo perseguito, non toglie che tali utili debbano costituire pur sempre un punto di riferimento per la determinazione del reddito complessivo ai fini Ires che, secondo l’art. 83 Tuir, si determina “apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione” in applicazione degli ulteriori criteri previsti dal Tuir. 9 2. Quindi può somministrarsi il seguente principio di diritto: “Un'entità, anche se persegue finalità di interesse generale e svolge attività di ricerca scientifica, qualora sia stata trasformata in una società di capitali (nella fattispecie, una società a responsabilità limitata), è soggetta all'Imposta sul Reddito delle Società (IRES) sull'intero reddito prodotto, inclusi i contributi obbligatori versati dalle imprese del settore di competenza. La forma giuridica societaria prevale sulla natura pubblicistica dell'attività svolta e sulla natura impositiva dei contributi percepiti”. 3. In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in € 4.500,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto. Così deciso all’esito della pubblica udienza del 7 maggio 2026. Il Consigliere estensore La Presidente IA LU De OS BE CI
si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato. 3. La C.t.p. di Napoli, con sentenza n. 4464/2019, accoglieva il ricorso della società contribuente. 4. Contro tale decisione proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. della Campania, sottolineando come il punto focale dell’intera controversia fosse quello di stabilire in via definitiva se, effettivamente, la società dovesse o meno considerarsi un soggetto passivo di imposta IRES;
si costituiva in giudizio anche la società contribuente, chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della pronuncia di primo grado. 5. La C.t.r. adita, con sentenza n. 267/2020, depositata in data 14 gennaio 2020, accoglieva l’appello dell’Ufficio. 6. Avverso la sentenza della C.t.r., la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella pubblica udienza del 7 maggio 2026. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 72, 73, 74, 85, 86 e 87, d.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto tassabili i contributi percepiti dalla società nell’esercizio della propria “attività istituzionale” di ricerca scientifica industriale e di sviluppo sperimentale nel settore delle pelli e delle materie concianti, per il fatto che la contribuente rivestisse la forma giuridica di società a responsabilità limitata, e fosse perciò soggetta all’imposta sul reddito delle società (IRES) a norma dell’art. 73, primo comma, lett. a), d.P.R. n. 917/1986; in altri termini, lo scrutinio dei giudici regionali si è arrestato alla sussistenza del presupposto soggettivo al fine di stabilire se i contributi percetti facessero, o meno, parte della base imponibile IRES, senza valutare che nella fattispecie in esame risultasse insussistente il presupposto oggettivo – con riferimento alla “natura del contributo” –, determinandosi così l’esclusione dei contributi stessi dalla base imponibile IRES. 1.1. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 73, 74, 143 e 149, d.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che i contributi provenienti dalle imprese operanti nel settore a favore della società stessa dovessero confluire nella determinazione della base imponibile, ritenendo rilevante il mero inquadramento giuridico formale e non l’attività effettivamente e concretamente svolta;
in altri termini, la C.t.r. non ha rilevato come risulti decisivo, per determinare la non commerciabilità di un organismo, l’esame dell’attività effettivamente oggetto d’esercizio per come risultante dall’atto costitutivo, prescindendo dall’assenza del fine di lucro, ovvero dal vincolo alla destinazione degli utili 4 alle finalità dell’ente e dalla veste societaria assunta, con la conseguenza che, nonostante la società contribuente sia stata trasformata in società di capitali, permangono le finalità pubbliche, con la relativa esclusione dalla base imponibile ai fini IRES dei contributi versati dalle imprese operanti nel settore. I due motivi. da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono infondati. 1.2. Il ricorso proposto dalla contribuente impone di verificare la correttezza della soluzione prospettata dalla C.g.t. 2 della Campania riguardo alla possibilità di sottoporre ad IRES l’intero reddito conseguito dalla società ricorrente. Il processo di riforma di quest’ultima è iniziato con l’art. 2, d.lgs. n. 540 del 1999 che ha assegnato alla Stazione Sperimentale la qualifica di ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato (v. art. 2, d.lgs. n. 540 del 1999); tale struttura è stata successivamente soppressa (art. 20, comma 7, d.l. n. 78 del 2010), ed i relativi compiti sono stati prima trasferiti alla Camera di Commercio e poi, per effetto di apposita delibera camerale esecutiva delle previsioni del d.m. 1 aprile 2011, ad una s.r.l. avente la stessa denominazione dell’ente soppresso. 1.3. La Corte Regionale, in considerazione della mutata forma giuridica della Stazione, ha ritenuto applicabile l’art. 73 Tuir (“Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società a) (…) le società a responsabilità limitata”) e dunque convalidato l’operato dell’Ufficio che ha negato il rimborso dell’Ires versata dalla Stazione anche sulla base imponibile formata dai contributi obbligatori corrisposti ad essa dalle singole imprese operanti nel settore. La soluzione adottata dai giudici di merito, dunque, valorizza esclusivamente la veste societaria formalmente assunta dalla Stazione e che per questa debba imporsi la qualificazione in termini di società a 5 partecipazione pubblica (essendo stata costituita in forma associata da tre Camere di Commercio che hanno sottoscritto il relativo capitale sociale) costituisce un dato che difficilmente può essere messo in discussione. Come pure, non può nemmeno essere posto seriamente in discussione il fatto che, tenendo conto esclusivamente di tale natura, la società, in ragione della sua autonoma soggettività giuridica, costituisca senz’altro soggetto passivo di imposta (come del resto ribadito, in tema di Iva, da Cass. n. 21658 del 2021 anche per le società “in house providing”), condividendo pienamente la natura giuridica di uno dei soggetti (la s.r.l.) indicati dal richiamato art. 73 Tuir. Tuttavia, al di là del dato formale, si deve tener conto dell’aspetto sostanziale ed economico della vicenda (aspetto sul quale sono prevalentemente incentrati i motivi di ricorso), dovendosi piuttosto verificare se la peculiare natura dei contributi erogati dalle singole imprese del settore in favore della Stazione costituisca un elemento dotato di effettiva capacità preclusiva (quanto all’applicabilità delle regole in materia di Ires). 1.4. Tali contributi hanno natura di imposta. Ciò è stato ribadito da questa Corte (ma il principio si presta ad essere senz’altro generalizzato) con specifico riferimento alla Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali e artificiali: “In tema di contributi in favore di enti pubblici, quelli previsti (anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 540 del 1999 e al D. Lgs. n. 71 del 2001 che ha apportato disposizioni integrative e correttive al primo) dall'art. 23, quarto comma, del RD n. 2523 del 1923, come modificato dal d.P.R. n. 718 del 1948 (testo applicabile ratione temporis), per le spese necessarie al mantenimento delle Stazioni sperimentali per l'industria, hanno natura di imposta e sono dovuti se l'impresa rientra nell'ambito del tipo di industria per la quale è preordinata la Stazione sperimentale, ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Industria” 6 (Cass. 07/07/2004, n. 12718; sul punto, v. pure Sez. U 22/03/1999, n. 173). La natura di imposta che deve riconoscersi in capo ai contributi dovuti dagli operatori del settore non costituisce, per altro, un dato che può dirsi mutato per effetto del cambiamento della forma giuridica subito dalla Stazione: se la forma di quest’ultima può considerarsi a “geometria variabile”, lo stesso non può dirsi per i contributi riscossi, i quali mirano pur sempre a sostenere un’attività attività di interesse generale svolta a favore dell’intero settore produttivo, ossia, come si legge nell’atto costitutivo della Stazione, lo svolgimento di “attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nella diffusione dei risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie”, sicché “gli utili della società sono reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati e nella condivisione delle attività di ricerca svolte e dei risultati prodotti”. 1.5. Circa la rilevanza di tali elementi ai fini dell’IRES, esaminando la vicenda dal punto di vista storico, vi è da dire che l’originaria scelta del legislatore, di qualificare con l’art. 2, d.lgs. n. 540 del 1999 le Stazioni Strumentali come enti pubblici economici, ha comportato la sottoposizione delle stesse alle regole dell’IRES, ai sensi dell’art. 73 Tuir. Il successivo trasferimento delle funzioni alle Camere di Commercio ha, invece, avuto l’effetto opposto (dovendo queste ultime qualificarsi in termini di enti pubblici non economici), in applicazione dell’esonero previsto dall’art. 74 Tuir. Il ritorno all’applicazione dell’art. 73 Tuir è stato invece (ed infine) determinato dalla scelta delle Camere di Commercio di avvalersi, per l’esercizio delle funzioni in esame, del modello societario: ciò in esecuzione del d.m. 1 aprile 2011 che all’art. 1 comma 2 ha previsto che “le Camere di commercio destinatarie completano le attività necessarie per assicurare la più efficace gestione attraverso l'utilizzo di forme organizzative 7 camerali, anche in forma associata tra loro, utilizzando eventualmente schemi consortili anche aperti alla partecipazione di soggetti pubblici e privati”. 1.6. Ulteriori elementi significativi possono poi trarsi proprio dal citato decreto ministeriale, il cui art. 4 prevede che “i contributi obbligatori a carico delle imprese che esercitano le attività produttive nei settori di competenza e i commerci di importazione corrispondenti di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, confluiscono nei bilanci delle organizzazioni costituite ai sensi dell'art. 1, comma 2” (comma 1), che “Parimenti confluiscono nei medesimi bilanci anche i proventi derivanti dalle attività di ricerca eventualmente svolta nonché quelli derivanti da convenzioni ed accordi di programma con amministrazioni ed altri soggetti pubblici e privati, le rendite di patrimonio, i lasciti e le donazioni ed ogni eventuale altra entrata” (comma 3) e che “Le organizzazioni costituite ai sensi dell'art. 1, comma 2, sono tenute ad esercitare le funzioni loro attribuite garantendo l'equilibrio di bilancio” (comma 6). 1.7. Pertanto, innanzitutto, il modello societario concretamente adottato dalle Camere di Commercio è “figlio” dell’originaria scelta del legislatore di qualificare le Stazioni in termini di enti pubblici economici: le Stazioni, in tal modo, hanno subito un processo di privatizzazione non dissimile da quello che ha interessato l’intero settore degli Enti pubblici economici a partire dagli anni novanta del secolo scorso, sulla spinta di indicazioni comunitarie particolarmente preoccupate dalla presenza, nell’ambito del mercato, di modelli statuali eccentrici rispetto alle ordinarie regole della concorrenza, donde la necessità, per lo Stato che intenda svolgere attività di impresa, di dotarsi di modelli analoghi a quelli comunemente utilizzati dai privati. Sicché, essendo stato lo stesso legislatore ad aver consapevolmente (ante privatizzazione) qualificato le Stazioni in termini di enti pubblici economici, è indubbio che tale dato non possa essere agevolmente trascurato, in 8 quanto, ove il legislatore avesse inteso assegnare alle Stazioni un modello privilegiato in termini di IRES (sì da consentire l’applicazione dell’art. 74 Tuir), avrebbe optato per un modello diverso (scegliendo una delle forme eccettuate dal pagamento dell’IRES o prevedendo un’apposita esenzione). 1.8. Di poi, le regole che presiedono alla formazione del bilancio delle Stazioni non prevedono la costituzione di un patrimonio separato (non distinguendo, cioè, il patrimonio formato mediante i contributi obbligatori e quello conseguito attraverso lo svolgimento di autonome attività funzionali), in quanto, come prevede il decreto ministeriale da ultimo richiamato, confluiscono nel bilancio (senza ulteriori specificazioni) tanto i contributi obbligatori quanto “ogni eventuale altra entrata”. In questa prospettiva, allora, la natura di prestazione obbligatoria dei contributi dovuti dalle singole imprese diviene un dato piuttosto neutro ai fini di un eventuale esonero dall’IRES, trattandosi di somme che, pur possedendo formalmente natura di imposta, costituiscono pur sempre, unitamente a tutte le altre entrate, la provvista necessaria per lo svolgimento della missione da svolgersi con le forme e con le finalità proprie del modello societario prescelto. 1.9. Infine, come afferma l’atto costitutivo della Stazione, “gli utili della società sono reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati e nella condivisione delle attività di ricerca svolte e dei risultati prodotti” e che dunque tali utili subiscano un’indubbia conformazione, quanto alla necessità di un loro reimpiego in vista dello scopo perseguito, non toglie che tali utili debbano costituire pur sempre un punto di riferimento per la determinazione del reddito complessivo ai fini Ires che, secondo l’art. 83 Tuir, si determina “apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione” in applicazione degli ulteriori criteri previsti dal Tuir. 9 2. Quindi può somministrarsi il seguente principio di diritto: “Un'entità, anche se persegue finalità di interesse generale e svolge attività di ricerca scientifica, qualora sia stata trasformata in una società di capitali (nella fattispecie, una società a responsabilità limitata), è soggetta all'Imposta sul Reddito delle Società (IRES) sull'intero reddito prodotto, inclusi i contributi obbligatori versati dalle imprese del settore di competenza. La forma giuridica societaria prevale sulla natura pubblicistica dell'attività svolta e sulla natura impositiva dei contributi percepiti”. 3. In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in € 4.500,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto. Così deciso all’esito della pubblica udienza del 7 maggio 2026. Il Consigliere estensore La Presidente IA LU De OS BE CI