Sentenza 20 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/02/2003, n. 2532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2532 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
T A M . N E S I A CA ITALIANA E S E T E N REP I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO U R B . L B O N . S . 2 LA Oggetto ཙ ཏྟཱ མ ། ཉྩ ཏྠ ཨ SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria ཝ ཧཱ ས , ཊྛཱ སྨཱ ཨ E Composta dagli 11. Sigg Magistr 02 5 32 /03 N O R.G.N. 21864/01 Dott. Bruno I Cron. 5889 Z Dott. Stefano MONACI A Rel. Consigliere S Rep. S Consigliere Ud.19/06/02Dott. Vittorio Glauco EBNER A C Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere C.C. I D RUGGIERO Consigliere Dott. Francesco A ha pronunciato la seguente M SEN T ENZA E S U R E sul ricorso proposto da: P 9 MINISTERO DELLA ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente e da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 2002 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2822 -1-
- ricorrente -
contro
OJ ON, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NAZIONALE 69, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO LUCIANI, che lo difende unitamente all'avvocato HEINZ CORA, giusta procura a margine;
- controricorrente avverso la sentenza n. 14/01 della Commissione tributaria II grado di BOLZANO, depositata il 30/04/01; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 19/06/02 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La controversia concerne la tassazione diretta di alcuni immobili di proprietà della signora AR NA di Bolzano e soggetti a vincoli storico artistici. Quest'ultima, ritenendo di aver versato per l'anno 1997 imposte eccedenti il dovuto, ha presentato domanda di rimborso, e successivamente ha impugnato il silenzio rifiuto dell'amministrazione presentando alla Commissione Tributaria di primo grado ricorso ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546. La commissione di primo grado accoglieva il ricorso della contribuente, e veniva confermata dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano.
2. Proponeva ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria esponendo un solo motivo di impugnazione con il quale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.33, 34, 129, secondo comma, e 134 del Testo unico sulle imposte dirette, nonché dell'art.51, secondo comma, della legge 30 dicembre 1991, n.413 e dell'art. 12 delle preleggi.
3. Resisteva la contribuente con controricorso nel quale eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per 2822 mancanza dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, e, nel merito, si chiede la reiezione del ricorso stesso.
4. Con requisitoria scritta del 25 marzo 2002 la Procura Generale presso questa Corte sosteneva che non poteva condividersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza, e nel merito chiedeva che il ricorso dell'Amministrazione venisse respinto in camera di consiglio per manifesta infondatezza. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Non appare fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza dell'esposizione sommaria dei fatti di causa: nell'atto viene riportato il testo della pronunzia impugnata, che in questo caso specifico è sufficientemente dettagliato per consentire l'acquisizione di una sia pur sommaria cognizione dei fatti.
2. Nel merito il ricorso dell'Amministrazione finanziaria è manifestamente infondato e deve essere respinto in camera di consiglio. La fattispecie è disciplinata, in realtà, da una specifica disposizione di legge. ん L'art. 11, secondo comma, della legge 30 dicembre 1991, n.413, stabilisce, infatti, che "in ogni caso, il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico ed artistico, ai sensi dell'art.3 della legge 1 giugno 1939, n.1089, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato." Il testo, per la verità, appare sufficientemente chiara per non consentire equivoci;
in particolare la locuzione "in ogni caso" non consente di distinguere tra caso e caso, tra immobile locato ed immobile non affittato.
3. Proprio per il suo carattere di norma eccezionale l'art.11 prevale sulle disposizioni ordinarie in materia di tassazione dei redditi dei fabbricati. Come, infatti, sottolineato più volte da questa Corte, "in tema di imposte sui redditi, l'art. 11, secondo comma, della legge 30 dicembre 1991, n.413 deve essere inteso come norma contenente l'esclusiva ed esaustiva disciplina per la fissazione dell'imponibile rispetto agli edifici d'interesse storico od artistico, da effettuarsi sempre con riferimento alla più bassa delle tariffe d'estimo della zona, a prescindere dalla locazione del bene a canone superiore." (per tutte, Cass. civ., 10 febbraio / 11 giugno 1999, n.5740; Cass. civ., 11 gennaio / 18 marzo 1999, n.2442). La Corte ha precisato anche che questa interpretazione non può essere contrastata "con apprezzamenti sull'opportunità della scelta legislativa, ne' con dubbi sulla costituzionalità di essa, tenendosi conto che l'assegnazione di decisività al reddito catastale, anche in caso di maggiore entità del canone di locazione, trova ragionevole giustificazione nell'esigenza di agevolare i proprietari di quegli immobili e nell'obiettiva difficoltà di desumere dal reddito locativo il reddito effettivo, per la forte incidenza dei costi di manutenzione e conservazione degli immobili medesimi." (Cass. civ., 10 febbraio / 11 giugno 1999, n.5740). Né, comunque sono stati proposti argomenti nuovi o diversi che possano indurre la Corte a discostarsi da quest'orientamento non solo costante, ma assolutamente uniforme in tutte le pronunzie in materia.
4. Il ricorso perciò va dichiarato inammissibile. L'Amministrazione ricorrente va condannata a rifondere, in favore della resistente, le spese della presente fase di legittimità, liquidate nelle misure riportate i dispositivo.
P.Q.M.
'N V E I C V ES I L ISN J I IN IN N V N O I V V IR 8 /9 V /8 1 6 99 O N Rigetta il ricorso e condanna l'Amministrazione finanziaria a rifondere, in favore della società contribuente le spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.100,00 (duemilacento), di cui 100,00 (cento) per spese vive. Così deciso in Roma il 19 giugno 2002. Il Presidente 11 Consigliere estensore (dr.Stefano Monaci). (dr.Bruno Saccucci) مد IL CANCELLIERE C1 Awolds صميم NA CA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 20 FEB 2003 IL CANCELLIERE C1 NA CA old