Sentenza 3 aprile 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/04/2003, n. 5109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5109 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
BLICA Y 0 STA .1 1 1 I O AN T. L RL TR R RE ITALIANA O A S O 8 E IC -9 N IO R 05 109 / 0 3 -3 A DEL S C 6 U A L L E E E S D E SUPREMA : E P 0 IA S 4 R . E T L A SEZIONE PRIMA CIVILE M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.21425/01 Dott. Massimo GENGHINI Presidence Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Cron.M 433 -Dot Renato RORDORN Consigliere Dott. Luigi MACIOCE Cons. Rel, Rep. Dott. Paolo GIULIANI Consigliere Ud. 17/02/03 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Can Ministero dell'Interno e Prefetto di Rieti, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato , che li rappresenta e difende per legge
- ricorrente -
contro
RL Rodica, - Intimata - avverso il decreto del Tribunale di Rieti n. 2819 del 9.11.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17.02.03 dal Relatore Cons. Luigi Macioce. Udito il P.M., in persona del Sost Proc. Gen.le dr. Fulvio Uccella che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto 30.10.2000 il Prefetto di Rieti disponeva l'espulsione dal t.n. di 413 ! Surleanu Rodica ai sensi dell'art. 13 comma 2 lett. B) del D.Leg. 286/98 per la indisponibilità di permesso di soggiorno, non tempestivamente richlesto all'Autorità. Oppostasi la Surleanu, il Tribunale di Rieti con decreto 9.11.2000, rilevato che il solo fatto della mancata richiesta del p.d.s. non legittimava alla espulsione, anche con riguardo all'inserimento sociale e lavorativo dell'extracomunitario, accoglieva il ricorso e dichiarava inefficace l'opposta intimazione. Per la cassazione di tale decreto il Prefetto ha proposto ricorso il 21.7.2001. L'intimata non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il Prefetto di Rieti denunzia violazione dell'art. 13 bis c.1 del D.Leg. 286/98 per avere il Tribunale deciso in difetto di alcuna evocazione del Prefetto. Con il secondo motivo l'impugnante denunzia la violazione dell'art. 112 c.p.c. perpetrata con la adozione non già di un provvedimento di annullamento dell'atto bensì di una declaratoria di inefficacia dell'intimazione ad allontanarsi dal t.n. Con il terzo motivo, poi, si lamenta la violazione degli artt. 4,5, 13 del D.Leg. 286/98 per avere valutato esigenze dell'espellendo in conflitto con il carattere automatico della espulsione. Con il quarto motivo, infine,si censura la violazione degli artt. 4 e 5 all. E per aver il Giudice indebitamente sindacato la congruità della imposizione in cinque anni del divieto di rientro. Ritiene il Collegio che, assolutamente fondata la censura contenuta nel primo motivo ed in relazione ad esso dovendosi cassare il decreto del Tribunale reatino, nonché assorbita in tal pronunzia rescindente la cognizione degli altri motivi, debba essere disposto il rinvio allo stesso Tribunale perché proceda alla cognizione della opposizione al decreto dopo 2 aver ritualmente evocato in giudizio il Prefetto di Rieti. Ed infatti, come esattamente denunziato nel motivo, risulta dalla (consentita) lettura del fascicolo del grado di merito che in calce al ricorso 3.11.2000 della Surleanu venne apposto decreto del Giudice del Tribunale in data 6.11.2000 recante fissazione di udienza innanzi a sé, in camera di consiglio, per il 9.11.2000. Orbene, indiscutibile essendo che nel procedimento camerale di cui agli artt. 13 e 13 bis del D.Leg. 286/98 (novellato dal d.leg. 113/99 e per quel che rileva non novellato dalla L. 189/02) debba essere curata la convocazione delle parti, e ben possibile essendo che, nella ristrettezza del termine per la decisione (dieci giorni dal deposito del ricorso), la convocazione stessa sia effettuata a mezzo fax o telegramma o polizia giudiziaria, certamente incombe al Giudice del merito verificare che attraverso l'utilizzazione dei prescelti mezzi di comunicazione entrambe le parti siano state tempestivamente avvertite dell'udienza e, in particolare, che l'Autorità intimante l'espulsione ed opposta sia stata messa in grado di versare la documentazione in possesso e di comparire con il ministero dell'Avvocatura distrettuale od anche attraverso funzionario delegato (art. 13 bis c. 2). E poiché nella specie risulta che il Prefetto di Rieti venne avvertito con fax pervenuto il 10.11.2000 (quindi dopo l'udienza ed il decreto qui impugnato) ed emerge che il Giudice non ebbe a curarsi di verificare la regolare convocazione dell'opposto, quindi constatando la mancata prova della evocazione e differendo l'udlenza con ordine di rinnovare l'incombente della comunicazione, ne consegue la evidente violazione del principio del 3 contraddittorio e la nullità del decreto che nondimeno venne adottato.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione, accoglie il primo motivo del ricorso a dichiara assorbiti gli altri;
cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia - anche per la regolamentazione delle spese al Tribunale di Rieti in persona di altro - magistrato. Cosi deciso in Roma, il 17.02.03. d il Presidente il Cons.est. beaureen feelin вноси CONTE AZIONE Primo Depositar thera 3- APR. 2003 IL CA Luisa Passinghji t e m er IL CANCELLIERE