Sentenza 25 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/01/2002, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2002 |
Testo completo
E A N L O L I E Z D A 008 2/02 R 9 T . S T I " R G 7 E A ' 1 R 3 L L . A E N D D 7 E 6 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T S 9 1 N N - E E S LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S E Oggetto * OPPOSIZIONE DEL SEZIONE PRIMA CIVILE FALLITO A ORDINANZA-INGIUNZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 11199/99 Dott. Angelo GRIECO Presidente Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Cron.2382 PLENTEDA Consigliere Dott. Donato DI AMATO Rel. Consigliere Rep. Dott. Sergio Ud. 25/09/2001 - Consigliere Dott. Maria Rosaria CULTRERA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NC IO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA DI giusta procura a margine del A rappresentato e difeso dall'avvocatoCASSAZIONE, MICHELUTTI ROBERTO, ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA di UDINE, in persona del Prefetto pro tempore, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la 2001 rappresenta e difende ope legis;
1945 controricorrente avversO la sentenza n. 135/99 del Pretore di UDINE, depositata il 05/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/2001 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 VI IN spiegava opposizione all'ordinanza- ingiunzione con cui il Prefetto di NE gli aveva ir- rogato la sanzione amministrativa di lire 2.350.000=, per avere lasciato in sosta in luogo pubblico una auto- vettura senza che la stessa fosse coperta dalla pre- scritta assicurazione della responsabilità civile. In particolare, l'opponente deduceva che l'infrazione era accertata in data 26 maggio 1993; che egli erastata stato dichiarato fallito con sentenza del 12 dicembre 1992; che, di conseguenza nessun obbligo di copertura assicurativa poteva gravare sul fallito. Con sentenza del 16 maggio 1999 il Pretore di Udi- ne rigettava l'opposizione osservando che il fallimento del trasgressore non impedisce l'emanazione di una or- dinanza ingiunzione di pagamento di sanzione pecunia- 2 ria, con efficacia nei confronti del fallito tornato in bonis dopo la chiusura della procedura concorsuale. Avverso detta sentenza VI IN propone ri- corso per cassazione, deducendo tre motivi. Il Prefetto di NE resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente lamenta la viola- zione dell'art. 193 C.S. in quanto al momento dell'ac- certamento dell'infrazione egli non aveva più la dispo- nibilità del veicolo;
inconferente era, pertanto, l'af- fermazione che dopo la chiusura della procedura concor- suale il credito derivante da un provvedimento sanzio- natorio nei confronti del fallito può essere fatto va- lere direttamente nei confronti dello stesso fallito tornato in bonis. Con il secondo motivo, che deve esse- re esaminato congiuntamente, il ricorrente deduce che la sanzione doveva essere contestata al proprietario dell'automezzo e tale non poteva più considerarsi il fallito. I motivi sono infondati. Ai sensi dell'art. 42, 1° CO., 1. fall. "la sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data della dichiarazione di fallimento". Se, tuttavia, la perdita della legittimazione a disporre (che evidente- ایک) 3 mente non comporta la perdita della proprietà, che si verifica soltanto con la vendita) avviene automatica- mente, a far tempo dalla dichiarazione di fallimento, non altrettanto può dirsi della disponibilità materia- le, che viene meno soltanto dopo l'apprensione dei beni da parte del curatore con l'apposizione di sigilli e l'inventario. Da ciò consegue che la perdita della di- sponibilità giuridica, per effetto della dichiarazione di fallimento, non seguita dall'apprensione del bene da parte del curatore, mai dedotta dall'opponente, è irri- levante ai fini della contestazione dell'illecito ammi- nistrativo prevista dall'art. 193 C.S., che consiste nel porre in circolazione un veicolo non coperto da as- sicurazione obbligatoria e che può essere commesso an- che da chi ha soltanto la disponibilità di fatto del veicolo. Con il terzo motivo il ricorrente deduce che almo- mento dell'accertamento della violazione il veicolo non circolava, ma era in sosta nella pubblica via;
conse- guentemente esso ricorrente non solo non era più pro- prietario O possessore del veicolo, ma non ne era nep- pure il conducente. Il motivo, nella parte in cui esclude la qualità di proprietario o possessore del veicolo in capo al ricor- rente, è assorbito da quanto già osservato relativamen- 4 te ai primi due motivi. Nella parte in cui deduce che nella fattispecie il veicolo non circolava, ma era in sosta, il motivo è inammissibile (oltre che palesemente infondato, cfr. Cass. 9 maggio 1991, n. 5189) in quanto solleva la questione per la prima volta in sede di le- gittimità. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano co- me in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al rim- borso delle spese di giudizio liquidate, quanto agli onorari, in lire 900.000 e quanto agli esborsi in lire 85000 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 settembre 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore Serific Di AmatoАшабо ле Angelo Grieco Sergio Di Amato іе ساعت м у E N Γ Andrea Den IO 25 GEN 2002 4 LA Z A L R E T D jj IS 9 G 17" . E T R R 3 PE L'A A . D N L E -5-1967 E T D N I E S S N "E 3 E S E I G A G E L