Sentenza 22 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/10/2003, n. 15828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15828 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
AULA "B" 671/2003 REPUBBLICA ITALIANA IN NO1 58 2 8 / 03 SSAZIONE LA COR ES SEZIONE LAVORO oggetto composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LAVORO Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 05713/2001 Dott. Alberto SPANO' Consigliere R.G.N. 10252/2001 Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Dott. Grazia CATALDI Consigliere Cron. 32241 Dott. Giovanni GIACALONE Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA UD. 15. 04. 2003 sul primo ricorso n. 05713/2001 proposto da FERROVIE DELLO STATO s.p.a. Società di Trasporti e Servizi per Azioni, in persona del suo procuratore e rappresentante avv. Giancarlo Alvino, in virtù dei poteri conferitigli dall'Amministratore Delegato della società con procura per notar dott. Paolo Castellini del 23 febbraio 1999, rep. n. 56911, rapp.to e difeso dall'avv. prof. Luigi Fiorillo, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via Plinio, n. 21, giusta procura speciale a 2260 margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
J 1 1 LO TO SE rapp.to e difeso dall'avv. Achille Tenuta, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via Messina, n. 15, giusta procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
e sul secondo ricorso n. 10252/2001 proposto da LO TO SE rapp.to e difeso dall'avv. Achille Tenuta, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via Messina, n. 15, giusta procura speciale a margine del controricorso con ricorso incidentale, - ricorrente incidentale -
contro
DELLO STATO s.p.a. FERROVIE Società di Trasporti e Servizi per Azioni, in persona del suo procuratore e rappresentante avv. Giancarlo Alvino, in poteri conferitigli deivirtù dall'Amministratore Delegato della società con procura per notar dott. Paolo Castellini del 23 febbraio 1999, rep. n. 56911, rapp.to e difeso dall'avv. prof. Luigi Fiorillo, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via Plinio, n. 21, giusta procura speciale a margine del ricorso, - controricorrente avverso il ricorso incidentale - per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Paola n. 00055/2000 depositata il 28 febbraio 2000, R.G. n. 00066/1999, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 aprile 2003 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
4 2 Uditi gli avv.ti De Marinis Nicola, in virtù di delega dell'avv. prof. Luigi Fiorillo, per la Ferrovie dello Stato s.p.a., e Achille Tenuta per Lo OR Giusepppe. Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. Svolgimento del processo Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di Paola rigettava l'appello e confermava la sentenza del Pretore di Paola, sezione distaccata di Scalea, n. 00076/1998, depositata il 03 dicembre 1998, con la quale, in accoglimento della domanda proposta da US Lo OR contro la Ferrovie dello Stato s.p.a. Società di Trasporti e Servizi per Azioni (in appresso Ferrovie), allo stesso era stato riconosciuto il diritto all'inquadramento nella qualifica di capo-tecnico di area IV^ e condannata la Ferrovie al pagamento in suo favore delle differenze retributive sulla qualifica di 1° tecnico di manutenzione I.E. di area III^, il tutto con decorrenza 09 febbraio 1993. Osservava il Tribunale che le attività svolte dal lavoratore (intervento autonomo in caso di anormalità per guasto alla linea, individuazione di esso, valutazione del tratto di linea interessato alla chiusura, immediata segnalazione al Coordinatore Impianti Elettrici di Reggio Calabria, regolamentazione eventuale della circolazione dei treni sulla linea, operazioni di periodica manutenzione della linea condotte con autonomia di iniziativa operativa, con disattivazione e successiva riattivazione di tratti di linee elettriche), in quanto "caratterizzate da iniziativa e autonomia operative e non meramente esecutive", rientravano "tipicamente" nell'area IV;
dai compiti del turnista dei posti pilota, indicati da documento proveniente dalla Ferrovie, si rilevava l'esercizio di poteri di apprezzamento e di valutazione delle situazioni di fatto oltre i limiti della semplice autonomia esecutiva dei lavoratori dell'area III, e cioè la vera e propria autonomia operativa, accompagnata da responsabilità diretta verso i terzi, propria dell'area IV, nell'accezione di esercizio di poteri di coordinamento (apprezzamento di determinate situazioni ai fini della soluzione da perseguire) e decisionali (emissione di prescrizioni di carattere generale dirette anche a lavoratori di categorie sottordinate), aventi connotazione in senso lato organizzatoria del lavoro. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Ferrovie dello Stato s.p.a. con due motivi di censura, illustrati anche da successiva memoria. L'originario ricorrente si è costituito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, affidato ad unico motivo di censura. Motivi della decisione Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, essendo essi proposti avverso la medesima sentenza, Con il primo motivo di ricorso principale la Ferrovie dello Stato s.p.a. denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 e ss. c.p.c., nonché omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Deduce la società: erronea era l'affermazione in sentenza che le mansioni svolte dal lavoratore non erano state contestate nel loro contenuto, tant'è che ne era stata anche richiesta prova contraria;
il giudice di appello, pur rilevando la contestazione sulla insufficienza della prova in ordine al contenuto effettivo dell'attività del ricorrente, in realtà ne pretermette qualsiasi motivazione, affermando poi apoditticamente che le mansioni erano quelle allegate al ricorso introduttivo, e, ulteriormente ne aggiunge а 4 anche la tardività, ove introdotta, come si era ritenuto erroneamente, solo in grado di appello, nonostante trattavasi di mere difese e non di eccezioni in senso proprio e quindi non suscettibili di decadenza. Il motivo è infondato. La censura presuppone che il giudice di appello abbia fatto affermazioni che individuavano nell'attività del ricorrente momenti di assoluta autonomia decisionale direttamente incidenti sull'attività di altri settori o servizi diversi con benestare o direttive al relativo personale, finanche di grado superiore. Cressa In realtà, niente di tutto questo si legge nella sentenza impugnata, nella quale, suse ecifice inqu ations ful fento prestarede, oltre a darsi atto che le mansioni svolte dal lavoratore non risultavano contestate nei loro contenuti in relazione alle specifiche allegazioni di cui all'atto introduttivo del giudizio, essendosi la società limitata senza specifiche impugnazioni sul punto a contestare l'ascrivibilità di esse alla qualifica superiore richiesta, si spiega, in particolare, che i compiti del turnista, analiticamente indicati, "implicano esercizio del potere di apprezzamento, di valutazione delle situazioni di fatto certamente esorbitanti dalla semplice autonomia esecutiva dei lavoratori dell'area III', in quanto partecipanti fattivamente alla “operazione, in senso lato, organizzatoria del lavoro”; tutto, però, sempre nell'ambito delle specifiche competenze del settore elettrico, nel quale ultimo il lavoratore era inserito con qualifica di 1° tecnico di manutenzione I.E. di area III^, in quanto indirizzate ad “una sia pur limitata e marginale compartecipazione in mansioni non puramente esecutive od operative ma che comportano la necessità di coordinare (nel senso sopra chiarito) l'attività di più soggetti”. Val quanto dire, una attività da valutarsi di volta in volta in relazione alle situazioni di fatto contingenti, che, proprio 5 per il suo inserimento in una più ampia operazione organizzatoria del lavoro da svilupparsi in relazione alle esigenze di altri settori, e per l'autonomia derivante all'operatore per l'assunzione dai suoi superiori gerarchici di sole direttive generali e non anche specifiche e dettagliate, esorbitava decisamente dal concetto di “mere incombenze tecniche poste in essere in esecuzione di norme e procedure prefissate" “secondo schemi precostituiti", proposto, invece, dalla società resistente. Nè, peraltro, nel ricorso in esame si descrivono operazioni, o modalità esecutive di esse, dalle quali desumere la pretesa erroneità delle valutazioni esplicitate dai giudici di merito. Con il secondo motivo di ricorso principale la Ferrovie dello Stato s.p.a. denunzia omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. sui criteri di ermeneutica contrattuale. Deduce la società: la sentenza impugnata indica le varie declaratorie e procede ad un raffronto di esse, ma non effettua alcuna verifica delle mansioni svolte dal dipendente, che peraltro non indica affatto nei loro contenuti, con le declaratorie stesse;
la più volte citata "autonomia operativa", caratteristica, secondo il giudice di appello, delle mansioni svolte dal lavoratore, è stata, in realtà, fraintesa e confusa con gli inevitabili margini di iniziativa, assolutamente coerenti all'espletamento anche di procedure prefissate, da sempre ricomprese dalla società nell'attività del ricorrente;
la cd. autonomia operativa doveva invece correlarsi alla posizione organizzativo-funzionale più elevata, propria dell'area IV, in conformità alle relative posizioni lavorative dei dipendenti di particolare preparazione e capacità professionale addetti ai più pregnanti e alti compiti svolti;
molte di tali attività, analiticamente indicate dal Tribunale, non erano certo caratterizzate da libertà di iniziativa e autonomia 6 operativa, rientrando esse nella mera autonomia esecutiva prevista dalla declaratoria della area III;
la stessa responsabilità verso terzi è insita in qualsiasi attività professionale ferroviaria, sebbene con ovvie connotazioni diverse, e non può essere desunta dal confronto con il contratto collettivo precedente, afferente ad un sistema classificatorio del personale del tutto modificato dal nuovo contratto. Anche questo secondo motivo è infondato. La sentenza impugnata descrive le mansioni affidate al dipendente, desumendole dalle allegazioni in ricorso, e sostanzialmente non contestate dalla società, se non genericamente, e solo in appello attraverso la asserita inadeguatezza della prova sul contenuto di esse, e, quindi, riporta le declaratorie delle varie aree dalla seconda alla quinta, ne opera il criterio differenziatore sulla base, da un lato, della “progressiva crescita di importanza dei compiti di coordinamento" (organizzare e dettare indicazioni, anche in senso lato, ad altri soggetti, con la conseguenza che i lavoratori dell'area III svolgevano compiti esclusivamente esecutivi con coordinamento della sola squadra o gruppo di appartenenza, e quelli dell'area IV compiti operativi implicanti esercizio di ante esterin) poteri di coordinamento), dall'altro dell'autonomia di azione che da meramente esecutiva diveniva operativa, cioè, quest'ultima, implicante potere di apprezzamento della decisione sulla soluzione da perseguire;
procede, successivamente, alla individuazione dell'area IV alla quale le mansioni del lavoratore dovevano essere ricondotte. Tale ultima operazione è effettuata dalla sentenza impugnata sul concetto di una sostanziale differenza tra la autonomia esecutiva e la autonomia operativa quale discrimine tra le operazioni da ricondurre all'area III e quelle da ricondurre all'area IV, 7 1 desunte, queste ultime, dalla declaratoria dei compiti del turnista. Da quest'ultima emergeva la differenza sostanziale tra la figura del capo turno e quella di manutentore (o coordinatore di operai e capo squadra), con riferimento, ad esempio, alle manovre necessarie alla tempestiva selezione dei guasti, alla rialimentazione delle tratte o parti di impianto non interessate all'intervento, alla responsabilità delle manovre richieste ad altri operatori, alla verifica della reale circolazione dei treni, alla collaborazione con gli enti interessati per le limitazioni dei treni nelle situazioni contingenti per guasti o fuori servizio di linee, impianti ed apparecchiature, alla contribuzione agli accertamenti per la definizione delle cause delle anormalità sugli impianti di giurisdizione, alla compatibilità di eventuali disalimentazioni di linee, e cioè, in sintesi, ai compiti implicanti esercizio del potere di apprezzamento, di valutazione di situazioni di fatto esorbitanti dalla semplice autonomia esecutiva delle operazioni appartenenti all'area III. La stessa ribadita responsabilità diretta verso terzi, assente nella declaratoria dell'operatore specializzato e del tecnico, completava il quadro relativo all'inquadramento nell'area IV, ex tecnico specializzato. Così, certamente, alcuni dei compiti sopra enunciati erano caratterizzati da connotazioni in senso lato organizzatorie del lavoro, "con interferenze o ripercussioni sul lavoro di altre strutture" implicanti “necessario ed inevitabile raccordo tra funzioni diverse", operanti in sequenza. Una tale logica e congrua motivazione non può dirsi correttamente censurata con il ricorso in esame. Premesso che la Corte di legittimità non ha il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di valutare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridicale argomentazioni del giudice di merito, nel caso di 8 specie, appaiono nella sentenza impugnata non solo chiaramente individuati i criteri generali ed astratti delle singole categorie e qualifiche postulati alla identificazione del corretto inquadramento, ma anche logicamente operata la conseguente comparazione con le previsioni della disciplina collettiva applicabile al settore. Il tutto, come si è già accennato, è operato, in sintesi, sul discrimine tra i due concetti dell'autonomia esecutiva e dell'autonomia operativa, l'una afferente ai compiti del personale di manutenzione (figure del Capo turno e del manutentore S.S.E., quali coordinatori di operai o capi squadra), l'altra a quelli del turnista dei posti pilota, con attività di supporto agli interventi del personale di manutenzione, cui si aggiunge, però, quella uttività della già citata “in senso lato, organizzatoria", non rinvenibile nella competenza del personale riconducibile all'area III. La stessa segnalazione a terzi del guasto rilevato ai fini dell'approntamento delle fasi organizzative ed esecutive delle lavorazioni si rendeva spesso necessaria, non tanto per la impossibilità di provvedervi direttamente da parte del lavoratore, atteso che dal disposto ministeriale non si rilevano limiti di sorta oltre l'urgenza, ma evidentemente sul presupposto di una più vasta rete di interventi da coordinare, in relazione alle segnalazioni di capo-tecnici in attività, e quindi solo con riferimento ad una più vasta combinazione della priorità degli interventi e quindi ad un più razionale e proficuo impiego del personale. Con l'unico motivo di ricorso incidentale il lavoratore originario ricorrente denunzia violazione dell'art. 92, II° comma, c.p.c. per palese contraddittorietà ed illogicità della motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.). Si deduce, in proposito, che l'esercizio del potere di compensazione delle spese era stato esercitato senza alcuna motivazione implicita od esplicita, il che integra la violazione di legge di cui in 9 titolazione, tenuto conto che l'asserita “natura obiettivamente ambigua delle definizioni contenute nel contratto collettivo e tali da generare legittimamente interpretazioni di segno diverso" era evidentemente contraddetta dalla sentenza e dalla pacifica interpretazione di dette norme formulata in motivazione e con lo stesso richiamo a giurisprudenza di segno confermativo. Il motivo è infondato. "In tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della corte di Cassazione è limitato alla violazione del principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa;
esula, pertanto, da tale sindacato e rientra, invece, nel potere discrezionale del giudice del merito, ex art. 92 cod. proc. civ., la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite;
e ciò anche nell'ipotesi di tardiva produzione di un documento da parte dell'appellante ex art. 345 (nel testo anteriore alla novella) secondo comma cod. proc. civ., dal momento che tale norma si limitava a fare riferimento all'art. 92". (da ultimo, Cass. 20 agosto 2002, n. 11537, conformi, Cass. nn. 09690 del 1994 e 00551 del 1990). In conclusione, riuniti i ricorsi, entrambi vanno rigettati. Per il principio della soccombenza, quest'ultima in via del tutto prevalente in questa sede da parte della Ferrovie, la società ricorrente principale va condannata al rimborso in favore del lavoratore controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
10 La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
condanna la Ferrovie dello Stato s.p.a. al rimborso in favore di Lo OR IU delle spese del giudizio di cassazione in €. 15,00 oltre a €.
1.500.00 per onorari di avvocato. 889 N 84-8-11 39937 VITIO O NAS IV OLLING O Così deciso in Roma il 15 aprile 2003. VSSV VS S INDO VO O SIDAN IGOTION IN VIOLA VO F Il Consigliere est. Il Presidente zda TressoVincenzo Trezza,Vincenzo GiovanniMazzarella novoumi Mapperella ANCELLIERE Depositato in Cancelleria Joggi 2-2-01-2003 VL CANCELLIERE 11