Sentenza 30 novembre 2016
Massime • 1
In tema di audizione nel procedimento camerale del detenuto o internato in luogo fuori dalla circoscrizione del giudice, quando procede la corte di appello quale giudice dell'esecuzione la circoscrizione coincide con il territorio circondariale del tribunale del luogo dove la corte ha sede. (In applicazione del principio, la S.C. ha risolto il conflitto negativo di competenza tra corte di appello e magistrato di sorveglianza dichiarando che quest'ultimo fosse competente ad assumere le dichiarazioni dell'interessato detenuto in località ricadente nel distretto della corte di appello ma fuori dalla circoscrizione del tribunale capoluogo del distretto medesimo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/11/2016, n. 2230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2230 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2016 |
Testo completo
02230-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE J PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 30/11/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MARIA CRISTINA SIOTTODott. Presidente SENTENZA - - - Rel. Consigliere -N. 3698/2016 Dott. MONICA BONI - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. PALMA TALERICO N. 26347/2016 Dott. GAETANO DI GIURO - Consigliere - Dott. - Consigliere - RAFFAELLO MAGI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: C. APPELLO BOLOGNA nei confronti di: GIUD. SORV. REGGIO EMILIA con l'ordinanza n. 127/2016 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 18/05/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Luco Tampiers che ho chists determiner & com tempe del foreplaysAves all ils Reggio Em ilie! Udit i difensor Avv.; Ritenuto in fatto 1. Nel procedimento originato dalla richiesta presentata dal condannato HI BE, volta ad ottenere l'unificazione in sede esecutiva dei reati giudicati con le sentenze di condanna, indicate nell'istanza stessa, la Corte di appello di Bologna, investita dell'incidente quale giudice del'esecuzione, preso atto dell'istanza dell'interessato, all'epoca ristretto presso la casa circondariale di Piacenza, di presenziare all'udienza camerale e di essere sentito personalmente, delegava il magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia di procedere all'audizione del detenuto in quanto collocato in istituto penitenziario al di fuori della propria circoscrizione.
1.1 L'ufficio di sorveglianza con provvedimento del 13 maggio 2016 restituiva gli atti alla Corte di appello significando che non rientrava nella propria competenza l'effettuazione della rogatoria richiesta ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., comma 4, poiché la circoscrizione del giudice richiedente comprende il territorio dell'intera regione Emilia-Romagna.
1.2 Con ordinanza in data 18 maggio 2016 la Corte di appello di Bologna, dissentendo dalle determinazioni del magistrato di sorveglianza e rilevato che il proprio intervento decisorio era richiesto quale giudice dell'esecuzione di prima istanza e che la propria circoscrizione coincide con l'ambito di competenza territoriale del Tribunale del capoluogo ove ha sede la Corte stessa, ha sollevato conflitto negativo improprio di competenza e rimesso gli atti alla Corte di cassazione per la decisione. Considerato in diritto 1.Va premesso che, sebbene il Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia abbia investito, perché provvedesse, la Corte di appello di Bologna della questione concernente l'audizione del condannato proponente l'incidente di esecuzione con una mera nota, l'atto contiene in sè la declinazione della competenza a provvedere all'attività già richiestagli ed è corredato da relativa motivazione, sicchè assume rilievo quale determinazione di astensione dal compimento di attività giudiziaria, in ordine alla quale anche la Corte distrettuale ha ricusato di provvedere: deve quindi ritenersi sussistente una situazione di conflitto negativo di competenza nella forma del "caso analogo" ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., comma 2, che ha determinato la stasi del procedimento per il contestuale rifiuto di compiere la necessaria attività processuale, prodromica alla celebrazione dell'udienza in camera di consiglio sull'incidente di esecuzione proposto da HI BE. 1 Il conflitto dev'essere risolto, affermandosi la competenza del Magistrato di sorveglianza a provvedere all'audizione del detenuto, che ne aveva fatto formale richiesta nell'ambito del procedimento di esecuzione attivato su sua domanda davanti alla Corte di appello di Bologna a norma dell'art. 666 cod. proc. pen., comma 4, poiché il soggetto interessato, detenuto presso la casa circondariale di Piacenza, aveva espresso la volontà di partecipare all'udienza che lo riguardava: udienza che in effetti non si è potuta tenere e non si è ancora svolta a causa dell'inadempiuto onere di audizione dell'interessato, delegato al magistrato di sorveglianza che non ha inteso dare corso alla rogatoria.
1.1Il contrasto tra le due autorità giudiziarie verte sull'interpretazione da assegnare al concetto di circoscrizione dell'ufficio giudiziario procedente e sulla individuazione in concreto dell'ambito territoriale nel quale si esercita la giurisdizione da parte del giudice dell'esecuzione quando, per effetto dei criteri dettati dall'art. 665 cod. proc. pen., lo stesso s'identifichi nella Corte di appello. E' noto che la disposizione dell'art. 666 cod. proc. pen., comma 4, riproducendo la previsione dettata più in generale per il procedimento in camera di consiglio dall'art. 127 cod. proc. pen., comma 3, dispone che «l'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente, tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che giudice ritenga di disporne la traduzione>>
1.2 Sul punto il Magistrato di sorveglianza ha individuato nell'allegato A al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, legge di ordinamento giuridiziario, la fonte normativa secondo la quale la circoscrizione territoriale della Corte di appello coincide con il distretto e, nella specifica situazione della Corte di appello di Bologna, con il territorio dell'intera regione Emilia-Romagna, ragione per cui non sussisterebbero i presupposti per procedere all'audizione per rogatoria dell'interessato detenuto presso istituto penitenziario di Piacenza, rientrante nella predetta circoscrizione. A tale argomentare la Corte distrettuale ha opposto che: -l'ambito distrettuale è definito in relazione alle funzioni giurisdizionali di secondo grado di giudizio, tant'è che l'individuazione dei territori è in funzione dei circondari dei Tribunali compresi nel distretto;
-nel caso del procedimento di esecuzione penale la Corte di appello non esercita attività giurisdizionale di secondo grado, ma si pronuncia nella prima fase procedimentale, per cui la locuzione "circoscrizione del giudice" deve essere interpretata in senso letterale come riferita al "territorio circoscrizionale del Tribunale della città in cui ha sede la Corte, ossia al circondario del Tribunale di Bologna. 2 1.3 La soluzione proposta nell'ordinanza di rimessione va condivisa, anche se per ragioni differenti da quelle in essa esposte. Premesso che l'ordinamento processuale non contiene una definizione di circoscrizione, che nel lessico codicistico è utilizzata in senso generico per designare l'ambito territoriale rispetto al quale si esercita il potere giurisdizionale, per assegnare maggiore concretezza a tale riferimento non è però utile il richiamo alle norme di ordinamento giudiziario, che individuano per ciascun ufficio la porzione di territorio di intervento poiché nel caso specifico e per gli effetti previsti dall'art. 666 cod. proc. pen. la nozione di circoscrizione non è funzionale ad individuare il giudice competente ad assumere la decisione sulla questione postasi nel corso dell'esecuzione penale, quanto le modalità per l'audizione della parte privata coinvolta nel procedimento stesso. Inoltre, la possibilità di procedere all'audizione dell'interessato per rogatoria è stabilita in funzione di un criterio di collegamento territoriale, che è dato dal luogo di restrizione del richiedente, che abbia chiesto di poter interloquire personalmente e che, per essere ristretto al di fuori della "circoscrizione", non possa comparire personalmente all'udienza camerale. Poiché la norma contiene l'espresso riferimento alla condizione personale dell'interessato in relazione alla localizzazione dell'istituto penitenziario che lo accoglie, per individuare la nozione di circoscrizione deve farsi riferimento alle disposizioni dell'ordinamento penitenziario. In particolare, rileva l'art. 68 ord. pen., primo comma, il quale stabilisce che «gli uffici di sorveglianza sono costituiti presso i tribunali esistenti nelle sedi di cui alla tabella A allegata alla presente legge e hanno giurisdizione sulle circoscrizioni dei tribunali in essa indicati», laddove per circoscrizione il legislatore ha inteso riferirsi al circondario dei tribunali specificati nel predetto allegato. E, pertanto, quando proceda la Corte di appello la circoscrizione coincide con il territorio circondariale del Tribunale del luogo ove la stessa ha sede, che nel caso specifico è quello di Bologna. Per tali considerazioni, deve tenersi conto della pacifica circostanza per la quale è l'ufficio di sorveglianza di Reggio Emilia ad esercitare le funzioni nello spazio geografico comprensivo dei circondari dei Tribunali di Reggio Emilia, Parma e Piacenza, sicchè correttamente la Corte di appello di Bologna ha formulato la rogatoria, trovandosi il BE detenuto in località estranea al circondario del Tribunale di Bologna e l'ha indirizzata al magistrato di sorveglianza che esercita giurisdizione sul circondario del Tribunale di Piacenza, nell'ambito del quale l'istante risulta ristretto. Ne discende che va dichiarata la competenza del Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia a svolgere l'attività delegatagli dalla Corte di appello di Bologna. 3
P. Q. M.
Dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 30 novembre 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Cristina Sotto Monica Boni шойШош и DEPOSITATA IN CANCELLERIA 17 GEN 2017 IL CANCELLIERE Stefania FRIELLA D 4