CASS
Sentenza 2 marzo 2023
Sentenza 2 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2023, n. 9001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9001 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN ER nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore Penale Sent. Sez. 1 Num. 9001 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 25/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato quella emessa (all'esito di giudizio immediato) dal Tribunale di Trapani in data 16 aprile 2021, che aveva dichiarato IO AN (in concorso con IN RI SI giudicato separatamente e già condannato con sentenza irrevocabile) colpevole di tentato omicidio in danno di AN BD e di detenzione e porto illegali della rivoltella usata per la commissione del primo delitto e, ritenuta la continuazione, lo aveva condannato alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile. 1.1. Le imputazioni a carico del predetto erano le seguenti: capo a): reato di cui agli artt. 110, 56, 575 cod. pen., perché, in concorso fra loro, dapprima tentando di esplodere da distanza ravvicinata dei colpi di arma da fuoco mediante una pistola tipo revolver impugnata da IN RI SI che premeva più volte vanamente la leva da sparo e infine esplodeva un colpo che attingeva la vittima al dito della mano sinistra cagionandogli 'piccola ferita lacero contusa trapassante il primo dito della mano sinistra', IO AN adoperandosi per bloccare la vittima mentre veniva rincorsa dal SI, compivano atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di AN BD, evento non verificatosi per un difetto di funzionamento dell'arma e per la pronta fuga da parte della persona offesa. In Trapani, 11 luglio 2019; capo b): reato di cui agli artt.110 cod. pen., 2,4 e 7 L.895/67 perché, in concorso tra loro, detenevano e portavano in luogo pubblico un pistola tipo revolver utilizzata per la commissione del delitto di cui al capo a). In Trapani, 11 luglio 2019. 1.2. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto dimostrata la responsabilità dell'imputato sulla base del materiale probatorio costituito dalle dichiarazioni della persona offesa, da quelle dei vari testimoni esaminati, dai verbali di s.i.t. acquisiti con il consenso delle parti e dalle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza di una agenzia di pratiche automobilistiche, posta di fronte ed a poca distanza dal luogo dove si sono svolti i fatti. 1.3. Sulla base di tali elementi, quindi, la sentenza sopra indicata ha respinto il gravame dell'imputato con il quale, tra l'altro, si sosteneva che egli non fosse presente sul luogo dei fatti sin dall'inizio del materiale ferimento della vittima ad opera del SI, essendo egli invece sopraggiunto, per puro caso, solo successivamente a detto ferimento. Al contrario, la Corte di appello non ha ravvisato la sussistenza di una fondata e valida ragione per confutare le conclusioni cui era giunto il Tribunale di Trapani. Anzitutto, ha escluso la dedotta contraddittorietà o non comprensibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni chiave e, in particolare, della persona offesa, d 2 fratello della stessa e degli altri cittadini marocchini e tunisini presenti al fatto che, comunque, sono state considerate suffragate dalle immagini degli impianti di video sorveglianza. La Corte territoriale (come già il Tribunale) ha ricostruito i fatti nei seguenti termini: nel tardo pomeriggio dell'Il luglio 2019, in Trapani in viale Regione Siciliana, il SI - a bordo della propria moto ed accompagnato dal cittadino tunisino OU SS (convivente della madre del primo) - si era recato presso la bancarella di vendita ambulante di capi abbigliamento gestita da Elarbaoui OH (presumibile punto di riferimento di cittadini tunisini e marocchini) per recuperare una pistola asseritamente sottrattagli da un altro cittadino tunisino. Presso la bancarella in questione si trovava AN ED (fratello della persona offesa), il quale reso edotto delle ragioni della venuta del SI (o già conoscendole) era andato assieme a OU SS a chiamare la persona ritenuta in possesso della pistola (identificata in FA YO), la quale abitava a poca distanza. Dopo circa cinque o sei minuti (secondo quanto riferito dalla persona offesa) IO AN era sopraggiunto sul posto dove era stato accompagnato in moto da SI IA e dalla fidanzata di quest'ultimo. Il AN ed il SI (pacificamente amici tra loro) si erano, quindi, allontanati con la moto del secondo ed erano tornati dopo poco per iniziare l'aggressione in danno di AN BD con il quale - mentre AN ED e OU SS erano andati a chiamare FA YO per la vicenda della pistola - avevano avuto, in precedenza, uno scambio di epiteti di minacce che ne avevano fatto ulteriormente crescere lo stato d'ira. In particolare, il SI aveva puntato con il braccio teso e ad altezza d'uomo la pistola in direzione della persona offesa tentando di fare fuoco senza riuscirvi la prima volta, per poi colpirlo ad un dito con un colpo esploso al secondo tentativo. A questo punto IO AN aveva bloccato AN IN, il quale stava cercando di fuggire per mettersi in salvo e lo aveva anche colpito con un pugno per poi nuovamente placcarlo, mentre il complice stava provando a fare ulteriormente fuoco. L'imputato, poi, dopo che il SI aveva rovesciato la bancarella, aveva preso a calci la mercanzia caduta in terra, 1.3. La Corte territoriale, pertanto, sulla base degli elementi sopra indicati ha confermato il ruolo attivo svolto dall'imputato nella vicenda oggetto del processo, tenuto anche conto della deposizione resa da SI IA e delle immagini dell'impianto di videosorveglianza della agenzia sopra indicata. 3 2. Avverso la predetta sentenza IO AN, per mezzo dell'avv. Baldassarre Lauria, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173. disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Egli denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), violazione di legge con riferimento agli artt. 110, 56 e 575 cod. pen. nonché vizio di motivazione rispetto al ritenuto contributo causale a lui ascritto nell'azione di tentato omicidio posta in essere dal SI. Anzitutto, deduce che, nel caso di specie, non ci si troverebbe di fronte ad una c.d. 'doppia conforme' atteso che la sentenza di appello ha effettuato una ricostruzione dei fatti differente rispetto a quella operata dal Tribunale, rendendo così illogica la motivazione posta a fondamento della decisione. In particolare, il ricorrente osserva che il Tribunale di Trapani aveva ritenuto dimostrata la consapevolezza del AN di concorrere nell'azione delittuosa del SI dal fatto che - dopo le iniziali minacce alla persona offesa - egli aveva accompagnato il complice a prendere la pistola che poi sarebbe stata usata per il tentativo di omicidio;
al contrario, la Corte territoriale aveva escluso che il ricorrente avesse accompagnato il SI a procurarsi la ST ipotizzando che quest'ultimo avesse già con sé l'arma. Inoltre, osserva l'imputato, la Corte di appello aveva ritenuto ininfluente ai fini della decisione se il placcaggio della vittima da parte del AN fosse avvenuto prima o dopo il ferimento, poiché nel primo caso l'apporto causale era diretto a non farlo sottrarre all'inseguimento, mentre nel secondo era tesa a consentire al SI di portare a compimento il suo intento omicida. La suddetta ricostruzione dei fatti, secondo il ricorrente, sarebbe però rimasta priva di riscontri oggettivi con conseguente difetto di motivazione;
inoltre, l'intervento del AN dopo il ferimento (consistito nel placcaggio della vittima) non rivestirebbe rilevanza atteso che, dopo il ferimento, il SI non aveva più reiterato l'azione omicidiaria. 2.2. Il ricorrente, inoltre, evidenzia il travisamento della prova in cui sarebbe incorsa la Corte palermitana rispetto alla deposizione di SI IA, il quale - al contrario di quanto si legge nella sentenza impugnata - non aveva dichiarato che il AN si era fatto accompagnare di proposito in viale della Regione Siciliana, ma che passando per caso sul posto si era fatto lasciare lì, avendo visto un capannello di persone tra cui il SI di cui era amico. A conferma di tale tesi difensiva il ricorrente richiama le dichiarazioni di FA YO (il soggetto che doveva restituire la pistola al SI) dalla quale si avrebbe la conferma che il AN era giunto sul luogo dei fatti dopo il ferimento della vittima. 2.3. Infine, secondo il ricorrente, le immagini dell'impianto di videosorveglianza esistente in loco non dimostrerebbero la sua responsabilità considerato che il 711i{ 4 AN appare, in esse, per soltanto sei secondi e, comunque, dopo il ferimento della persona offesa come confermato anche dalle dichiarazioni rese dalla vittima nel corso della udienza tenutasi il giorno 17 luglio 2020. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Anzitutto deve ricordarsi che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (ex multis Cass. Sez. 5, Sentenza n.48050 del 2/7/2019, Rv. 277758). Al riguardo si osserva che la sentenza di appello ha confermato la valutazione del primo giudice in ordine allo svolgimento dei fatti e della responsabilità dell'imputato (pag 5 della sentenza impugnata) e non ha basato la propria decisione su una differente ricostruzione degli accadimenti, limitandosi a richiamare le prospettazioni alternative della difesa al fine di confutarle. Da ciò consegue che, nel caso in esame, si è in presenza di una "doppia conforme". 2.1. Ciò posto, va notato che le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. E costante, infatti, l' insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico- giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 dell' 8/3/2012, Lupo, Rv 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitat -' 5 a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Sez. U., n. 24 del 24.11.1999 rv 214794; Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074). Al contrario la Corte distrettuale, con motivazione adeguata e non contraddittoria, richiamando le argomentazioni svolte dal Tribunale di Trapani, ha dato particolare rilievo a quanto dichiarato dalla vittima, dal fratello di questa e dallo IA. In aggiunta a ciò la Corte territoriale ha evidenziato, in modo coerente, che dalle immagini dell'impianto di video sorveglianza dell'agenzia di pratiche automobilistiche sita di fronte al luogo dei fatti si vede l'odierno ricorrente bloccare una prima volta la vittima - quando cercava di allontanarsi dal SI che la inseguiva armato dopo averla già ferita ad una mano - con un pugno e poi fermarla nuovamente mentre fuggiva;
inoltre, l'imputato - dopo che il SI aveva rovesciato la bancarella - aveva preso a calci la mercanzia caduta in terra. Orbene, a fronte di tali dati - del tutto inequivoci - la tesi difensiva circa la mancanza di prove sulla partecipazione dell'imputato ai fatti appare irragionevole e non assume alcuna forza logica antagonista. Il dubbio, infatti, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. I n.3282 del 2012 emessa il 17.11.2011, nonché, in termini generali, Sez. I n. 31546 del 21.5.2008, Rv. 240763). 3. In sostanza il AN pretende di mettere in dubbio tale ricostruzione con una prospettazione alternativa che appare, più che altro, esplorativa e congetturale. Anzitutto, egli non si confronta in modo specifico al fine di confutare l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, in ordine al fatto riferito concordemente dalla vittima e dal proprietario della bancarella che - dopo le iniziali minacce nel corso delle quali il SI (ritenuto dai testi ubriaco o sotto l'effetto di stupefacenti) aveva minacciato di andare a prendere una pistola per sparare in bocca alla vittima - i due imputati si erano allontanati a bordo della moto per poi fare ritorno poco dopo e dare, quindi, inizio al tentativo di omicidio. 3.1. La tesi difensiva secondo cui il AN sarebbe intervenuto dopo i fatti avendo visto l'assembramento della folla, si pone - come evidenziato dalla Corte territoriale con motivazione adeguata e non contraddittoria - in contrasto insanabile con il dato inoppugnabile ricavato dalle immagini registrate, nelle 4,./dt 6 quali egli risultava presente sul posto al momento del ferimento, considerato che è stato pacificamente immortalato mentre stava placcando la vittima e la colpiva con un pugno, per poi bloccarla successivamente allorquando AN BD stava provando ad allontanarsi dallo sparatore. Inoltre, la Corte di appello ha osservato, in modo del tutto coerente, che il pugno sferrato dal ricorrente alla persona offesa, dopo averla fermata, non si giustifica , se non con la volontà di agevolare il tentativo di omicidio da parte del SI, così come anche l'avere preso a calci la mercanzia della bancarella rovesciata dal SI è stata considerata prova della piena adesione di IO AN alle condotte del complice. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25 novembre 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore Penale Sent. Sez. 1 Num. 9001 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 25/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato quella emessa (all'esito di giudizio immediato) dal Tribunale di Trapani in data 16 aprile 2021, che aveva dichiarato IO AN (in concorso con IN RI SI giudicato separatamente e già condannato con sentenza irrevocabile) colpevole di tentato omicidio in danno di AN BD e di detenzione e porto illegali della rivoltella usata per la commissione del primo delitto e, ritenuta la continuazione, lo aveva condannato alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile. 1.1. Le imputazioni a carico del predetto erano le seguenti: capo a): reato di cui agli artt. 110, 56, 575 cod. pen., perché, in concorso fra loro, dapprima tentando di esplodere da distanza ravvicinata dei colpi di arma da fuoco mediante una pistola tipo revolver impugnata da IN RI SI che premeva più volte vanamente la leva da sparo e infine esplodeva un colpo che attingeva la vittima al dito della mano sinistra cagionandogli 'piccola ferita lacero contusa trapassante il primo dito della mano sinistra', IO AN adoperandosi per bloccare la vittima mentre veniva rincorsa dal SI, compivano atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di AN BD, evento non verificatosi per un difetto di funzionamento dell'arma e per la pronta fuga da parte della persona offesa. In Trapani, 11 luglio 2019; capo b): reato di cui agli artt.110 cod. pen., 2,4 e 7 L.895/67 perché, in concorso tra loro, detenevano e portavano in luogo pubblico un pistola tipo revolver utilizzata per la commissione del delitto di cui al capo a). In Trapani, 11 luglio 2019. 1.2. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto dimostrata la responsabilità dell'imputato sulla base del materiale probatorio costituito dalle dichiarazioni della persona offesa, da quelle dei vari testimoni esaminati, dai verbali di s.i.t. acquisiti con il consenso delle parti e dalle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza di una agenzia di pratiche automobilistiche, posta di fronte ed a poca distanza dal luogo dove si sono svolti i fatti. 1.3. Sulla base di tali elementi, quindi, la sentenza sopra indicata ha respinto il gravame dell'imputato con il quale, tra l'altro, si sosteneva che egli non fosse presente sul luogo dei fatti sin dall'inizio del materiale ferimento della vittima ad opera del SI, essendo egli invece sopraggiunto, per puro caso, solo successivamente a detto ferimento. Al contrario, la Corte di appello non ha ravvisato la sussistenza di una fondata e valida ragione per confutare le conclusioni cui era giunto il Tribunale di Trapani. Anzitutto, ha escluso la dedotta contraddittorietà o non comprensibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni chiave e, in particolare, della persona offesa, d 2 fratello della stessa e degli altri cittadini marocchini e tunisini presenti al fatto che, comunque, sono state considerate suffragate dalle immagini degli impianti di video sorveglianza. La Corte territoriale (come già il Tribunale) ha ricostruito i fatti nei seguenti termini: nel tardo pomeriggio dell'Il luglio 2019, in Trapani in viale Regione Siciliana, il SI - a bordo della propria moto ed accompagnato dal cittadino tunisino OU SS (convivente della madre del primo) - si era recato presso la bancarella di vendita ambulante di capi abbigliamento gestita da Elarbaoui OH (presumibile punto di riferimento di cittadini tunisini e marocchini) per recuperare una pistola asseritamente sottrattagli da un altro cittadino tunisino. Presso la bancarella in questione si trovava AN ED (fratello della persona offesa), il quale reso edotto delle ragioni della venuta del SI (o già conoscendole) era andato assieme a OU SS a chiamare la persona ritenuta in possesso della pistola (identificata in FA YO), la quale abitava a poca distanza. Dopo circa cinque o sei minuti (secondo quanto riferito dalla persona offesa) IO AN era sopraggiunto sul posto dove era stato accompagnato in moto da SI IA e dalla fidanzata di quest'ultimo. Il AN ed il SI (pacificamente amici tra loro) si erano, quindi, allontanati con la moto del secondo ed erano tornati dopo poco per iniziare l'aggressione in danno di AN BD con il quale - mentre AN ED e OU SS erano andati a chiamare FA YO per la vicenda della pistola - avevano avuto, in precedenza, uno scambio di epiteti di minacce che ne avevano fatto ulteriormente crescere lo stato d'ira. In particolare, il SI aveva puntato con il braccio teso e ad altezza d'uomo la pistola in direzione della persona offesa tentando di fare fuoco senza riuscirvi la prima volta, per poi colpirlo ad un dito con un colpo esploso al secondo tentativo. A questo punto IO AN aveva bloccato AN IN, il quale stava cercando di fuggire per mettersi in salvo e lo aveva anche colpito con un pugno per poi nuovamente placcarlo, mentre il complice stava provando a fare ulteriormente fuoco. L'imputato, poi, dopo che il SI aveva rovesciato la bancarella, aveva preso a calci la mercanzia caduta in terra, 1.3. La Corte territoriale, pertanto, sulla base degli elementi sopra indicati ha confermato il ruolo attivo svolto dall'imputato nella vicenda oggetto del processo, tenuto anche conto della deposizione resa da SI IA e delle immagini dell'impianto di videosorveglianza della agenzia sopra indicata. 3 2. Avverso la predetta sentenza IO AN, per mezzo dell'avv. Baldassarre Lauria, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173. disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Egli denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), violazione di legge con riferimento agli artt. 110, 56 e 575 cod. pen. nonché vizio di motivazione rispetto al ritenuto contributo causale a lui ascritto nell'azione di tentato omicidio posta in essere dal SI. Anzitutto, deduce che, nel caso di specie, non ci si troverebbe di fronte ad una c.d. 'doppia conforme' atteso che la sentenza di appello ha effettuato una ricostruzione dei fatti differente rispetto a quella operata dal Tribunale, rendendo così illogica la motivazione posta a fondamento della decisione. In particolare, il ricorrente osserva che il Tribunale di Trapani aveva ritenuto dimostrata la consapevolezza del AN di concorrere nell'azione delittuosa del SI dal fatto che - dopo le iniziali minacce alla persona offesa - egli aveva accompagnato il complice a prendere la pistola che poi sarebbe stata usata per il tentativo di omicidio;
al contrario, la Corte territoriale aveva escluso che il ricorrente avesse accompagnato il SI a procurarsi la ST ipotizzando che quest'ultimo avesse già con sé l'arma. Inoltre, osserva l'imputato, la Corte di appello aveva ritenuto ininfluente ai fini della decisione se il placcaggio della vittima da parte del AN fosse avvenuto prima o dopo il ferimento, poiché nel primo caso l'apporto causale era diretto a non farlo sottrarre all'inseguimento, mentre nel secondo era tesa a consentire al SI di portare a compimento il suo intento omicida. La suddetta ricostruzione dei fatti, secondo il ricorrente, sarebbe però rimasta priva di riscontri oggettivi con conseguente difetto di motivazione;
inoltre, l'intervento del AN dopo il ferimento (consistito nel placcaggio della vittima) non rivestirebbe rilevanza atteso che, dopo il ferimento, il SI non aveva più reiterato l'azione omicidiaria. 2.2. Il ricorrente, inoltre, evidenzia il travisamento della prova in cui sarebbe incorsa la Corte palermitana rispetto alla deposizione di SI IA, il quale - al contrario di quanto si legge nella sentenza impugnata - non aveva dichiarato che il AN si era fatto accompagnare di proposito in viale della Regione Siciliana, ma che passando per caso sul posto si era fatto lasciare lì, avendo visto un capannello di persone tra cui il SI di cui era amico. A conferma di tale tesi difensiva il ricorrente richiama le dichiarazioni di FA YO (il soggetto che doveva restituire la pistola al SI) dalla quale si avrebbe la conferma che il AN era giunto sul luogo dei fatti dopo il ferimento della vittima. 2.3. Infine, secondo il ricorrente, le immagini dell'impianto di videosorveglianza esistente in loco non dimostrerebbero la sua responsabilità considerato che il 711i{ 4 AN appare, in esse, per soltanto sei secondi e, comunque, dopo il ferimento della persona offesa come confermato anche dalle dichiarazioni rese dalla vittima nel corso della udienza tenutasi il giorno 17 luglio 2020. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Anzitutto deve ricordarsi che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (ex multis Cass. Sez. 5, Sentenza n.48050 del 2/7/2019, Rv. 277758). Al riguardo si osserva che la sentenza di appello ha confermato la valutazione del primo giudice in ordine allo svolgimento dei fatti e della responsabilità dell'imputato (pag 5 della sentenza impugnata) e non ha basato la propria decisione su una differente ricostruzione degli accadimenti, limitandosi a richiamare le prospettazioni alternative della difesa al fine di confutarle. Da ciò consegue che, nel caso in esame, si è in presenza di una "doppia conforme". 2.1. Ciò posto, va notato che le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. E costante, infatti, l' insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico- giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 dell' 8/3/2012, Lupo, Rv 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitat -' 5 a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Sez. U., n. 24 del 24.11.1999 rv 214794; Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074). Al contrario la Corte distrettuale, con motivazione adeguata e non contraddittoria, richiamando le argomentazioni svolte dal Tribunale di Trapani, ha dato particolare rilievo a quanto dichiarato dalla vittima, dal fratello di questa e dallo IA. In aggiunta a ciò la Corte territoriale ha evidenziato, in modo coerente, che dalle immagini dell'impianto di video sorveglianza dell'agenzia di pratiche automobilistiche sita di fronte al luogo dei fatti si vede l'odierno ricorrente bloccare una prima volta la vittima - quando cercava di allontanarsi dal SI che la inseguiva armato dopo averla già ferita ad una mano - con un pugno e poi fermarla nuovamente mentre fuggiva;
inoltre, l'imputato - dopo che il SI aveva rovesciato la bancarella - aveva preso a calci la mercanzia caduta in terra. Orbene, a fronte di tali dati - del tutto inequivoci - la tesi difensiva circa la mancanza di prove sulla partecipazione dell'imputato ai fatti appare irragionevole e non assume alcuna forza logica antagonista. Il dubbio, infatti, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. I n.3282 del 2012 emessa il 17.11.2011, nonché, in termini generali, Sez. I n. 31546 del 21.5.2008, Rv. 240763). 3. In sostanza il AN pretende di mettere in dubbio tale ricostruzione con una prospettazione alternativa che appare, più che altro, esplorativa e congetturale. Anzitutto, egli non si confronta in modo specifico al fine di confutare l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, in ordine al fatto riferito concordemente dalla vittima e dal proprietario della bancarella che - dopo le iniziali minacce nel corso delle quali il SI (ritenuto dai testi ubriaco o sotto l'effetto di stupefacenti) aveva minacciato di andare a prendere una pistola per sparare in bocca alla vittima - i due imputati si erano allontanati a bordo della moto per poi fare ritorno poco dopo e dare, quindi, inizio al tentativo di omicidio. 3.1. La tesi difensiva secondo cui il AN sarebbe intervenuto dopo i fatti avendo visto l'assembramento della folla, si pone - come evidenziato dalla Corte territoriale con motivazione adeguata e non contraddittoria - in contrasto insanabile con il dato inoppugnabile ricavato dalle immagini registrate, nelle 4,./dt 6 quali egli risultava presente sul posto al momento del ferimento, considerato che è stato pacificamente immortalato mentre stava placcando la vittima e la colpiva con un pugno, per poi bloccarla successivamente allorquando AN BD stava provando ad allontanarsi dallo sparatore. Inoltre, la Corte di appello ha osservato, in modo del tutto coerente, che il pugno sferrato dal ricorrente alla persona offesa, dopo averla fermata, non si giustifica , se non con la volontà di agevolare il tentativo di omicidio da parte del SI, così come anche l'avere preso a calci la mercanzia della bancarella rovesciata dal SI è stata considerata prova della piena adesione di IO AN alle condotte del complice. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25 novembre 2022.