Versione
21 marzo 2008
21 marzo 2008
Art. 32. (Principi e criteri direttivi di attuazione
della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio,
del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio
del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie) 1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g), nonche' sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) prevedere che ogni decisione, cosi' come definita dall'articolo 1, lettera a), della decisione quadro, adottata dall'autorita' giudiziaria di un altro Stato membro che infligga una sanzione pecuniaria, penale o amministrativa, ad una persona fisica o giuridica possa trovare riconoscimento ed esecuzione a cura dell'autorita' competente dello Stato italiano, quando la persona fisica o giuridica contro la quale e' stata emessa la decisione dispone all'interno dello Stato italiano di beni o di un reddito, ovvero ha la sua residenza abituale o, nel caso di una persona giuridica, la propria sede statutaria;
b) prevedere che l'autorita' giudiziaria italiana, che ha, all'esito di un procedimento giurisdizionale, inflitto una sanzione pecuniaria, penale o amministrativa ad una persona fisica o ad una persona giuridica, possa richiedere il riconoscimento e l'esecuzione della medesima sanzione, per il tramite dell'autorita' centrale di cui alla lettera d), alla competente autorita' dello Stato membro in cui la persona fisica o giuridica contro la quale e' stata emessa la decisione dispone di beni o di un reddito, ovvero ha la sua residenza abituale o, nel caso di una persona giuridica, ha la propria sede statutaria;
e) prevedere che per sanzione pecuniaria si intenda quanto previsto dall'articolo 1, lettera b), della decisione quadro;
d) individuare l'autorita' centrale amministrativa per lo Stato italiano quale responsabile della trasmissione e ricezione amministrativa delle decisioni e dell'assistenza da fornire alle autorita' competenti;
e) prevedere che la richiesta di esecuzione della sanzione pecuniaria venga trasmessa all'autorita' dello Stato di esecuzione corredata del certificato e secondo le modalita' di cui all'articolo 4 della decisione quadro;
f) prevedere che l'autorita' giudiziaria italiana proceda al riconoscimento e all'esecuzione della sanzione pecuniaria conseguente ad una decisione dell'autorita' di altro Stato membro, con riferimento ai reati indicati all'articolo 5 della decisione quadro, se punibili nell'altro Stato membro come definiti dalla propria legislazione e senza verifica della doppia punibilita';
g) subordinare, con riferimento a reati diversi da quelli indicati alla lettera f), il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione di altro Stato membro alla condizione che la decisione medesima si riferisca a una condotta che costituisce reato ai sensi della legislazione italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla sua qualifica;
h) prevedere che l'autorita' giudiziaria italiana proceda immediatamente al riconoscimento e all'esecuzione della decisione emessa dall'autorita' giudiziaria di altro Stato membro; disciplinare i casi e i modi di rifiuto di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in conformita' a quanto previsto dall'articolo 7 della decisione quadro;
i) prevedere la possibilita' per lo Stato italiano di ridurre o convertire l'importo della sanzione pecuniaria connessa alla decisione pronunciata dall'autorita' competente dell'altro Stato membro secondo quanto stabilito all'articolo 8 della decisione quadro, ovvero la possibilita' di sostituire la sanzione pecuniaria, in caso di mancato recupero, in pena detentiva o in altra sanzione penale secondo quanto previsto dalla legge italiana in materia di conversione di sanzioni di specie diversa nonche' dall'articolo 10 della decisione quadro;
l) prevedere l'applicabilita' della legge italiana all'esecuzione di sanzioni pecuniarie inflitte dall'autorita' di altro Stato membro di decisione, secondo le modalita' di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro, nonche' la possibilita' di esecuzione della sanzione pecuniaria sul territorio dello Stato anche nei casi in cui la legislazione italiana non ammette il principio della responsabilita' penale delle persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della decisione quadro medesima;
m) prevedere che eventuali provvedimenti di amnistia o grazia possano essere concessi sia dallo Stato di decisione che dallo Stato italiano e che solo lo Stato italiano possa decidere sulle domande di revisione della decisione emessa dall'autorita' italiana;
n) prevedere che l'autorita' italiana che ha emesso la decisione informi senza ritardo l'autorita' competente dello Stato membro di esecuzione che la decisione che ha irrogato la sanzione e' stata, per qualsiasi motivo, privata del suo carattere esecutivo, si' da consentire all'autorita' richiesta di porre immediatamente fine alla esecuzione della decisione, non appena informata; prevedere analoga disciplina per il caso di ritiro della decisione di esecuzione; prevedere, analogamente, che l'autorita' italiana sospenda l'esecuzione della decisione richiesta dallo Stato di decisione appena ricevuta la comunicazione di cui ai periodi che precedono;
o) prevedere che le somme riscosse dall'autorita' italiana, in qualita' di Stato di esecuzione, spettino allo Stato italiano;
p) prevedere che la competente autorita' italiana informi l'autorita' dello Stato della decisione di ogni provvedimento adottato in ordine alla richiesta di riconoscimento e di esecuzione della sanzione pecuniaria, secondo le modalita' di cui all'articolo 14 della decisione quadro;
q) disciplinare i casi in cui la competente autorita' dello Stato della decisione riacquista il diritto di procedere alla esecuzione della sanzione, secondo quanto disposto dall'articolo 15 della decisione quadro;
r) prevedere la possibilita' per l'autorita' italiana competente di rifiutare l'esecuzione qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che le sanzioni pecuniarie si prefiggono di punire una persona per motivi di sesso, razza, religione, origine etnica, nazionalita', lingua, opinione politica o tendenze sessuali, oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.
della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio,
del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio
del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie) 1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g), nonche' sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) prevedere che ogni decisione, cosi' come definita dall'articolo 1, lettera a), della decisione quadro, adottata dall'autorita' giudiziaria di un altro Stato membro che infligga una sanzione pecuniaria, penale o amministrativa, ad una persona fisica o giuridica possa trovare riconoscimento ed esecuzione a cura dell'autorita' competente dello Stato italiano, quando la persona fisica o giuridica contro la quale e' stata emessa la decisione dispone all'interno dello Stato italiano di beni o di un reddito, ovvero ha la sua residenza abituale o, nel caso di una persona giuridica, la propria sede statutaria;
b) prevedere che l'autorita' giudiziaria italiana, che ha, all'esito di un procedimento giurisdizionale, inflitto una sanzione pecuniaria, penale o amministrativa ad una persona fisica o ad una persona giuridica, possa richiedere il riconoscimento e l'esecuzione della medesima sanzione, per il tramite dell'autorita' centrale di cui alla lettera d), alla competente autorita' dello Stato membro in cui la persona fisica o giuridica contro la quale e' stata emessa la decisione dispone di beni o di un reddito, ovvero ha la sua residenza abituale o, nel caso di una persona giuridica, ha la propria sede statutaria;
e) prevedere che per sanzione pecuniaria si intenda quanto previsto dall'articolo 1, lettera b), della decisione quadro;
d) individuare l'autorita' centrale amministrativa per lo Stato italiano quale responsabile della trasmissione e ricezione amministrativa delle decisioni e dell'assistenza da fornire alle autorita' competenti;
e) prevedere che la richiesta di esecuzione della sanzione pecuniaria venga trasmessa all'autorita' dello Stato di esecuzione corredata del certificato e secondo le modalita' di cui all'articolo 4 della decisione quadro;
f) prevedere che l'autorita' giudiziaria italiana proceda al riconoscimento e all'esecuzione della sanzione pecuniaria conseguente ad una decisione dell'autorita' di altro Stato membro, con riferimento ai reati indicati all'articolo 5 della decisione quadro, se punibili nell'altro Stato membro come definiti dalla propria legislazione e senza verifica della doppia punibilita';
g) subordinare, con riferimento a reati diversi da quelli indicati alla lettera f), il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione di altro Stato membro alla condizione che la decisione medesima si riferisca a una condotta che costituisce reato ai sensi della legislazione italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla sua qualifica;
h) prevedere che l'autorita' giudiziaria italiana proceda immediatamente al riconoscimento e all'esecuzione della decisione emessa dall'autorita' giudiziaria di altro Stato membro; disciplinare i casi e i modi di rifiuto di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in conformita' a quanto previsto dall'articolo 7 della decisione quadro;
i) prevedere la possibilita' per lo Stato italiano di ridurre o convertire l'importo della sanzione pecuniaria connessa alla decisione pronunciata dall'autorita' competente dell'altro Stato membro secondo quanto stabilito all'articolo 8 della decisione quadro, ovvero la possibilita' di sostituire la sanzione pecuniaria, in caso di mancato recupero, in pena detentiva o in altra sanzione penale secondo quanto previsto dalla legge italiana in materia di conversione di sanzioni di specie diversa nonche' dall'articolo 10 della decisione quadro;
l) prevedere l'applicabilita' della legge italiana all'esecuzione di sanzioni pecuniarie inflitte dall'autorita' di altro Stato membro di decisione, secondo le modalita' di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro, nonche' la possibilita' di esecuzione della sanzione pecuniaria sul territorio dello Stato anche nei casi in cui la legislazione italiana non ammette il principio della responsabilita' penale delle persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della decisione quadro medesima;
m) prevedere che eventuali provvedimenti di amnistia o grazia possano essere concessi sia dallo Stato di decisione che dallo Stato italiano e che solo lo Stato italiano possa decidere sulle domande di revisione della decisione emessa dall'autorita' italiana;
n) prevedere che l'autorita' italiana che ha emesso la decisione informi senza ritardo l'autorita' competente dello Stato membro di esecuzione che la decisione che ha irrogato la sanzione e' stata, per qualsiasi motivo, privata del suo carattere esecutivo, si' da consentire all'autorita' richiesta di porre immediatamente fine alla esecuzione della decisione, non appena informata; prevedere analoga disciplina per il caso di ritiro della decisione di esecuzione; prevedere, analogamente, che l'autorita' italiana sospenda l'esecuzione della decisione richiesta dallo Stato di decisione appena ricevuta la comunicazione di cui ai periodi che precedono;
o) prevedere che le somme riscosse dall'autorita' italiana, in qualita' di Stato di esecuzione, spettino allo Stato italiano;
p) prevedere che la competente autorita' italiana informi l'autorita' dello Stato della decisione di ogni provvedimento adottato in ordine alla richiesta di riconoscimento e di esecuzione della sanzione pecuniaria, secondo le modalita' di cui all'articolo 14 della decisione quadro;
q) disciplinare i casi in cui la competente autorita' dello Stato della decisione riacquista il diritto di procedere alla esecuzione della sanzione, secondo quanto disposto dall'articolo 15 della decisione quadro;
r) prevedere la possibilita' per l'autorita' italiana competente di rifiutare l'esecuzione qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che le sanzioni pecuniarie si prefiggono di punire una persona per motivi di sesso, razza, religione, origine etnica, nazionalita', lingua, opinione politica o tendenze sessuali, oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.
Commentari • 2
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