Sentenza 2 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/02/2001, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA E N EL POPOL TAL01476 6 O 8 . I 9 Z 1 2 / A A . I 4 R N / R 6 T SU SS ZIONE LA 8 A S Oggetto I . Z G R . . TRIBUTI U L E P . L B R SEZIONE TRIBUTARIA D I A IRPEF ILOR L . R A E B T D D Alla A I T agli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E S A T N I E N R 1 S E R.G.N. 18179/98 E Michele CANTILLO I . S - Presidente - T E A N A M Dott. Mario CICALA - Consigliere - Consigliere- 3/77 Cron. Dott. Eugenio AMARI Rep. Rel. Consigliere Dott. Antonio MERONE - Ud. 06/10/00 Dott. Salvatore DI PALMA - Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CA UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L. 300lsul ricorso proposto da: 2 EER COCCHIARONE GIOVANNA, domiciliato in ROMA presso la il IL CANCELLIERE cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PELOSI GIACINTO, Via Fratelli Bisogno n. 5, 83100 AVELLINO (avviso postale), giusta procura a margine;
ricorrente -
contro
UFF DISTRETTUALE II DD PAGANI (SA); - intimato un 4000 CANCELLERIA avversO la sentenza n. 61/98 della Commissione 2000 tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 03/07/98; 1630 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 CG408172 udienza del 06/10/00 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso in via preliminare per l'inammissibilità del ricorso;
in subordine l'accoglimento.
1. FATTO E MOTIVI DEL RICORSO 1.1. CH AN, rappresentata e difesa come in atti, ricorre contro il Ministero delle Finan- ze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato, per la cassazione della sentenza specificata in epigra- fe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale di Napoli ha respinto l'appello della stessa odierna ri- corrente, confermando il giudizio di primo grado di ri- getto del ricorso introduttivo della contribuente.
1.2. In fatto, CH AN ha dichiarato, ai fini IRPEF ed ILOR, per l'anno 1988, il reddito com- plessivo di lire 32.271.000. L'Ufficio Distrettuale delle II.DD. competente ha accertato, invece, in via sintetica (ai sensi dell'art. 38, comma 4, DPR 600/73) il reddito complessivo di lire 40.425.024, applicando i coefficienti presuntivi di reddito ai seguenti ele- menti: a) disponibilità di una abitazione di proprie- 2 tà; b) disponibilità di collaboratori domestici per 268 ore annue. La contribuente ha impugnato l'accertamento dedu- cendo a) che l'abitazione è stata acquistata negli anni precedenti, prima che si separasse dal marito, e che la stessa è gravata di mutuo le cui rate vengono pagate ancora dal marito;
b) che anche le collaborazioni domestiche ven- gono pagate dal marito, anche se il relativo costo lo ha portato lei in deduzione. La Commissione Tributaria di primo grado ha respin- to il ricorso perché la ricorrente non avrebbe provato quanto asserito. La Commissione Regionale, come già accennato, ha respinto l'appello.
1.3. A sostegno del ricorso, la CH deduce la totale carenza di motivazione della sentenza impu- gnata. La ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.
1.4. Nessuna attività processuale ha svolto il Mi- nistero intimato.
2. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 2.1. Il ricorso appare fondato e merita accoglimen- to.
2.2. Preliminarmente, va rilevato che il ricorso pur essendo intestato contro l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Pagani, è stato correttamente notificato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma e, quindi, non ricorre la ipotesi della inammissi- bilità prospettata dal Procuratore Generale, tenuto conto del rapporto organico che lega gli uffici perife- rici al Ministero.
2.3. Nel merito, la sentenza appare assolutamente carente di motivazione. A fronte delle specifiche do- glianze della ricorrente, i giudici di appello hanno adottato la loro decisione sulla base di una motivazio- new del tutto inesistente o che, comunque, è soltanto apparente, potendo essere utilizzata per qualsiasi con- troversia. Infatti, il "percorso argomentativo dei giu- dici" è tutto riassunto in questa un'unica, quanto inu- tile, proposizione: "esaminata la documentazione, sen- tite le parti in contraddittorio, conferma la decisio- ne". Quali siano i documenti esaminati, cosa sia risul- tato dagli stessi e dalle dichiarazioni delle parti non è dato sapere.
2.4. Conseguentemente, il ricorso deve essere ac- colto. La sentenza impugnata, quindi, va cassata con rinvio al giudice a quo, che dovrà pronunciarsi nuova- mente sulla controversia, tenendo conto di tutte le censure prospettate dalla ricorrente con i motivi di appello. Il giudice del merito deciderà anche sulle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Com- missione Tributaria Regionale della Campania. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2000 Il Consigliere estensore Il Presidente (dr. Antonio Merone) (dr. Michele Canti IL CANCELLIERE C1 NN AT DEPOSITATO IN CANCELLER' 02 FEB. 2001Oggi ... IL CANCELLIERE -1 NNAT E N O I I Z R A 5 A 6 R 8 . T T 9 S N 1 U I / - B G 4 I / E B 6 R R . 2 L T . L A R . A D P . . B D E A A T I L T E N R D 1 E E S 3 I 1 T S E N . A E N S M I A 5