Sentenza 3 novembre 2004
Massime • 1
In tema di ricorso immediato per cassazione ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen., in caso di inesistenza della decisione di primo grado il rinvio va disposto al giudice di primo grado in luogo di quello competente per l'appello, atteso che diversamente l'imputato verrebbe ad essere privato di un grado di giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/11/2004, n. 46010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46010 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 03/11/2004
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 1179
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 017302/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE DI APPELLO DI ANCONA;
nei confronti di:
1) DI IO AS, nato in [...] il [...];
avverso SENTENZA del 27/01/2004 TRIBUNALE di PESARO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CHIEFFI SEVERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Vitaliano Esposito, che ha concluso per l'annullamento con rinvio al Tribunale di Pesaro limitatamente alla omessa pronuncia in ordine al delitto continuato previsto degli artt. 81 cpv. e 495 c.p.. FATTO E DIRITTO
Con sentenza 27/01/2004 il Tribunale di Pesaro dichiarava IM OP responsabile del reato previsto dall'art. 14 comma 5^ bis e 5^ ter D. Lgs. 286/1998 e succ. mod. e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi quattro di arresto con i doppi benefici di legge.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per "saltum" il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge sul rilievo che il Tribunale aveva omesso del tutto di pronunciarsi in ordine al delitto continuato previsto dagli artt. 81 cpv. e 495 c.p. ritualmente contestato all'imputato unitamente alla contravvenzione per la quale era stata pronunciata la condanna.
Il ricorso è fondato, in quanto risulta dal decreto di citazione a giudizio e dal frontespizio della sentenza impugnata che all'imputato è stato contestato anche il delitto continuato previsto dall'art. 495 c.p. e che il Tribunale ha omesso ogni decisione sul punto.
Non vi è dubbio che nel caso di specie non è applicabile il quarto comma dell'art. 569 c.p.p. secondo cui la Corte di Cassazione, fuori dei casi previsti dall'art. 604 c.p.p., quando pronuncia l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata a seguito di ricorso per "saltum", dispone che gli atti siano trasmessi al giudice competente per l'appello. Infatti - pur non ricorrendo nel caso di specie una nullità della sentenza inquadrabile nelle ipotesi previste dall'art. 604 c.p.p. - l'annullamento deve essere comunque fatto con rinvio al Tribunale di Pesaro, in quanto, trattandosi di una vera e propria inesistenza della decisione di primo grado, l'imputato verrebbe ad essere privato di un grado di giudizio. Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'omessa pronuncia in ordine al delitto continuato previsto dall'art. 495 c.p. con rinvio per il giudizio al Tribunale di Pesaro.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia in ordine al delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 495 c.p. e rinvia per il giudizio sul punto al Tribunale di Pesaro.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2004