Sentenza 26 novembre 2003
Massime • 1
L'illegittimo diniego di consentire alle parti la contestazione delle dichiarazioni rese al P.M. in sede di attività integrativa di indagine, non determina la nullità dell'esame dibattimentale dell'imputato di reato connesso, ma implica solamente, qualora l'errore sia riconosciuto nel prosieguo del dibattimento, la possibilità di rinnovare l'esame per consentire le contestazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/2003, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMANO ES - Presidente - del 26/11/2003
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO ES - Consigliere - N. 1557
Dott. CONTI NN - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 39217/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) IP OS, n. a NI il 10.04.1968;
2) ER ES, n. a Nicosia il 23.11.1968;
3) RO IZ, n. a NI il 28.08.1961;
4) EM EL, n. a NI il 01.01.1969;
5) CA AV, n. a NI il 22.07.1968;
6) AG TO, n. a NI il 29.11.1968;
7) AC IZ, n. a NI il 10.03.1969;
avverso la sentenza in data 29 ottobre 2001 della Corte di appello di NI;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. NN Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. EP Febbraro, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi di IP e MP e per il rigetto degli altri ricorsi;
Udito per NI e AC l'avv. MA Luciano Brancato, che concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di NI, in riforma della sentenza in data 7 febbraio 2000 del Tribunale di NI, appellata tra gli altri da IP OS, n. a NI il 10.4.1968, ER ES, RO IZ, EM EL, CA AV, AG TO e AC IZ, assolveva i medesimi dal reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 loro ascritto per non aver commesso il fatto, e, ritenuto ingiustificato il diniego del richiesto giudizio abbreviato, essendo il processo definibile alla udienza preliminare sulla base degli atti, e applicata conseguentemente la diminuente ex art. 442 c.p.p., determinava la pena in ordine al residuo reato di cui all'art. 416- bis c.p. quanto a IP, MP, e LE, in anni tre e mesi quattro di reclusione, quanto a TE e NI in anni quattro di reclusione, quanto a CC in anni sei di reclusione e quanto a AC, ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza in data 29 novembre 1995 del Tribunale di NI, divenuta irrevocabile, nella misura complessiva di anni sette e mesi quattro di reclusione.
Gli imputati sono stati ritenuti colpevoli del reato di cui all'art. 416-bis c.p. per avere fatto parte, unitamente ad altre persone, solo in parte identificate, di una associazione di tipo mafioso promossa e diretta da Santapaola Benedetto, affiliata a "Cosa Nostra", che, avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di omertà e assoggettamento che ne derivava, era finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti contro la persona (quali omicidi anche in danno di componenti di cosche rivali), contro il patrimonio (rapine, furti, estorsioni, riciclaggio di denaro o di altre utilità di provenienza illecita, usura) e di delitti di altro genere, nonché all'acquisizione diretta o indiretta del controllo di attività economiche, di appalti e servizi pubblici e alla realizzazione comunque di profitti o vantaggi ingiusti e a impedire od ostacolare il libero esercizio del voto in occasione di consultazioni elettorali (in NI e luoghi limitrofi, fino al maggio del 1997 e, quanto a TE, NI e LE, fino al 5 aprile 1997).
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione i predetti imputati.
1. IP OS deduce:
1.1. Nullità della intercettazione ambientale del 2 febbraio 1996, in quanto manca il decreto autorizzativo motivato della stessa.
1.2. Illogicità della motivazione nella parte in cui si fonda sulle risultanze della intercettazione ambientale, dato che da esse non emerge alcun fatto specifico a carico del IP, che non è neppure interlocutore diretto, ma viene nominato da altri.
1.3. Nullità degli esami dei collaboranti AS AN e NO e di AN EP, cui non è stato possibile da parte della difesa contestare le dichiarazioni rese antecedentemente nello stesso dibattimento, in quanto dichiarate mille dal Tribunale, mentre sono state loro contestate dal Pubblico Ministero le dichiarazioni dagli stessi rese nel corso delle indagini.
2. TE ES, a mezzo del difensore avv. ES Antille, deduce:
2.1. Nullità del decreto che dispone il giudizio per carenza di specificità del capo di imputazione, non essendo in esso precisata la condotta attribuita all'imputato ex art. 416-bis c.p.; e conseguente nullità della sentenza.
2.2. Inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in dibattimento dai collaboranti AS e AN, sia perché esse si sono basate su un'attività integrativa di indagine che non si era svolta nelle forme normativamente previste sia perché, dichiaratosi nullo dal Tribunale il primo esame, è stato illegittimamente impedito che nel corso del secondo esame si potessero utilizzare per le contestazioni quelle rese nel primo.
2.3. Difetto di motivazione circa la richiesta di rinnovazione della istruzione dibattimentale formulata nei motivi di appello e avente ad oggetto prove a discarico dopo l'audizione dei predetti collaboranti.
2.4. Vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 comma 3 c.p.p. in punto di valutazione delle prove circa la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 416-bis c.p.: sia perché è mancato ogni vaglio circa la credibilità soggettiva dei chiamanti e circa l'attendibilità oggettiva delle loro dichiarazioni accusatorie sia per la carenza di riscontri individualizzanti.
2.5. Carenza di motivazione circa la sussistenza degli elementi costitutivi dell'associazione mafiosa (forza di intimidazione e conseguente condizione di assoggettamento e di omertà), in particolare con riferimento alla specifica condotta del TE, a carico del quale non è stato evidenziato alcun atto di intimidazione o di violenza.
2.6. In subordine, difetto di motivazione in punto di derubricazione del fatto in quelli di favoreggiamento o di assistenza agli associati.
2.7. Difetto di motivazione o violazione di legge in punto di quantificazione della pena e di diniego delle attenuanti generiche.
3. CC IZ, a mezzo del difensore, avv. Maria Loreta Rao, deduce il vizio di motivazione in ordine alla partecipazione dell'imputato al sodalizio, posto che: l'unica circostanza accertata riguarda un fatto associativo per il quale lo CC ha riportato condanna nel procedimento cd. Orsa Maggiore, dal che deriverebbe la violazione del ne bis in idem;
le prove a suo carico sono inconsistenti, dato che il collaborante US riferisce de relato e le dichiarazioni dei fratelli AS e del AN non sono attendibili, non essendo stato chiarito per quale ragione gli stessi avessero avuto intenzione di ucciderlo, e conseguentemente se, per ragioni di astio, essi avessero avuto un intento calunniatorio;
quanto alla intercettazione ambientale, non vi è alcuna certezza che la persona avente il prenome dello CC e una menomazione fisica si identificasse nell'imputato, anzi proprio in considerazione di tali incerti elementi la Corte di Cassazione aveva annullato l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti.
4. LE EL deduce:
4.1. Vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 comma 3 c.p.p. in punto di valutazione delle prove circa la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 416-bis c.p.: sia perché è mancato ogni vaglio circa la credibilità soggettiva dei chiamanti e circa l'attendibilità oggettiva delle loro dichiarazioni accusatorie sia per la carenza di riscontri individualizzanti.
4.2. Carenza di motivazione circa la sussistenza degli elementi costitutivi dell'associazione mafiosa (forza di intimidazione e conseguente condizione di assoggettamento e di omertà), in particolare con riferimento alla specifica condotta del LE, a carico del quale non è stato evidenziato alcuna condotta indicativa della sua "mafiosità".
4.3. In subordine, difetto di motivazione in punto di derubricazione del fatto in quelli di favoreggiamento o di assistenza agli associati.
4.4. Difetto di motivazione o violazione di legge in punto di quantificazione della pena e di diniego delle attenuanti generiche.
5. NI AV, a mezzo del difensore, avv. MA Luciano Brancato, deduce:
5.1. Erronea applicazione dell'art. 192 commi 3 e 4 c.p.p., essendosi omessa una valutazione circa l'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboranti, meramente desunta dal ruolo loro rivestito nell'associazione e non dalla loro personalità e dal contenuto delle loro dichiarazioni, secondo i criteri più volte delineati dalla giurisprudenza.
5.2. Vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale, mancando, in riferimento al sodalizio criminoso ipotizzato, la dimostrazione che esso abbia prodotto una forza di intimidazione determinante in concreto la condizione di assoggettamento e di omertà nell'ambiente in cui operava;
nonché, da un punto sia soggettivo, che si atteggia come dolo specifico, sia della specifica condotta materiale, che vi sia stata da parte del NI una adesione contestuale o successiva alla costituzione del sodalizio con un contributo significativo e idoneo al suo rafforzamento;
il tutto, in un quadro in cui nessuna specifica condotta criminosa risulta contestata al ricorrente, la cui posizione viene dalla sentenza impugnata genericamente assimilata a quella del coimputato TE.
5.3. Difetto di motivazione circa il denegato riconoscimento di attenuanti generiche, sollecitate con i motivi di appello.
6. MP TO, a mezzo del difensore, avv. MA Di Giorgio, deduce il difetto di motivazione in punto di attendibilità dei collaboranti La AN SA, AN EP e dai fratelli AS, avendo la Corte di appello omesso di considerare che il La AN è stato smentito da AS AN allorché aveva indicato il MP come affiliato alla cosca già dagli anni 1991-1992; che AS AN, che non frequentava l'imputato, ha riferito solo quanto a suo dire appreso dal AN;
che AS NO, che pure non conosceva il MP, aveva affermato che egli "non faceva nulla per il clan"; che le propalazioni del AN risultano fantasiose e comunque assolutamente generiche e prive di riscontri. Inoltre, del tutto privi di rilievo probatorio risultano gli elementi di fatto addotti in sentenza (il controllo di pregiudicati a bordo dell'autovettura del fratello;
il fatto che il MP abitava nello stesso stabile ove dimorava tale GI, condannato per associazione mafiosa;
il fatto che il ricorrente venne trovato in possesso di una pistola nel 1992).
7. AC IZ, a mezzo del difensore, avv. MA Luciano Brancato, deduce motivi del tutto analoghi a quelli svolti dal medesimo difensore a sostegno del ricorso del NI, precisando che non possono considerarsi elementi dimostrativi della sua adesione al sodalizio mafioso il semplice riferimento a una intercettazione ambientale alla quale lo stesso non aveva partecipato ne' le dichiarazioni di AN EP, che al più denotano una conoscenza da parte del AN di parenti dello AC, essendo pacifico che i due non si erano mai incontrati.
DIRITTO
I ricorsi appaiono infondati.
Quanto alla questione circa la nullità degli esami dei collaboranti AS AN, AS NO e AN EP, proposta da vari ricorrenti, va osservato che erroneamente il Tribunale ha dichiarato la nullità del primo esame dibattimentale dei detti imputati di reato connesso in base al successivo riconoscimento, nel prosieguo del dibattimento, dell'illegittimo diniego di consentire alle parti di contestare ai medesimi le dichiarazioni rese al pubblico ministero in sede di attività integrativa di indagine ex art. 430 c.p.p. (il tutto, nel quadro di una giurisprudenza contrastante sul punto);
posto che la originaria decisione di non consentire tali contestazioni, giusta o sbagliata che fosse, non produceva affatto la radicale nullità dell'esame, ma implicava solo, una volta riconosciuto l'errore, che si consentisse alle parti di effettuare le contestazioni sulla base delle dichiarazioni rese nell'attività integrativa di indagine, in sede di nuovo esame dei collaboranti. Ugualmente erronea è la decisione di non consentire alle parti, una volta datosi corso al nuovo esame, di utilizzare per le contestazioni le dichiarazioni dibattimentali precedentemente rese, che ben potevano formare oggetto di contraddittorio, posto che ai soggetti sottoposti ad esame possono certamente essere "contestate" dichiarazioni (in ipotesi divergenti) rese dagli stessi soggetti nel corso del dibattimento. La contestazione, in questi casi, non è collegata a un meccanismo di recupero di atti di indagine, con gli effetti di utilizzazione previsti, a seconda dei casi, dagli artt. 500 e 503 c.p.p., ma costituisce solo un legittimo strumento dialettico offerto alle parti che intendano porre il dichiarante di fronte a una contraddizione tra diverse dichiarazioni dibattimentali da lui rese, tutte in ugual modo formalmente utilizzabili e criticamente valutabili dal giudice.
Ciononostante, tale errore non inficia la tenuta logica della sentenza impugnata, posto che la Corte di merito ha osservato che, anche tenendo conto delle dichiarazioni dibattimentali dichiarate mille dal Tribunale, esse non erano tali da inficiare l'impianto accusatorio, ne' in linea generale ne' con riferimento alle singole posizioni;
e che nessuno dei ricorrenti ha specificamente indicato quale fosse la rilevanza difensiva delle prime dichiarazioni dibattimentali dei collaboranti e, quindi, quale avrebbe potuto essere il diverso risultato probatorio cui si sarebbe pervenuti ove tali dichiarazioni fossero state valutate. Questa ultima considerazione rileva anche un difetto di specificità della censura. Alcuni degli imputati hanno anche contestato il difetto di motivazione della sentenza impugnata in punto di dimostrazione della sussistenza di un'associazione di tipo mafioso.
Tale doglianza appare infondata. La sussistenza dell'associazione di tipo mafioso oggetto del presente procedimento è stata desunta dalle sentenze irrevocabili in data 29 settembre 1995 della Corte di assise di NI e in data 29 novembre 1995 del Tribunale di NI (relative ai processi cd. Orsa Maggiore e Quattroluni), da atti di polizia giudiziaria, da risultanze di intercettazioni telefoniche e ambientali e da dichiarazioni di numerosi collaboranti (in numero di quindici); elementi probatori indicativi, secondo l'incensurabile apprezzamento dei giudici di merito, di un sodalizio volto programmaticamente ad attività illecite, quali estorsioni, delitti vari contro il patrimonio, agguati e spedizioni punitive tendenti alla affermazione del prestigio e del potere dell'associazione, con conseguente assoggettamento dell'ambiente in cui essa operava. Nessuno dei ricorrenti ha specificamente sottoposto a critica ne' i contenuti, sul punto, delle sentenze sopra richiamate ne' gli ulteriori elementi probatori presi in considerazione dalla impugnata sentenza ai fini della sussistenza di una associazione di tipo mafioso. Essi si sono infatti limitati a criticare la consistenza del quadro probatorio con riferimento alla loro particolare posizione. Venendo alle singole posizioni, fermo quanto già osservato in via generale, si osserva quanto segue.
IP OS.
Motivo 1.1. La censura è priva di specificità, non essendo dato comprendere se il ricorrente deduce che la intercettazione in questione venne eseguita senza che la stessa fosse stata autorizzata ovvero che negli atti vi sia la fisica mancanza di un decreto autorizzativo ovvero ancora che il decreto, pur presente, non sia stato congruamente motivato.
Motivo 1.2. La sentenza non si fonda solo sul contenuto della comunicazione ambientale intercettata (dalla quale si evince che il IP si occupava degli affari della organizzazione e aveva la disponibilità di armi), ma anche: sulle dichiarazioni, sia pure indirette, del collaborante GN EL, su quelle, dirette di AN EP (che indica l'imputato come uno che operava nella "squadra" del quartiere Picanello, percependo uno stipendio fisso dalla organizzazione, e che, dopo l'arresto dei sodali NI, TE e LE, aveva provveduto a consegnare a quello la "carta dei conti") e infine su quelle di AS AN, che ha riferito del ruolo di "responsabile" della cosca assunto dal IP dopo l'arresto del TE;
nonché sugli esiti dei controlli di p.g. su strada, per lo più nel quartiere Picanello, che hanno attestato la frequentazione fra il IP e soggetti affiliati alla organizzazione criminosa quali NI, TE e LE. Motivo 1.3. V. considerazioni già volte in via generale. TE ES.
Motivo 2.1. La censura è manifestamente infondata, perché non tiene conto delle osservazioni svolte al riguardo dalla Corte di appello, con le quali si è evidenziato che la enunciazione del fatto è stata del tutto esauriente, essendosi contestato al TE di avere fatto parte di una associazione di tipo mafioso, facente capo a Santapaola Benedetto, esattamente individuata nelle sue componenti soggettive, territoriali, operative, temporali e finalistiche, tra l'altro con la indicazione dei reati-fine.
Motivo 2.2. Richiamate le osservazioni svolte in via generale, quanto al rilievo per cui l'attività integrativa di indagine non sarebbe stata conforme alla normativa, va replicato che esso appare del tutto generico, non esplicitandosi la ragione di tale presunta irregolarità.
Motivo 2.3. La censura appare infondata, posto che la Corte di appello ha osservato - senza che sul punto sia stata svolta alcuna puntuale critica - che il ricorrente non aveva offerto la documentazione indicata nella richiesta di rinnovazione della istruzione dibattimentale.
2.4. La censura appare infondata. La Corte di appello ha sottolineato che ben otto collaboranti (nominativamente indicati in sentenza) hanno riferito con dovizia di particolari delle attività delittuose, della collocazione e del ruolo rivestito in seno alla associazione dal TE (dedito a omicidi, rapine, estorsioni e altro), concordemente indicato con il nome di NC. La sentenza da puntuale conto della attendibilità di tali dichiarazioni, dettagliate e riferentisi a particolari diversi ma mai contrastanti;
e dei riscontri derivanti ad esse dagli esiti delle intercettazioni ambientali o telefoniche, dalle quali emerge in particolare la interscambiabilità di ruoli tra il TE e il NI, la pratica estorsiva alla quale il primo era dedito, i frequenti rapporti sia con il NI che con il LE e i viaggi in aereo con essi avuti, non riconducibili a scopi diversi da quelli relativi alle attività illecite collegabili al contesto associativo.
2.5. V. considerazioni già svolte in via generale.
2.6. La doglianza è inammissibile, in quanto del tutto priva di collegamento con i passaggi argomentativi della sentenza impugnata.
2.7. Anche queste censure sono prive di specificità, e pertanto inammissibili.
CC IZ.
In ordine all'unico motivo dedotto (sub 3), va osservato che non sussiste alcuna evidenza di violazione del principio ne bis in idem, atteso che la allegata condanna dell'imputato per associazione per delinquere sino al 1993 all'esito del cd. processo Orsa Maggiore è presupposta dalla stessa sentenza impugnata;
la quale tuttavia ha dato conto delle univoche acquisizioni processuali dimostranti la perdurante adesione dello CC al sodalizio in epoca successiva, quali le dichiarazioni di almeno quattro collaboranti (US NN;
AN EP;
AS NO e AS AN) e le risultanze della intercettazione ambientale del febbraio 1996. È vero che le dichiarazioni del US sono de relato;
ma esse sono pienamente riscontrate da quelle degli ulteriori collaboranti, che non paiono affatto inconsistenti o inattendibili, dato che, come osservato dalla Corte di merito, dalle stesse si ricava che lo CC capeggiava un gruppo, quello dei "catanesi", contrapposto ai "palermitani", dedito a estorsioni, a omicidi, e alla acquisizione e gestione di attività economiche. Le ragioni per le quali il gruppo contrapposto voleva eliminarlo appaiono pianamente intuibili, e da ciò non se ne ricava, come vorrebbe il ricorrente, la inattendibilità dei dichiaranti.
Quanto alla dedotta incertezza sulla identificabilità dell'imputato nella persona che aveva partecipato alla intercettazione ambientale, si tratta di censura in punto di fatto, per di più priva di specificità, risolvendosi in affermazioni meramente assertive;
tra l'altro non risultando affatto, in mancanza di puntuali riferimenti al provvedimento, che una misura cautelare a suo carico per il fatto oggetto del presente procedimento sia stato annullata dalla Corte di Cassazione.
LE EL.
Motivo 4.1. La censura appare infondata. La Corte catanese ha ineccepibilmente osservato che il LE è stato indicato da RI FI IO quale soggetto collegato a NI, Testa e TE, appartenenti al gruppo operante nel quartiere Picanello, dedito tra gli altri a omicidi;
e che tale collocazione risulta confermata dal AN, il quale ha altresì riferito di una consegna di armi da parte del LE e dei suoi sodali al gruppo di Monte Po nonché di una riunione con esponenti dei Laudani e di un incontro con gli affiliati IS, IA, AP e lo stesso AN;
circostanza, questa, riferita anche da AS AN, sia pure con un riferimento temporale errato. Inoltre, riscontri a tali dichiarazioni derivano dalle risultanze di numerosi controlli su strada, eseguiti, soprattutto nel quartiere Picanello, attestanti la frequentazione del LE con i predetti Testa, NI e TE, oltre che con il IP;
nonché dagli accertati contatti telefonici e dai trasferimenti aerei con il NI.
Motivo 4.2. V. considerazioni già svolte in via generale. Motivo 4.3. La doglianza è inammissibile, per le stesse considerazioni svolte con riferimento al motivo 2.6. Motivo 4.4. La doglianza è inammissibile, per le stesse considerazioni svolte con riferimento al motivo 2.7. NI AV.
Motivo 5.1. La censura appare infondata, per considerazioni analoghe a quelle svolte con riferimento al TE, al quale la posizione del NI è assimilabile quanto a fonti di prova a suo carico (collaboranti TI MA, RI AL IO e AN EP). Motivo 5.2. La censura appare infondata, per le considerazioni già svolte in via generale;
e, con riferimento specifico alla adesione al sodalizio del NI, gli elementi su cui si fonda la sentenza impugnata sono stati adeguatamente individuati oltre che nelle dichiarazioni dei collaboranti, sopra menzionati, nelle risultanze delle intercettazioni e dei tabulati telefonici nonché nei controlli di p.g. su strada, in zona Picanello, aspetti sui quali non si rinviene alcuna specifica deduzione da parte del ricorrente. Motivo 5.3. La censura appare priva di specificità.
MP TO.
In ordine all'unico motivo dedotto (sub 6), va osservato che la doglianza, al limite della ammissibilità, appare infondata, in quanto, sotto la veste di un vizio di motivazione, il ricorrente in realtà introduce percorsi interpretativi delle risultanze processuali alternativi a quelli seguiti, con motivazione adeguata e per nulla illogica, dalla Corte di appello;
la quale in particolare ha rimarcato che il MP è indicato quale partecipe al sodalizio criminoso in esame da numerosi collaboratori (La AN SA, AS AN, AN EP, AS NO), che hanno rilasciato dichiarazioni convergenti e dettagliate (sia pure non perfettamente sovrapponibili, e pertanto da considerare genuine) circa l'appartenenza del MP alla "squadra" del quartiere Monte Po, e circa l'attività criminosa cui egli prevalentemente era dedito (estorsioni e furti di autovetture), per la quale egli riceveva uno "stipendio" mensile.
AC IZ.
In ordine all'unico motivo dedotto (sub 7), va osservato che la censura appare infondata, posto che lo AC, come deriva dalla intercettazione ambientale svoltasi nel garage di proprietà di Mazzone Arturo, ricavava (anch'esso) uno "stipendio" dalla organizzazione, conferito alla moglie, essendo all'epoca detenuto. L'individuazione nell'imputato del soggetto "stipendiato" attraverso il nome di AR usato dagli interlocutori deriva dalla circostanza obiettiva (risultante da atti di p.g.) che lo AC era stato in passato controllato da vigili urbani in Roma assieme a GI EL poco prima di commettere una rapina, e dal fatto che lo stesso GI, nel corso delle conversazioni intercettate, si era riferito a tale episodio, indicando il suo compagno proprio con il nome di AR.
Del resto, sia il soprannome dell'imputato sia la qualità di "stipendiato" dalla organizzazione sono stati autonomamente riferiti da AN EP, il quale inoltre ha narrato della ripetuta commissione da parte dell'imputato, da lui conosciuto personalmente, di delitti di rapina ed estorsione.
Si tratta dunque di elementi di prova convergenti e per nulla incerti che giustificano appieno l'affermazione di colpevolezza da parte dei giudici di merito.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2004