Sentenza 16 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/10/2002, n. 14675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14675 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2002 |
Testo completo
IN NOME I PO. ANO J/ 02 REPUBL ICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Composta dagl14675 /02 locazione Dott. Vittorio R.G.N. 23792/99 Presidente DUVA Dott. Ugo Consigliere FAVARA Cron.34201 PERCONTE LICATESE Dott. Renato .P.3824Rep. - Rel. Consigliere Ud. 23/01/02 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere ha pronunciato la seguente CANCELLERIA SENTENZA sul ricorso proposto da: SO SPA, in persona del legale rappresentante pro Amministratore Unico Guido GUIDI, tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA ADRIANA 8, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI FRANCESCO CIE Richiesta copia studio BIASIOTTI MOGLIAZZA, che lo difende, giusta delega in dal Sig. Sale per diritti €3.10 atti;
16.10.02 il IL CANCELLIERE ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONI I.N.A. in persona 2002 dell'Amministratore Delegato sig. Lino Benassi, 207 elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALLUSTIANA 51, 1 presso gli avvocati SALVATORE PUNZI, FRANCESCO PENSO, che lo difendono giusta delega in atti;
-· controricorrente - avverso la sentenza n. 3407/98 della Corte d'Appello di ROMA, sezione terza civile emessa il 4/11/1998, depositata il 19/11/98; rg.1157/1994, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/02 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato BIAGIO FRANCESCO LEVATO (per delega avv. Biasotti Mogliazza G.F.); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 1 conclusoper Antonietta CARESTIA, che haI Generale Dott. motivo dee l'accoglimento del 1° ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, proprie- tario di un immobile dato in locazione alla s.p.a. SO dal giugno 1977, intimava alla conduttrice sfrat- to per morosità, a causa del mancato pagamento della somma di lire 447.104.172, dovuta per canoni arretrati ed oneri accessori dal 1° agosto 1981 al 31 agosto 1984, spese di riscaldamento dell'esercizio 1983/84, conguaglio del riscaldamento dell'esercizio precedente e altre spese connesse. La società intimata si opponeva, deducendo 2 l'inesistenza della morosità, e il pretore di Roma, de- negato ogni provvedimento, rimetteva le parti innanzi al locale Tribunale, competente per valore. L'Istituto riassumeva il giudizio, insistendo nella richiesta di pronuncia della risoluzione del contratto per inadempimento, con contestuale condanna al rilascio dell'immobile e al pagamento delle somme che sarebbero risultate dovute. Avendo nel frattempo la società conduttrice inizia- to una causa innanzi al pretore di Roma per la determi- nazione del canone, ai sensi dell'art. 45 della legge 27 luglio 1978 n. 392, l'Istituto limitava il “petitum" 5 al solo credito per gli oneri accessori. Disposta ed espletata una consulenza tecnica conta- bile per la determinazione dell'eventuale ammontare do- vuto a tale titolo, il Tribunale, con sentenza provvi- soriamente esecutiva del 30 ottobre 1987, in accogli- mento della domanda, dichiarava la risoluzione del con- tratto e condannava la conduttrice al rilascio dell'immobile e al pagamento di lire 680.552.457, pari all'ammontare degli oneri accessori in lire 548.832.457, aumentate di lire 131.720.000 per rivalu- tazione monetaria. Proponeva appello la società conduttrice, conte- stando l'esistenza del debito, in considerazione dei 3 pagamenti effettuati, del canone convenzionale di lire 21.003.000 e del mancato riscontro documentale degli oneri accessori. Con sentenza del 28 febbraio 1990 la Corte d'Appello di Roma, in accoglimento del gravame della soccombente, rigettava la domanda dell'Istituto, che condannava alla restituzione della somma di lire 726.237.907, versata dalla società in esecuzione della sentenza di primo grado. Osservava la Corte che non sussisteva il debito per sorte capitale, in quanto la contabilizzazione riporta- ta nell'intimazione di sfratto andava corretta in rela- zione all'ammontare convenzionale del canone mensile, nella stessa indicato in lire 21.003.000, e che peral- tro, anche tenendo conto delle risultanze della consu- lenza tecnica, non emergeva alcuna morosità, posto che, a fronte di un debito per oneri accessori e canoni pari a lire 1.367.949.457, risultavano eseguiti pagamenti per lire 1.526.147.925. Rilevava infine che l'Istituto non aveva prodotto alcuna documentazione di spesa atta a suffragare quanto esposto a credito per oneri acces- sori, il cui ammontare, contestato dalla società con- duttrice, non poteva essere comprovato con la semplice messa a disposizione di quest'ultima della contabilità, ai sensi dell'art. 9 della legge 27 luglio 1978 n. 392. 4 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassa- zione l'Istituto, articolando tre motivi. La società intimata resisteva con controricorso e contestuale ri- corso incidentale. Col primo motivo del ricorso principale l'Istituto sosteneva che la Corte del merito, nell'effettuare il calcolo del debito della società conduttrice, per cano- ni di locazione nel periodo di riferimento, aveva erra- to prendendo in considerazione unicamente il canone convenzionale di lire 21.003.000, e non anche gli ag- giornamenti annuali del costo della vita previsti 392, appli- dall'art. 71 della legge 27 luglio 1978 n. cabile nella specie trattandosi di locazione non sog- getta a proroga. Col secondo motivo lamentava l'erronea imputazione delle somme pagate dalla società conduttrice. Col terzo motivo, infine, censurava la ritenuta ca- renza di prova in ordine alle spese accessorie richie- ste alla conduttrice. Col ricorso incidentale quest'ultima lamentava la mancata liquidazione, senza specifica motivazione sul punto, degli interessi e della rivalutazione monetaria. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11005 del 6 novembre 1993, rigettava il primo motivo del ricorso principale ed accoglieva, per quanto di ragione, il se- 5 condo e il terzo nonché il ricorso incidentale e cas- sava, in relazione alle censure accolte, 1'impugnata sentenza, rinviando per un nuovo esame ad altra Sezione della stessa Corte distrettuale, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il giudice di rinvio, con sentenza del 19 novembre 1998, dopo aver disposto una nuova consulenza tecnica contabile, seguita da chiarimenti, in accoglimento, per quanto di ragione, dell'appello, ha condannato l'Istituto a restituire alla conduttrice la somma riva- lutata di lire 395.916.050, oltre agli interessi sulla stessa dal dì dei singoli pagaments come per legge. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la so- cietà SO, sulla base di due mezzi di annullamento, cui resiste con controricorso l'Istituto intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE L'Istituto resistente eccepisce l'inammissibilità del ricorso sotto un duplice profilo: 1) perché propo- sto oltre il 60° giorno dalla notifica della sentenza, avvenuta il 17 dicembre 1998, unitamente al precetto di pagamento, a Roma, Via Sallustiana 51, dove ha sede 1'INA s.p.a., ma dove è stato anche eletto domicilio, ai sensi dell'art. 170 C.p.c., presso i procuratori co- stituiti, avvocati S. Punzi e F. Penso;
sicchè, attesa la coincidenza della sede effettiva del soggetto inti- 6 mato col domicilio eletto presso il servizio legale dell'Istituto, "non si rende possibile distinguere il tipo di notifica effettuato"%; 2) perché la SO, aven- do preteso e ottenuto il pagamento di quanto dovutole in forza della sentenza poi impugnata, senza alcuna ri- serva, ha prestato ad essa acquiescenza. L'eccezione non ha pregio giuridico. Premesso, in punto di fatto, che la sentenza, uni- tamente al precetto, è stata dalla SO notificata all'INA, il 17 dicembre 1998, in persona del legale rappresentante "pro tempore", nella sede in Roma, Via Sallustiana 51, è chiaro che è stata posta in essere la notifica congiunta del titolo esecutivo e del precetto prevista dall'art. 479 u.c. C.p.c. quale atto prodromi- co dell'esecuzione forzata, e quindi, come tale, natu- ralmente indirizzata, come vuole la legge, "alla parte personalmente", e non già al procuratore costituito (naturale destinatario della diversa notifica accelera- toria prevista dal combinato disposto degli artt. 285 e 170 1° comma C.p.c.), di cui peraltro non è alcuna men- zione. A parte dunque il tenore letterale dell'atto, che non lascia dubbi sulla sua natura e funzione, resta da Osservare che la coincidenza occasionale della sede della persona giuridica (artt. 43 1° comma e 46 1° com- 7 ma C.c.) e del domicilio scelto per il giudizio presso il servizio legale dell'Ente non solo non può aver al- cuna conseguenza negativa per la parte notificante, ma nemmeno toglie che i due luoghi restino concettualmente distinti;
onde, nella fattispecie, non è possibile al- cuna incertezza circa il tipo di notifica eseguito, che perciò, in conclusione, non può aver avuto l'effetto di far decorrere il termine breve per l'impugnazione. Va poi confermata la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nel comportamento della par- te risultata parzialmente vittoriosa, che abbia fatto notificare la sentenza alla controparte in forma esecu- tiva, O abbia fatto anche ricorso ad atti esecutivi, non è ravvisabile acquiescenza, preclusiva 么 dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 C.p.c., non essendo tale comportamento incompatibile con la volontà della stessa parte di impugnare i capi sfavorevoli di tale pronuncia, al fine di ottenere l'integrale soddi- sfacimento delle proprie pretese (Cass. 22 febbraio 1993 n. 2109). Col primo mezzo la ricorrente, denunciando la vio- lazione degli artt. 112, 336 e 383 C.p.c., del princi- pio della corrispondenza tra la motivazione e il dispo- sitivo e del principio del giudicato, nonché illogicità e incongruenza della sentenza impugnata (art. 360 n. 3 8 e 5 C.p.c.), rileva che la Corte di rinvio, oltre a or- dinare il pagamento alla SO di lire 395.916.050, pa- ri all'accertato suo credito per i versamenti eseguiti in eccesso nel corso della locazione, avrebbe dovuto confermare la condanna dell'INA a restituire alla stes- l'importo di lire sa SO, come richiesto, altresì 726.237.907, pagato in esecuzione della sentenza di primo grado poi riformata in appello. La censura è infondata. La Corte d'appello, con la sentenza del 1990, poi fr cassata, se da una parte rigettò la domanda dell'Istituto, riconoscendo che questo non vantava nes- sun credito (e che anzi era la SO creditrice, secon- do quanto accertato dal consulente, di lire 158.198.468, avendo pagato, nel corso del rapporto lo- cativo, a fronte di un debito di lire 1.367.949.457, la maggior somma di lire 1.526.147.925); dall'altra, preso atto che, in esecuzione della sentenza di primo grado, la SO aveva pagato all'Istituto lire 726.237.907 (di 548.832.457 per oneri accessori e lirecui lire 131.720.000 per rivalutazione monetaria), emise una condanna restitutoria per un pari importo. Ebbene, passata ormai in giudicato la sentenza del giudice di rinvio quanto all'inesistenza del diritto in funzione del quale il pagamento fu effettuato (il cre- 9 dito dell'INA verso la SO, poi definitivamente escluso), è chiaro che, indipendentemente dall'esito, di cui si dirà, del secondo motivo del ricorso della SO sul "quantum debeatur", la condanna alla restitu- zione (qualunque sia stata, ai sensi dell'art. 336 C.p.c., la sua sorte dopo la cassazione della sentenza di appello che l'ha pronunciata) può e deve adesso, con la riforma definitiva della sentenza di primo grado, conseguente alla (nuova) condanna non impugnata dall'INA, essere eseguita, estendendosi ad essa, per il nesso di necessaria dipendenza, il giudicato intervenu- to sul merito del rapporto tra le parti. ди La Corte di rinvio non aveva dunque, a proposito della restituzione, alcunchè da confermare, né tampoco poteva duplicare la condanna alla restituzione, giacchè la sorte di quest'ultima veniva a dipendere, per auto- matismo legale, da quello che sarebbe stato il risulta- to del riesame, alla luce delle direttive, anche in ma- teria probatoria, della Cassazione, del rapporto conta- bile tra le parti, unico oggetto, come più avanti si vedrà, del giudizio di rinvio di cui la stessa Corte dovesse occuparsi. A sua volta la SO altro non dovrà fare che por- tare autonomamente ad esecuzione la condanna alla re- stituzione già pronunciata dal giudice di appello e og- 10 gi, come s'è detto, passata in giudicato. E' perfettamente naturale, del resto, che se la SO, lungi dall'essere debitrice, è risultata alla fine creditrice dell'INA (per lo meno dell'importo di lire 395.916.050, non più modificabile "in pejus"), non solo avrà diritto al pagamento di quanto da ultimo ri- conosciutole, ma avrà, in aggiunta, il diritto di ve- dersi restituire quanto pagato sul presupposto, dimo- stratosi erroneo, che fosse addirittura debitrice dell'INA. Col secondo mezzo la ricorrente denuncia la viola- zione degli artt. 2697 C.c. e 9 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (art. 360 n. 3 e 5 C.p.c.). Premesso che la causa riguarda l'esistenza di un credito della SO per somme versate in più all'INA per oneri accessori, rileva che, in base al principio dell'onere della prova e tenuto conto dell'obbligo del locatore di indicare le spese e i criteri di riparti- zione, la Corte di rinvio non avrebbe dovuto accettare pedissequamente i conteggi del consulente tecnico d'ufficio, posto che lo stesso consulente ha ammesso di non aver potuto ricostruire addirittura "le modalità contabilità che hanno portato l'INA a quantificare le richieste per oneri accessori". Ciò significa che il locatore non solo non ha giustificato il "quantum" ri- 11 chiesto per gli oneri accessori (lire 548.882.425) con i relativi documenti, ma che non è nemmeno in grado di giustificare addirittura le modalità di conteggio del "quantum", non è in grado, in altri termini, di quanti- ficare gli oneri, che è cosa ben diversa dal provare la quantificazione, una volta accertata. L'INA non ha dato la dovuta indicazione specifica delle spese con i cri- teri di ripartizione, in tal modo venendo meno all'onere probatorio incombente al creditore, poiché sono stati prodotti documenti che non è stato possibile riferire ai locali in questione, in quanto redatti a suo tempo per blocchi. Né si dica che sia mancata una contestazione specifica del conduttore sulla legittimi- tà delle somme richieste dal locatore, perché la conte- stazione sulla legittimità dei conteggi, che pure c'è stata, attiene a un momento successivo alla verifica della debenza delle somme. In realtà non si tratta di contestare la legittimi- tà della spesa, come osserva la Corte, ma la spesa, perché è sulla spesa che non c'è certezza, non sulla legittimità di questa. Non sono stati infine accreditati alla SO due assegni di lire 28 milioni ciascuno, emessi il 30 set- tembre 1981 e risultanti dal libro giornale. Anche queste censure sono infondate. La sentenza di 12 cassazione, nell'accogliere, per quanto di ragione, il terzo motivo del ricorso principale, dopo aver enuncia- to il principio di diritto secondo cui "per superare la presunzione di legittimità della spesa contenuta nei qualific prospetti fatti pervenire al conduttore e in relazione ai quali è prevista, a richiesta, la messa a disposi- zione della relativa documentazione, non è sufficiente una contestazione generica delle spese, ma occorre che questa contestazione sia specifica", perché "solo allo- ra si renderà necessaria la produzione in giudizio dei documenti giustificativi"; rilevò che la motivazione della sentenza impugnata appariva "carente e perplessa proprio in relazione all'avvenuta ° meno contestazione specifica delle spese in questione", ragion per cui il giudice di rinvio avrebbe dovuto chiarire, in base alle risultanze istruttorie, quell'aspetto della causa rima- sto oscuro, tenendo presente che, per l'art. 9 della legge n. 392 del 1978, "l'onere della prova per il lo- catore scatta solo in presenza di contestazione speci- fica della spesa di cui è stato chiesto il rimborso". La questione probatoria devoluta al giudice di rin- vio era pertanto ben circoscritta, trattandosi di ac- certare se e quali singole voci di spesa fossero state specificamente contestate dalla SO, dal momento che solo per queste ultime l'Istituto locatore avrebbe do- 13 vuto produrre i documenti giustificativi. Ebbene, la Corte d'Appello, sul punto, è stata ca- tegorica, avendo risposto che "il conduttore non ha sollevato alcuna contestazione specifica in ordine agli oneri accessori richiestigli". Ottemperando poi al secondo compito ad essa affida- to dai giudici di legittimità con l'accoglimento, per quanto di ragione, del secondo motivo del ricorso prin- cipale (il riesame del complesso rapporto di dare e avere tra le parti, secondo nuovi criteri), la Corte d'appello, in conformità delle conclusioni dell'ausiliare, "frutto di scrupoloso e ragionato esame delle risultanze contabili acquisite agli atti", ha rinvenuto, "tenuto conto del canone di locazione giudi- zialmente accertato e degli oneri accessori documenta- ti", un saldo attivo, a favore della SO, di lire 193.394.694 (pagate lire 742.227.146; dovute lire 548.832.452), rivalutate, alla data della consulenza, a lire 387.393.395, e ulteriormente rivalutate, fino alla decisione, a lire 395.916.050. Al cospetto di questi apprezzamenti, di lineare semplicità e correttezza logica e giuridica, e pertanto insindacabili, la ricorrente si diffonde in una serie di critiche di puro fatto, esponendo, in contrasto col convincimento del giudice di merito, o sulla relazione 14 contabile e i suoi risultati, valutazioni personali o del proprio consulente di parte, le quali, quando non peccano di oscurità, non considerano la circostanza es- senziale che, secondo la Corte d'appello, gli oneri ac- cessori sono, oltre che non specificamente contestati, anche "documentati"; tant'è che, in presenza di questa duplice certezza, ogni discussione sull'idoneità della documentazione prodotta o addirittura sull'esposizione dei criteri di ripartizione appare decisamente inin- fluente, attesi i precisi confini delle indagini di fatto rese necessarie dalla sentenza di annullamento. M Genericamente infine la ricorrente accenna a una contestazione che "pure c'è stata" (anche se, si badi, non sulle singole voci di spesa, ma bensì “sulla legit- timità dei conteggi"); o adduce il mancato accredito di assegni, la cui esclusione dal conteggio, sebbene emes- si il 30 settembre 1981, bisogna presumere dovuta all'impossibilità di imputarli ad estinzione di debiti relativi al periodo in controversia (1° agosto 1981/31 ottobre 1984). Soccorrono giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione. 15 R.G. 23792 Così deciso a Roma, addì 23 gennaio 2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE 1499 кави Vianie town TO IA Argikoв Depositata in Cancelleria 16-10-02 Oggi, IL CANCELLIERE C1 1097 129,11 Dott.ssa Maria Aletio 4567 41.32 170,43 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Temale 170143 700% Serie 4 Registic dafa 50670 (euro CENTO SETTANTO 14.3. p. Degerte Area Serviz O Grazia DI FB OF Ra sa Servizio Alty a Di . V 2 2 O E 0 N T ODELLE 0 A R T N E 16