Sentenza 6 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2002, n. 9862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9862 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2002 |
Testo completo
IN NON0 9 86 2 / 02 Aula 'B' REPUBBLIC ITAL POR LO TALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE Presidente R.G. N. 19386/99 Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron..26743 Dott. Pietro CUOCO Rel. Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Ud. 20/02/02 Dott. Guido VIDIRI - Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: RO MO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato SANTE G. ASSENNATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso འ 2002 dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta delega in atti;
769 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 300/98 del Tribunale di - R.G.N. 36/98; L'AQUILA, depositata il 20/10/98 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/02 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato AMODEO per delega ASSENNATO;
udito l'Avvocato FAVATA per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto del 9 febbraio 1998 'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) propose appello avverso la sentenza con cui il Pretore di L'Aquila l'aveva condannato a pagare a OM OR la rendita per l'invalidità determinata da infortunio sul lavoro. A seguito di nuova consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza del 20 ottobre 1998 il Tribunale di L'Aquila, accogliendo l'appello dell'I.N.A.I.L., M respinse la domanda proposta dal OR. Cusco Il Tribunale, richiamando e condividendo il parere tecnico d'ufficio disposto in secondo grado, reso necessario per la superficialità e lacunosità della prima indagine, fondato su attenta disamina dei dati anamnestici e su indagini cliniche e strumentali complete, ed articolato su argomentazioni logicamente e scientificamente corrette, esclude che il fatto accertato (rottura completa della cuffia dei rotatori con ampia breccia di lesione di circa cinque centimetri a destra, in presenza di diffuse lesioni degenerative capsulo tendinee bilaterali) sia causalmente connesso con l'infortunio omerale destra) lavorativo (trauma contusivo dell'articolazione scapolo sofferto oltre cinque anni prima. Per la cassazione di questa sentenza ricorre OM OR, percorrendo le linee di un unico motivo;
l'I.N.A.I.L. resiste con controricorso. correnti hea presentat Meeunin Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d.P.R. 30 giugno 3 1965 n. 1124 e degli artt. 184 e 437 cod. proc. civ. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che 1. il consulente tecnico d'ufficio nominato in primo grado aveva rilevato che i fenomeni degenerativi dell'articolazione della spalla destra erano diversi (per misura e caratteristiche) da quelli presenti nell'articolazione sinistra;
e da ciò aveva dedotto che la rottura della cuffia dei rotatori nella spalla destra fosse causalmente connessa con l'infortunio del 1988; il consulente tecnico di secondo grado, e la sentenza, che ne aveva poi recepito il parere, non giustificavano in alcun modo la differenza dei fenomeni degenerativi e la rottura presente nella spalla destra;
2. il consulente tecnico d'ufficio nominato in secondo grado голо aveva rilevato la maggiore incidenza della patologia degenerativa della cuffia dei rotatori in individui che svolgono attività lavorative predisponenti: ciò avrebbe dovuto condurre al riconoscimento del ruolo concausale dell'attività lavorativa espletata, e pertanto dello stesso infortunio, riconoscimento che sarebbe stato fondato sullo stesso fatto posto a base della domanda (attività espletata infortunio subito rottura della cuffia); e tuttavia il Tribunale, da un canto aveva ammesso la noxa professionale (l'incidenza causale o concausale di microtraumi ripetuti), e dall'altro aveva negato la connessione causale dell'evento dannoso con l'infortunio;
3. l'adesione al parere espresso dal consulente tecnico d'ufficio nominato in secondo grado, contrastante con il parere espresso dal consulente nominato in primo grado avrebbe dovuto essere giustificato con adeguata motivazione: e tale non erano le mere generiche qualificazioni ("più complete", "più superficiali") utilizzate dal Tribunale;
e la carenza di 4 motivazione era particolarmente evidente in quanto al parere tecnico d'ufficio acquisito in secondo grado erano state mosse, attraverso consulenza tecnica di parte, specifiche contestazioni, con analitica indicazione delle relative inesattezze. Il motivo è infondato. In ordine alle prime due censure, è sufficiente osservare che, poiché il giudizio di legittimità non consente di riesaminare e valutare il merito della causa e consiste solo nel controllo logico e giuridico dell'accertamento e della valutazione del giudice di merito, errori e lacune della consulenza tecnica d'ufficio determinano un rilevante vizio di motivazione della sentenza, che sulla consulenza sia fondata, solo ove siano riscontrabili carenze diagnostiche od affermazioni illogiche 0 scientificamente errate, e non semplici difformità fra la valutazione del consulente tecnico d'ufficio e la valutazione della parte (Cass. 2 febbraio 2001 n. 1459). Nel caso in esame, la ricorrente si limita a formulare censure su apprezzamenti di fatto (cause delle differenti condizioni della spalla destra) esposti dal consulente di ufficio, ed ai quali questi conferisce, peraltro, logica giustificazione. In ordine alla terza censura, è da premettere che la decisione deve emergere dagli elementi della causa come un prodotto necessario, attraverso un rapporto che escluda ogni alternativa decisione: solo questa necessità giustifica la sentenza. E la motivazione, quale percorso logico che conduce dagli elementi della causa alla decisione, è la descrizione di questa necessità. nel suo aspetto positivo (come esistenza della necessità, attraverso gli elementi interni al percorso della giudicante logica), e nel suo aspetto 5 negativo (come assenza d'ogni alternativa necessità), costituito dall'adeguata critica che escluda la rilevanza degli elementi esterni (al predetto percorso), di natura materiale (ad esempio, i fatti posteriori al parere tecnico d'ufficio) logica (ad esempio, la critica al predetto parere) o processuale (i mezzi istruttori richiesti), potenzialmente idonei a condurre ad una diversa decisione (Cass. 23 febbraio 2002 n. 2656). Questa potenzialità, in assenza dell'adeguata critica del giudicante, delineando la mancanza della necessità, costituisce la decisività richiesta dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., per integrare il difetto di motivazione. In questo quadro, ove (attraverso consulenza tecnica di parte o scritti defensionali o certificazioni) siano formulate censure al parere del consulente tecnico d'ufficio precedentemente acquisito, il giudice di merito che, aderendo al predetto parere, ritenga non decisivi i rilievi, ha il fondamentale obbligo di esporne (ed in forma adeguata) le ragioni, non solo per dare doverosa risposta (anche ex art. 112 cod. proc. civ.) a colui che abbia proposta una domanda (e tale è anche la richiesta presupposta dalle predette censure), bensì al fine di escludere la presenza di elementi di segno contrario all'adottata decisione (e che potrebbero discendere anche da fattori sopravvenuti alla stessa indagine tecnica, giuridicamente rilevanti per l'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.), ed in tal modo esprimere la necessità che giustifica la sentenza. Per rilevare l'inadempimento di questo obbligo del giudice, è tuttavia necessario che gli elementi evidenziati in sede di merito siano, con lo stesso ricorso, adeguatamente descritti (Cass. 11 ottobre 1995 n. 10611), nel loro 6 contenuto e nella loro potenziale idoneità a condurre ad una diversa decisione. arebbe Nel caso in esame, il giudice di merito non ha dato adempimento al predetto obbligo. Censurando questo inadempimento, il ricorrente non ha tuttavia indicato le censure e gli elementi esposti dopo l'acquisizione del parere tecnico d'ufficio, nella loro potenziale idoneità a condurre ad una diversa decisione. Il ricorso deve essere respinto. Ed in applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nulla è da disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte respinge il ricorso e nulla dispone in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2002. Frietro Cusco Il Consigliere estensore IL PRESIDENTE Il Presidente: Juve farselle Cons. estensøre: IL CANCELLIERE use Depositak in Cancell 08186.2002 CANCELLIERE 7