Cass. pen., sez. II, sentenza 14/07/2016, n. 30966
CASS
Sentenza 14 luglio 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di riesame, qualora il giudice attribuisca all'impugnazione, originariamente qualificata dal proponente come appello, l'esatto "nomen juris" di riesame, il termine stabilito dall'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen. decorre dal giorno in cui l'errore è stato o avrebbe dovuto essere riconosciuto, in quanto, nelle procedure "de libertate", la deliberazione sulla correttezza della qualificazione giuridica attribuita dalla parte al gravame può avvenire solo nel momento in cui il giudice deve pronunciarsi sull'impugnazione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 14/07/2016, n. 30966
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30966
    Data del deposito : 14 luglio 2016

    Testo completo