Sentenza 14 luglio 2016
Massime • 1
In tema di riesame, qualora il giudice attribuisca all'impugnazione, originariamente qualificata dal proponente come appello, l'esatto "nomen juris" di riesame, il termine stabilito dall'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen. decorre dal giorno in cui l'errore è stato o avrebbe dovuto essere riconosciuto, in quanto, nelle procedure "de libertate", la deliberazione sulla correttezza della qualificazione giuridica attribuita dalla parte al gravame può avvenire solo nel momento in cui il giudice deve pronunciarsi sull'impugnazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/07/2016, n. 30966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30966 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2016 |
Testo completo
30 9 6 6/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14/07/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1342/2016 FRANCO FIANDANESE - Presidente REGISTRO GENERALE N. 18762/2016 MARGHERITA TADDEI PIERCAMILLO DAVIGO Rel. Consigliere - IGNAZIO PARDO GIOVANNI ARIOLLI Motivazione Semplificata ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UN AR IU nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 16/02/2016 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA sentita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
sentite le conclusioni del PG ALFREDO POMPEO VIOLA che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore avv. Gabriele Celesti che ha insistito nel ricorso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Il Tribunale della libertà di CATANIA, con ordinanza in data 16/02/2016, rigettava l'istanza di riesame proposta da UN AR IU, confermando l'ordinanza del GIP del Tribunale di Catania in data 4-1-2016, che aveva applicato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere ritenendo eccezionali le esigenze cautelari che giustificavano la rinnovazione di misura precedentemente dichiarata inefficace. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge con riferimento al mancato rispetto dei termini perentori previsti per la procedura ex art. 309 cod.proc.pen a seguito della riqualificazione dell'impugnazione operata dal giudice del riesame;
- violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della misura di cui all'art. 275 bis cod. proc.pen. avuto riguardo alla confessione resa ed all'assenza di precedenti;
violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta esistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto deve farsi applicazione del principio secondo cui in tema di riesame, qualora il giudice attribuisca all'impugnazione, originariamente qualificata dal proponente come appello, l'esatto "nomen juris" di riesame, il termine stabilito dall'art. 309 comma decimo cod. proc. pen. decorre dal giorno in cui l'errore è stato o avrebbe dovuto essere riconosciuto e ciò perché nelle procedure "de libertate" la deliberazione sulla correttezza della qualificazione giuridica attribuita dalla parte al gravame può avvenire solo nel momento in cui il giudice deve pronunciarsi sull'impugnazione ( Sez. 2, n. 42146 del 19/11/2010, Rv. 248921). L'applicazione del suddetto principio esclude la sussistenza delle lamentate nullità posto che la decisione veniva assunta dal Tribunale del riesame all'udienza del 16-2-2016, il dispositivo depositato il successivo 18-2-2016 e la motivazione dell'ordinanza il 15 marzo 2016 e così con il rispetto di tutti i termini previsti dall'art. 309 cod.proc.pen.. Quanto alla mancata trasmissione degli atti la stessa è doglianza che non può essere dedotta dalla stessa parte che vi ha dato causa a seguito della errata qualificazione dell'impugnazione avanzata quale appello ex art. 310 cod.proc.pen.. Gli altri motivi sono parimenti inammissibili;
ed infatti il giudice del riesame di Catania ha fornito specifiche ed adeguate argomentazioni per giustificare l'applicazione della custodia carceraria e l'attualità di eccezionali esigenze cautelari poiché oltre ad avere descritto la particolare gravità dei fatti commessi dall'indagato e costituiti da rapine che permettevano profitti illeciti di oltre un milione e mezzo di euro e da altro allarmante episodio di sequestro di persona a scopo di estorsione all'esito del quale il Muntone si appropriava unitamente ai correi della rilevante somma di euro 60.000, si faceva correttamente riferimento, a pagina 6 dell'ordinanza gravata da ricorso, a fatti specifici come la reiterazione delle condotte in un breve arco temporale, l'utilizzo di armi, la professionalità delle azioni criminose, la presenza di correi non individuati, la confessione solo parziale resa senza indicare i coindagati allo stato ancora ignoti e la particolare consistenza del bottino, tali da dovere ritenere eccezionali le esigenze cautelari del caso in esame. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma,che si ritiene equa, di euro 1.500,00 a favore della cassa delle ammende. Copia del presente provvedimento deve essere trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario, affinché provveda a quanto previsto dall'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p. zu
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 alla cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso il 14/07/2016 Il Consigliere Estensore Il Presidente FRANCO FIANDANESE IGNAZIO PARDO franco fandring DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 20 LUG 2016 IL CANCELLIERE N E R S Claudia Pianelli P E U T S R O C *