Sentenza 20 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/2003, n. 2596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2596 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
ITALIANA NG GAU DICE DI P ACE) PENTE DA FONDATION REPUBBLICA R 4 P L. 21-11-1991, N.371 DAGOGENOLLO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 6 03 SEZI ZA CIVILESEZIONE 02- civile Composta dagli Ill.mɔ gg i MagistraMagistrati R.G.N. 14640/9! Dott. Vittorio COVA - Presidente 15455/99 Consigliere Dott. Ugo FAVARA 18412/99 Rel. Consigliere Col . Renato PERCONTE LICATESE Cron. 5953 Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Rep. Dott. Donato CALABRESE Ud. 26/06/02 ta pronunciato la sequente SENTENZA sul ricorso proposto da: CER CONSORZIO EMILIANO ROMAGNOLO, in persona del legale rapp.te e presidente p.t. Carlo Mitra, domiciliato in CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difegoROMA presso dagli avvocati PASQUALE АЗБАТЕ, ROBERTO MARIA BISCEGLIA, MARGHERITA ABBATE QUAGLIERI, giusta delega in atti;
:
- ricorrente -
contro
SPA AURORA ASSICURAZIONI, con sedc logale e direzione genrale in Milano, incorporante per fusione la S,p,A. 2002 SIAD Assicurazioni Societȧ I Laliana Assicurazioni 1440 Dazni, in persona del suo Legale rappresentante avv. Antonio Arbia, nella qualità di vice Presidente ed Amministratore Degato, elettivamente domiciliato in ROMA PZA UGO DA COMO 9, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MARIA MASULLO, difeso dall'avvocato ANTONIO PASSERO, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
EDERA SCARL, RIVOLTA LIPPO MARISA, COMUNE S GIUSEPPE VESUVIANO, NUOVA TIRRENA SPA;
- intimati -
e sul 2° ricorso n° 15455/99 proposto da: VESUVIANO, in persona del COMUNE DI SAN GIUSEPPE Sindaco p.t. dott. Ivan Pasquale Casillo, elettivamente demiciliato in ROMA VIA DI SANTA MARTA MAGGIORE 1, difeso dall'avvocato ERNESTO PROCACCINI, giusta delega in atti;
- ricorrente подсле сontro CER CS EMILIANO ROMAGNOLO, RIVOLTA LIPPO MARISA, EDERA SCARL: intimati - °e sul 3° ricorso n' 18412/99 proposto da: COOP EDERA SRL, ir persona del legale rappresentante sig. Dvid Scotti, eleLLivamente domiciliato in ROMA VLE ANGELICO 38, presso lo studio dell'avvocato LUIGI 2 NAPOLITANO, che lo difende unitamente all'avvocato VITO BISCEGLIA, giusta delege in atti;
ricorrente nonchè
contro
ROMAGNOLO,SIAD ASSIC SPA, CER CS EMILIANO RIVOLTA LIPPO MARISA, COM S GIUSEPPE VESUVIANO, NUOVA TIRRENA SPA: intimati avverso la sentenza n. 769/98 del Giudice di pace di OTTAVIANO, emessa il 22/05/93, depositata il 25/05/98; RG. 122/97, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/02 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore T Generale Dott. Raffacio CENICCOLA che ha concluso per 1 il rigetto del ricorso principale, asscrbimento dei ricorsi incidentali condizionati. 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Rivolta Lippo Marisa, premesso che la propria auto era rimasta danneggiata in un incidente stradale avvenu- to il 31 dicembre 1996 neila Via Lavinaio di San Giusep- pe Vesuviano, allorché era finita in una serie di buche non segnalate e non visibili perché piene d'acqua a cau- sa della pioggia, conveniva il Comune innanzi al giudice di pace di Ottaviano, per sentirlo condannare al risar- cimento del damo. il convenuto chiedeva e otteneva di chiamare in cau- sa il Consorzio Emiliano Romagnolo (C.E.R.), quale im- presa esecutrice dei lavori di metanizzazione nella zona interessata dall'incidente, nonché la società per azioni Nuova Tirrena, presso la quale era assicurate per il ri- fr schio in questione. I l Consorzio, d sua volta, eccepiva che lavori erano stati esequiti dalla consorziata Cooperativa Ede- ra che chiamava perciò in causa. Quest'ultima, infine, chiamava in causa la società per azioni SIAD Assicuraziori, assicuratrice della pro- pria responsabilità civile. Con sentenza n.769 del 25 maggio 1998, il giudice a- dito ha ritenuto la responsabilità concorrente e parita ria del Consorzio appaltatore e del Comune appallante, 4 quest'ultimo perché tenuto alla vigilanza sull'ese- cuzione delle opere;
ha condannato il Comune a un risar- cimento di lire 500.000, oltre agli interessi dal fatto;
in forza del patto di manleva, contenuto nell'art. 8 del cortratto di appalto, ha condannato il Consorzio a riva- lere i Comune del risarcimento da quest'ultimo dovuta all'attrice; ha rigettato la domanda proposta dal Con- sorzio contro la Cooperativa Edera, ritenuta estranea ai lavori eseguiti in quel tratto di strada;
ha rigettato infine la domanda di garanzia proposta dalla Cooperative contro la SIAD e dal Comune contro la società Nuova Tir- rena. Per la cassazione di taie sentenza ricorre il Con- sorzio, sulla base di tre motivi. Resistono con controricorso la società por azioni Aurora Assicurazioni, che ha incorporato la SIAD, il Co- mune e la Cooperativa Edera, questi ultimi due proponen- do anche un ricorso incidentale condizionato. Le altre parti intimate non hanno svolto difese. Il Consorzio e il Comune harno depositato una memo- ria. MOTIVI DELLA DECISIONE 5 E' preliminare, ai sensi dell'art.335 C.F.C., le ri- unione dei ricorsi. Col primo motivo, denunciando la violazione del- l'art.116 2° comma C.p.c. e insufficiente motivazione su un punto decisivo, il Consorzio sostiene che a torto è stata rigettata la sua domanda di rivalsa contro la Co- operativa Edera, perché non provata. Così argomentando, il giudice di pace ha trascurato che la chiamata in cau- Sa non ha mai contestato i fatti e i documenti prodotti dal chiamante, ma, quale esecutrice dei lavori, ha solo negato il fondamento della domanda introdotta dalla par- te attrice. Col secondo motivo, il Consorzio, denunciando la violazione dell'art. 112 C.p.c., lamenta di essere stato condannato a rimborsare al Comune non solo l'importo del risarcimento e le spese processuali, ma anche le spese del precetto, sebbene queste ultime non abbiano mai for- mato oggetto della domanda di rivalsa del Comune. Col terzo mezzo il ricorrente principale, denunciando la violazione del principio di corrispondenza tra la mo- tivazione 슨 il dispositivo, rileva che il giudice di pace, pur avendo, nella motivazione, affermato la cor- responsabilità, al cinquanta per cento ciascuno, del Co- mune e del Consorzio, ha poi, nel dispositivo, con- dannalo il Consorzio a rivalere il primo dell'intero, invece che della metà di quanto dovuto alla parte attri- ce a titolo di risarcimento del danno. Avrebbe dovuto, invece, condannare il Comune e Consorzio ciascuno al risarcimento del cinquarta per cento in Favore della parte attrice e poi, in base agli obblighi contrattuali tra il Comune e il Consorzio ē agli obblighi consortili tra il Consorzio e la Coopera- т tiva Edera, condamnere l'Edera a rivalere il Consorzio e questo a rivalere il Comune del cinquanta per cento che avrebbe dovuto porre a suo carico. Il Comune, nel caso di accoglimento del terzo motivo del ricorso del Consorzio, chiede, con ricorso inciden- tale condizionato, aderendo a quanto esposto nel motivo stesso, che sia confermata la pronuncia impugnata circa I'obbligo del ricorrente Consorzio di rivalere il Comune di ogni conseguenza della domanda della parte attrice. La Cooperativa Edera, a sua volta, con ricorso inci- dentale condizionato, lamenta che il giudice di pace non abbia motivato il rigetto della domanda di garanzia da essa proposta contro la SIAD, 7 La censura di cui al primo motivo del ricorso prin- cipale é infondala. Ao avviso del giudice di pace, non può essere accul- ta la domanda proposta dal Consorzio contro la Coopera- tiva Edera chiamata in causa, dal momento che, se risul- ta l'assegnazione di alcuni lavori di metanizzazione, nel territorio di San Giuseppe Vesuviano, dal Consorzio stesso anche a questa sua consorziata, "non trova al- Lrettanto preciso ed incontestato riscontro che nel luo- go e nel periodo del sinistro i suddetti lavori di scavo fossero stati affidati proprio alla chiamata in causa". Rileva il Collegio che la mancata contestazione di determinate circostanze di fatto dedozte dalla
contro
- parte rientra nel contegno processuale delle parti, dal quale il giudice di erito è autorizzato a desumere ar- gomenti di prova, ai sensi dell'art. 116 2° comma C.p.c. Questo potere di trarre argomenti di prova dal com- portamento delle parti nel processo è zuttavia stretta- mente discrezionale e - 1 suo mancato usc, pertanto, non è censurabile in sede di legittimità, nemmeno sotto il profilo del difetto di motivazione, allorché i giudice abbia ritenuto di non ricorrere à tale argomento sussi- diario, ma di ricavare "aliunde" i necessari elementi di convincimer.to (Cass. 26 febbraio 1983 n.1503; 9 aprile 1900 n.2281). Peraltro il giudicante osserva che i lavori furono assegnati non alla sola Cooperativa Edera, ma anche ad altre due consorziate (le Cooperative "Tris 81" 2 "Michelangelo"), e, valutando il contenuto del verbale di assegnazione, ritiene, co giudizio insindacabile, non sufficientemente provato che alla Cooperativa Edera fosse stato assegnato proprio il tronco di lavori in cui si è verificato l'incidente. Anche il terzo motivo è infondato. Il giudice di pace, affermata (evidentemente nei so- li rapporti interni) la ccrresponsabilità del Comune e del Consorzio nella misura del cinquanta per cento cia- Scuno, condanna a risarcire tutto il danno alla parte danneggiata soltanto il Comune e poi il Consorzio a ri- valere il Comune per l'intero. Spiega proposito che, in base al patto di manleva sancito nell'art. 8 del con- tratto di concessione, il Consorzio "risponde direttam- nete dei danni a le persone e cose, verso (...) i terzi () comunque provocati nell'esecuzione dell'opera, re- stando à suo completo ed esclusivo carico qualsiasi ri- sarcimento, senza ciritto di rivalsa nei confronti del 9 Comune" ond'è che detto Consorzio dovrà rivalere il Comune di "tutte le somme" che quest'ultimo dovrà pagare alla parte attrice. Ciò perché, non manca di sottolineare il giudicante, i patto di manleva in discorso pone a carico del malle- vadore l'obbligo di sollevare l'amministrazione appal- Cante dalle conseguenze del fatto dannoso lesivo del di- ritto del terzo, trasferendone sullo stesso Consorzio l'intero onere economico. La rivalsa viene quindi motivatamente riconosciuta per l'intero risarcimento e non, come avrebbe voluto al ricorrente, solo per la metà del danno, corrispondente alla colpa concorsuale del Consorzio. Se questa è la "ratio decidendi", peraltro non spe- cificamente corsurata dal ricorrente, è da rilevare, in primo luogo, 'assenza di ogni contraddizione tra la mo- tivazione, che è di rivalsa per l'intero, e il disposi- tivo, che provvede in conformità. In secondo luogo, essenco stata decisa la causa se- condo equità (art. 113 2° comma C.p.c.), è vano prospet- tare altre possibili soluzioni, giuridiche o equitative che siano, sia perché la violazione di norme di diritto (sostanziale) non è deducibile in un giudizio che ne 10 prescinde, sia perché il criterio equitativo adotta- to nel caso concreto è incensurabile. Il secondo motivo è invece fondato. Il Comune chiese a condanna del Consorzio 'alla ri- fusione in suo favore di tutto quanto condannato a paga- re in forza della sentenza" ¦emessa contro il Comune stesso a profitto dell'attrice). Il giudice di pace invece, dopo aver condannato il Comune a pagare alla Rivolta Lippo lire 500.000, oltre agli interessi legali dal fatto e alle spese processuali (liquidate in complessive lire 950.000), ha condannato il Consorzio a rivalere il Comune non solo di questi due importi, direttamente dovuti "in forza della sentenza", ma altresì delle spese di precetto, nascenti da un tito- lo diverso, ulteriore e peraltro solo eventuale, preli- minare all'esecuzione (il precetto), e dunque in defini- tiva estraree allo stesso rapporto di manleva. Assorbente è comunque il denunciato vizio di ultra- petizione, che comporta la cassazione senza rinvio del relativo capo di pronuncia. Il ricorso incidentale del Comune, stante il riget- to del terzo motivo del ricorso del Consorzio, resta as- sorbito. 11 Analogc assorbimento va pronunciato nei confronti del ricorso incidentale della Cooperativa Edera, non ri- levando l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale del Consorzio, che viene ad incidere solc sul rapporto tra il Consorzio stesso e il Comune. Soccorrono giusti motivi di compensazione delle spe- se del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il primo e il terzo motivo del ricorso del Consorzio Emiliano Romagnolo;
accoglie il secondo motivo dello stesso ricorso;
cassa senza rinvio la condanna del C.E. R. alle spese di precetto;
dichiara assorbiti i ricorsi incidentali condiziona- ti del Comune di San Giuseppe Vesuviano e della Coopera- tiva Edera;
compensa le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso a Roma, addi 26 giugno 2002. IL GLIERE EST. IL PRESIDENTE Vi sViton's fuvaДига. миве как DEPOSITATO IN CANCELLERIA 20 FEB. 2003 ALCANCE ERE C floceng tista IL CANCELLIERE 01 12 Oggi CE TA