Sentenza 19 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/05/2023, n. 21468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21468 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2023 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LL NT nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 03/06/2022 del tribunale di Cassino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Raffaele Piccirillo che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 3 giugno 2022, il tribunale di Cassino condannava LL NT in ordine al reato di cui all'art. 68 comma 1 del DPR 309/90. 2. Avverso la predetta ordinanza LL NT, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando cinque motivi di impugnazione.
3. Deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in quanto il termine per la movimentazione dei registri dei farmaci non corrisponderebbe a 48 ore come sostenuto da un teste.esaminato bensì a 30 giorni, alla luce dell'art. 4 del DM 20 aprile 1976, cui lo stesso teste avrebbe fatto riferimento. Pertanto, la prescrizione mostrata dall'imputato agli operanti - del 14.7.2016 - ben poteva ancora essere registrata così eliminando ogni discrasia.
4. Con il secondo motivo rappresenta la violazione dell'art. 68 del DPR 309/90 in relazione all'art. 10 L. 15.3.2010 n. 38, che ha aggiunto al predetto art 68 il comma 1 bis. Nel caso in esame, il ritardo nella contabilizzazione dei farmaci configurerebbe una mera irregolarità formale, priva di offensività rispetto al bene giuridico tutelato. In proposito, si evidenzia che l'art. 10 della L. 38/2010 avrebbe depenalizzato la violazione di normativa sugli stupefacenti stabilendo che per le irregolarità formali inerenti la regolamentazione sulla tenuta dei registri si applicherebbe una sanzione amministrativa.
5. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 68 comma 1 e 1 bis del DPR 309/90, sussistendo, rispetto ai predetti commi, un concorso apparente di norme. In particolare, essendovi stata per lo stesso fatto una sanzione amministrativa non si potrebbe applicare la sanzione penale. Si aggiunge che occorrerebbe stabilire se vi sia un "trasporto di specialità tra la norma penale e la norma amministrativa" atteso che la discrasia tra la quantità contabile e quella reale presupporrebbe l'irregolarità formale della tenuta dei registri.
6. Con il quarto motivo contesta la mancata configurazione della fattispecie ex art. 131 bis cod. pen., 7. Con il quinto rappresenta la violazione dell'art. 159 comma 1 n. 3 cod. pen. rilevando l'intervenuta prescrizione.
8. Il primo motivo è inammissibile, in assenza della prospettata diversa determinazione dei termini di registrazione, atteso che ai sensi dell'invocato art. 60 del T.U.L.S., comma 2, «i responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle farmacie ospedaliere nonché delle aziende autorizzate al commercio all'ingrosso riportano sul registro il movimento dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, secondo le modalità indicate al comma 1 e nel termine di 48 ore dalla dispensazione». Va aggiunto, con rilevanza per questo motivo in cui si prospetta la risoluzione della questione penale alla luce della sussistenza di una prescrizione non già registrata e tuttavia ancora registrabile, che la deduzione proposta in ricorso pare fondarsi su una prescrizione che avrebbe risolto la discrasia contabile tra 20 confezioni di Gardenale da 100 mg e 22 confezioni effettivamente vendute dello stesso farmaco, senza quindi fronteggiare l'ulteriore addebito, integrante l'unico medesimo reato, riguardante una discrasia tra 49 confezioni registrate di Gardenale da 50 mg. e 50 confezioni vendute. Con difetto di specificità estrinseca del ricorso, sul punto.
9. Inammissibile è anche il secondo motivo, atteso che al riguardo questa Suprema Corte ha già stabilito che «in materia di custodia di sostanze stupefacenti, a seguito della modifica introdotta dall'art. 10, comma primo, lett. r), L. 15 marzo 2010, n. 38 - che ha aggiunto all'art. 68 d.P.R. n. 309/1990 il nuovo comma 1-"bis", secondo cui "qualora le irregolarità riscontrate siano relative a violazioni della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri di cui al comma primo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.500" - la depenalizzazione del reato di irregolare tenuta del registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti deve intendersi limitata al contesto formale della registrazione, ossia alle sole violazioni della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri, senza incidere sui fatti riguardanti il contenuto dichiarativo dei registri, ed in particolare i dati relativi alla non corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale». (Sez. 4, n. 49097 del 2013, rv. 257654; Conf. Sez. 6, n. 17058 del 2011, rv. 250063; nel medesimo senso cfr anche Sez. 4, n. 8860 del 2011, rv. 249812). 10. Quanto al terzo motivo, inerente la ritenuta sussistenza di un concorso apparente di norme, la violazione del principio del ne bis in idem e l'emersione di un rapporto di specialità, va preliminarmente esclusa la sussistenza di un concorso apparente di norme in ragione della rilevazione giurisprudenziale sulla differenza strutturale tra la condotta depenalizzata e quella penale. Peraltro, appare puramente assertiva la tesi della sussistenza di un rapporto di specialità, in assenza di espresse argomentazioni anche a confutazione delle considerazioni di cui alla sentenza impugnata per cui difetta, tra le fattispecie in questione, un rapporto di specialità per aggiunta «considerato che la mancata corrispondenza tra la quantità contabile e quella reale non presuppone necessariamente l'irregolarità formale della tenuta dei registri». Con riguardo alla dedotta violazione del divieto di bis in idem, manca innanzitutto la deduzione e allegazione della prova dell'irrogazione al ricorrente della previa sanzione amministrativa. Va aggiunto che questa Corte in proposito ha già stabilito che "è manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 68 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sollevata in riferimento agli artt. 117 Cost. e 6 CEDU, giacché il comma primo ed il comma primo bis del citato art. 68 sanzionano condotte diverse, rilevanti in sede, rispettivamente, penale ed amministrativa, di talché non è configurabile alcuna violazione del principio giuridico del ne bis in idem nel caso in cui la condanna penale intervenga successivamente all'applicazione della sanzione amministrativa" (Sez. 4, n. 9168 del 2015, rv. 262445). 11. Inammissibile è anche il motivo quarto, in tema di prescrizione. Alla luce di quanto riportato in sentenza risulta, in assenza di contestazioni al riguardo, che aperto il dibattimento, il procedimento fu dichiarato sospeso, a più riprese, dal 13.5.21 al 3.6.2022 , pari a 386 giorni, a seguito di "richiesta della Difesa", con contestuale dichiarazione della sospensione della prescrizione. Si tratta quindi di rinvii disposti non per impedimento del difensore o dell'imputato ( di cui all'invocato art. 159 comma 1 n. 3 cod. pen.) ma su richiesta del primo, per cui trova applicazione il principio secondo il quale "qualora il giudice, su richiesta del difensore, accordi un rinvio della udienza, pur in mancanza delle condizioni che integrano un legittimo impedimento per concorrente impegno professionale di detto difensore, il corso della prescrizione è sospeso per tutto il periodo del differimento, discrezionalmente determinato dal giudice avuto riguardo alle esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, ai diritti e alle facoltà delle parti coinvolte nel processo e ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdizione, non trovando applicazione i limiti di durata previsti dall'art. 159, comma primo, n. 3 c.p". (Sez. 3, n. 19687 del 2018, rv. 273057; Conf. Sez. 4, n. 20395 del 2021, rv. 281243). Pertanto calcolato il quinquennio di durata ordinaria della prescrizione, comprensiva della intervenuta interruzione, e aggiunti i 386 giorni di durata della sospensione, il termine di maturazione della prescrizione medesima non risultava decorso al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado. 12. Non manifestamente infondato è invece il quinto motivo, atteso che il punto della speciale tenuità del fatto, al di là della proposizione o meno della questione da parte della difesa, è stato analizzato dalla corte ma con motivazione del tutto assertiva quanto illogica, siccome circoscritta ad una ritenuta esclusione del reato dall'ambito di una possibile ridotta offensività che appare fondata sulla essenza stessa della contravvenzione, in mancanza di ogni doverosa analisi del caso concreto e dei profili soggettivi. In proposito, va ricordato che in ordine all'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., con sufficiente indicazione degli elementi ritenuti rilevanti (cfr. Sez. 6 - , n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647 - 01 Milone). Consegue che deve dichiararsi - d'ufficio - l'intervenuta estinzione del reato, atteso che l'inammissibilità degli altri motivi di ricorso come sopra illustrata non consente una più favorevole declaratoria di non punibilità per ragioni di merito ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen. 13. Si impone quindi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta maturazione del termine di prescrizione.
P.Q.M.
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