Sentenza 20 ottobre 2017
Massime • 1
In tema di violazioni paesaggistiche, l'estinzione di reati contravvenzionali prevista dalle norme urbanistiche vigenti per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non si applica al reato di cui all'art. 181, comma 1, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, atteso che l'art. 45, comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, si riferisce ai soli reati contravvenzionali previsti dal medesimo d.P.R. n. 380 del 2001 in cui sono contemplate le ipotesi suscettibili di sanatoria, quali gli interventi in assenza di permesso di costuire o in difformità da esso.
Commentari • 2
- 1. Il ristretto ambito di applicazione della sanatoria per “doppia conformità” di cui all’art. 36 d.p.r. 380/2001 di Luca RamacciLuca Ramacci · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Il presente lavoro prende in esame la procedura di sanatoria degli abusi edilizi “formali” considerandone le caratteristiche e l'ambito di operatività così come delineato dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità, i cui interventi si sono spesso resi necessari a causa di distorte prassi finalizzate la recupero di interventi abusivi che secondo una corretta lettura dell'art. 36 d.P.R. 380\2001 sarebbero, invece non sanabili. Viene posto in evidenza come, in realtà, la disposizione in esame abbia un'applicazione molto limitata e come siano conseguentemente limitati gli effetti estintivi delle contravvenzioni urbanistiche previsti dall'art. 45 del d.P.R. 380\01. Sommario: 1. …
Leggi di più… - 2. Il ristretto ambito di applicazione della sanatoria per “doppia conformità” di cui all’art. 36 d.p.r. 380/2001 di Luca RamacciLuca Ramacci · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Il presente lavoro prende in esame la procedura di sanatoria degli abusi edilizi “formali” considerandone le caratteristiche e l'ambito di operatività così come delineato dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità, i cui interventi si sono spesso resi necessari a causa di distorte prassi finalizzate la recupero di interventi abusivi che secondo una corretta lettura dell'art. 36 d.P.R. 380\2001 sarebbero, invece non sanabili. Viene posto in evidenza come, in realtà, la disposizione in esame abbia un'applicazione molto limitata e come siano conseguentemente limitati gli effetti estintivi delle contravvenzioni urbanistiche previsti dall'art. 45 del d.P.R. 380\01. Sommario: 1. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 20/10/2017, n. 11254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11254 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2017 |
Testo completo
1 1254-18 IN CALCE REPUBBLICA ITALIANA ANNOTAZIONE In nome del Popolo Italiano... LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO Composta da: DEL 20/10/2017- ALDO CAVALLO Presidente Sent. n. sez.. 21781/2017 VITO DI NICOLA Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE LUCA RAMACCI N.22826/2017 ANDREA GENTILI ALESSIO SCARCELLA Motivazione Semplificata: ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: IN NI nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 12/01/2017 della CORTE APPELLO di POTENZA dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VITO DI NICOLA;
N. 22826-2017 (123) RITENUTO IN FATTO 1. È impugnata la sentenza con la quale la corte di appello di Potenza, in riforma della pronuncia emessa dal tribunale di Matera, ha dichiarato, per quanto qui interessa, non doversi procedere nei confronti dei ricorrenti in ordine ai reati urbanistici loro rispettivamente ascritti ai capi a), b) e d) della rubrica perché estinti per concessione del permesso di costruire in sanatoria, riducendo, per l'effetto, la pena inflitta in ordine al capo c), per il reato paesaggistico (di cui all'articolo 181, comma 1, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 perché, in concorso tra loro, realizzavano le opere abusive in assenza del prescritto nullaosta i fini paesaggistici), a giorni venti di arresto ed euro 40.000 di ammenda nei confronti di AN RA e a giorni quindici di arresto ed euro 35.000 di ammenda ciascuno per i restanti ricorrenti (ET FI ed RE UC).
2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza, i ricorrenti articolano, tramite il comune difensore, due motivi di impugnazione, corredati da memoria depositata in data 21 settembre 2017, con i quali deducono: 1) l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 181, commi 1, 1-ter e 1-quater del decreto legislativo n. 42 del 2004 (articolo 606, comma 1, lettere b), del codice di procedura penale), sul rilievo che le opere realizzate dovevano ritenersi assentibili ab origine e, in considerazione del rilascio del permesso di costruire in sanatoria, compatibili con il paesaggio, con la conseguenza che la causa estintiva avrebbe dovuto estendersi anche al reato paesaggistico per essere le opere pienamente rispettose dei relativi vincoli;
2) l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale per violazione degli articoli 157 e 158 del codice penale (articolo 606, comma 1, lettere b), del codice di procedura penale), sul rilievo che il reato paesaggistico doveva comunque ritenersi estinto per prescrizione essendo stata la permanenza interrotta con il completamento delle opere, il cui accertamento risaliva al 20 novembre 2006 e, pertanto, ampiamente maturata alla data di emanazione della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato sulla base del secondo motivo.
3.1. Il primo motivo è infatti manifestamente infondato perché, in tema di reati urbanistici, sulla base della chiara esplicitazione normativa, l'estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, conseguente al rilascio del permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, d.p.r. n. giugno 2001, n. 380, non si applica al reato contravvenzionale di cui all'articolo 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, atteso che il citato articolo 45, comma 3, d.p.r. n. 380 del 2001 nello stabilire che il rilascio in sanatoria del permesso di costruire "estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti", non può che riferirsi alle violazioni della stessa legge, in cui sono contemplate le ipotesi tipiche suscettibili di sanatoria che l'articolo 36, comma 1, d.p.r. n. 380 del 2001 individua negli interventi realizzati in assenza del permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività, nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 1, o in difformità da essa, sempre che sussista il requisito della doppia conformità ossia che l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. 3.2. È invece fondato il secondo motivo di impugnazione, avendo la Corte ven lucana correttamente affermato che la contravvenzione paesaggistica rientra nel novero dei reati permanenti ma ha erroneamente concluso che la condotta antigiuridica, in assenza di sequestro delle opere, prosegue fino alla sentenza di condanna di primo grado, non essendo le opere in oggetto suscettibili di autorizzazione o sanatoria postuma. Nel pervenire a tale ultima conclusione, tuttavia, la Corte di appello non si è attenuta al principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il reato di cui all'articolo 181, comma primo, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, qualora sia realizzato attraverso una condotta che si protrae nel tempo, come nel caso di realizzazione di opere edilizie in zona sottoposta a vincolo, ha natura permanente e si consuma con l'esaurimento totale dell'attività o con la cessazione della condotta per qualsiasi motivo (per tutte, Sez. 3, n. 24690 del 18/02/2015, Mancini, Rv. 263926) cosicché, nel caso, come quello in esame, di rilascio del permesso di costruire in sanatoria, la condotta antigiuridica deve ritenersi cessata quantomeno al momento del rilascio del titolo abilitativo, il quale certifica che il realizzato è conforme a quanto poteva essere assentito al momento dell'esecuzione e a quanto assentibile al momento del rilascio. Risulta che il permesso di costruire era stato rilasciato in data 12 aprile 2010 sicché, anche a non voler considerare che la condotta antigiuridica sia cessata in precedenza, il reato paesaggistico era comunque ampiamente prescritto alla data della pronuncia (12 gennaio 2017) della sentenza di secondo grado. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio per prescrizione e non occorre revocare l'ordine di rimessione in pristino, essendo stato detto ordine già eliminato con la sentenza impugnata. 2
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il residuo reato di cui al capo c) è estinto per prescrizione. Così deciso il 20/10/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Cavallo Vito Di Nicola nto clicore ITATA LERIA 13 MAR. 2018 Giddiziario Diana UBALDI 3 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UNIFICATO сом20 Corte Supreme di lottosione - Sez. Tersa pendle. endinanse 4053674/18 del 25/10/2018 a depositate il 29/11/2018. "Dispone le correzione dell'errore materiale del dispositivo del muolo delle pubblice adieuse del 20/10/2017 procedimento revers 22826/17, ricorrente RA IS, FI TO r.g. e luccaro Offredo, nonche del dispositivo delle sentence е di queste Corte in. 1254/2018, uel senso che in luogo delle parole "perchè il residuo resto di wie al capo c) é estruto" تو devous inserirsi le parole "ferché i residui resti di ani ai ai capi c) ed e) soles estiuti". Роша, 17 DIC 2018 IL DIRETTORE RobertoThe Tarshin S E T