Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2001, n. 4798
CASS
Sentenza 2 aprile 2001

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In tema di atti esecutivi la figura dell'inesistenza giuridica, risponde ad una forma di invalidità contrassegnata dalla mancanza di elementi indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto. L'indicata forma di invalidità è sottratta alla regola della sanatoria per difetto di opposizione ed a prescindere dal rilievo d'ufficio, è denunciabile dalla parte a mezzo di opposizione ai successivi atti esecutivi che presuppongono l'atto invalido, in virtù del principio della propagazione delle nullità degli atti processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2001, n. 4798
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4798
    Data del deposito : 2 aprile 2001

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