Sentenza 2 aprile 2001
Massime • 1
In tema di atti esecutivi la figura dell'inesistenza giuridica, risponde ad una forma di invalidità contrassegnata dalla mancanza di elementi indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto. L'indicata forma di invalidità è sottratta alla regola della sanatoria per difetto di opposizione ed a prescindere dal rilievo d'ufficio, è denunciabile dalla parte a mezzo di opposizione ai successivi atti esecutivi che presuppongono l'atto invalido, in virtù del principio della propagazione delle nullità degli atti processuali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2001, n. 4798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4798 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Presidente -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - rel. Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AT TT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 7, presso lo studio dell'avvocato ISACCHI MARIO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO VILLAGGIO LOSIO, in persona dell'Amministratore pro- tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 259, presso lo studio dell'avvocato BUONO GIOVANNI, che lo difende unitamente all'avvocato PIRODDI PIERO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
CE RA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1585/97 della Corte d'Appello di TORINO Sezione II CIVILE emessa il 28/11/1997, depositata il 23/12/97;
RG.289//95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/11/00 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 24.6.1993 AT VI conveniva innanzi al tribunale di Acqui Terme il condominio Villaggio Losio, in persona dell'amministratore PE IA, e quest'ultimo in proprio, chiedendo la declaratoria di nullità del trasferimento dei beni immobili pignorati in suo danno, disposto in favore del condominio in persona dell'amministratore dal giudice dell'esecuzione con decreto 12.11.1991. A sostegno della domanda deduceva che il condominio era privo di autonomia (essendo le parti comuni che lo costituiscono un semplice accessorio della proprietà dei singoli condomini) e che inoltre l'amministratore non aveva agito in forza di procura notarile rilasciata da ciascun condomino, bensì di deliberazione assembleare assunta con la presenza di un numero di condomini rappresentante 676,054 millesimi.
I convenuti, costituitisi in giudizio, deducevano che 1) la domanda era inammissibile (in quanto l'unico mezzo per fare valere i vizi del decreto era l'opposizione agli atti esecutivi); 2) l'attore era privo di interesse ad agire (in quanto gli immobili, stimati lire 28.000.000, erano stati aggiudicati per lire 69.000.000); 3) legittimati a fare valere eventuali vizi del trasferimento erano i condomini assenti o dissenzienti.
Il tribunale dichiarava la domanda inammissibile sull'assorbente rilievo che i vizi del decreto di trasferimento dovevano essere fatti valere con l'opposizione agli atti esecutivi ed il rigetto veniva confermato, su gravame del AT, dalla corte di appello di Torino con sentenza resa il 28.11.1997. Richiamata la giurisprudenza, secondo la quale l'opposizione agli atti esecutivi rappresenta il mezzo per fare valere vizi non soltanto formali ma anche sostanziali. la corte di merito ha ritenuto a) "l'irrilevanza del richiamo del principio giurisprudenziale, secondo cui l'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo dell'azione stessa ed investe la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto o dei singoli atti di esecuzione, senza riguardare il potere dell'istante di agire in executivis"; b) "l'incongruenza dell'assunto difensivo che - insistendo su un asserito vizio che, al più, determinerebbe la nullità del decreto controverso, ma non la sua inesistenza - non censura la ratio decidendi del tribunale, secondo cui, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, soltanto quando il decreto di trasferimento sia affetto da vizi che non ne comportino soltanto nullità (deducibile con opposizione agli atti esecutivi), bensì giuridica inesistenza, come nel caso del difetto della sottoscrizione del giudice, deve riconoscersi al debitore, tuttora proprietario dell'immobile, la facoltà di proporre domanda di rivendicazione nei confronti dell'aggiudicatario".
Avverso tale sentenza il AT ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un solo motivo;
il condominio ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel denunciare violazione e falsa applicazione degli artt. 617 e 161 c.p.c.; omessa ed insufficiente motivazione circa punto decisivo della controversia, il ricorrente deduce che la Corte di merito ha, in definitiva, ritenuto che l'inesistenza dell'atto esecutivo, a differenza della nullità, non deve essere dedotta mediante l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., ma ha escluso che nella specie sia ravvisabile una tale forma di invalidità, sussistendo la medesima solo in caso di mancata sottoscrizione del giudice. Al contrario, vi sono altre ipotesi di inesistenza del decreto di trasferimento del giudice dell'esecuzione, sicché l'avere applicato a tale provvedimento la previsione dell'art. 161 c.p.c. importa violazione di legge ex art. 360 n. 3, c.p.c., mentre l'avere omesso di accertare la sussistenza di dette ipotesi - qui ricorrenti - concreta il vizio di omessa o insufficiente motivazione. Il motivo è infondato.
Nella giurisprudenza di questa Corte la figura dell'inesistenza giuridica corrisponde ad una forma di invalidità dell'atto esecutivo contrassegnata dalla mancanza di elementi indispensabili al raggiungimento dello scopo (Cass. 24.3.1982 n. 1882; Cass. 27.10.1995 n. 11178,in motivazione). L'indicata forma di invalidità è sottratta alla regola della sanatoria per difetto di opposizione e, a prescindere dal rilievo di ufficio, che permane per tutto il corso del procedimento, è denunciabile dalla parte a mezzo di opposizione ai successivi atti esecutivi, che presuppongono l'atto invalido, in virtù del principio della propagazione delle nullità processuali (Cass. 24.7.1993 n. 8293; Cass. 23.5.1995 n. 5624), pur nella ricostruzione del procedimento esecutivo non come sequenza di atti preordinati all'unico provvedimento finale (secondo 16 schema proprio del processo di cognizione), ma come successione di sub-procedimenti e, cioè, come serie autonome di atti preordinati a successivi provvedimenti esecutivi (Cass. 12.11.1998 n. 11430; Cass. 27.10.1995 n. 11178, specie in motivazione). La peculiarità del regime non interferisce sullo strumento processuale per fare valere l'inesistenza dell'atto nel senso che lo strumento rimane l'opposizione agli atti esecutivi. In conclusione, non soltanto la nullità, ma anche l'inesistenza giuridica dell'atto esecutivo, ove non sia dichiarata di ufficio dal giudice (nel qual caso ad opposizione è soggetto l'atto che la dichiara), può essere rilevata dalla parte a mezzo di opposizione che, siccome investe la legittimità di un atto del processo e non il diritto di procedere ad esecuzione, va qualificata, come opposizione agli atti esecutivi ed è soggetta alle relative regole (Cass. 23.5.1995 n. 5624). Nella specie, a parte che l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta non già contro il decreto di trasferimento, bensì contro il decreto di aggiudicazione, che è l'atto, con il quale avviene il trasferimento, la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che l'invalidità avrebbe dovuto essere fatta valere mediante opposizione ex art. 617 c.p.c. Restano, ovviamente, assorbite le questioni concernenti il se ricorra la dedotta inesistenza.
Il ricorso va, pertanto, rigettato con condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese 125.800 in favore del controricorrente, oltre onorari in lire 3.000.000.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Civile della Corte di Cassazione, il 24 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2001