Sentenza 20 novembre 2008
Massime • 1
Non è abnorme, ma è anzi esercizio legittimo dei poteri di legge, la sentenza con cui il G.i.p., investito di richiesta di giudizio immediato da parte dell'opponente a decreto penale, pronunci sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.. (Fattispecie di sentenza di improcedibilità per estinzione del reato a seguito di prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia del decreto penale).
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- 1. Revocatoria del decreto penale di condanna effettuato dallo stesso giudice che ha emanato il decretoAccesso limitatoSolange Manfredi · https://www.altalex.com/ · 13 luglio 2010
- 2. Abnormità, decreto penale, proscioglimento, stesso giudice, sussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 luglio 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/11/2008, n. 8838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8838 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 20/11/2008
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1282
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 43565/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL LO, nato a [...] il [...];
ER FR, nato a [...] il [...];
Imputati: art. 100 c.p., L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 21, comma 1, lett. b), e art. 30 c.p., comma 1;
avverso la sentenza del Gip. di Belluno in data 22.5.07;
Udita la relazione del Cons. Dott. MULLIRI Guicla I.;
Udito il P.M., nella persona del P.G. Dr. CIAMPOLI Luigi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. OSSERVA
1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - Con decreto penale in data 4.1.07 (dep. 26.1.07), il G.i.p. di Belluno ha condannato gli odierni ricorrenti alla pena di 680 Euro di Ammenda, ciascuno, perché ritenuti responsabili della violazione della contravvenzione specificata in epigrafe perché, in concorso tra loro, esercitavano la caccia in zona vietata, in quanto all'interno del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, abbattendo un esemplare di camoscio femmina.
In Cesiomaggiore, loc. Caselle, il 9.12.02.
Avverso tale decreto, i condannati avevano proposto opposizione chiedendo il giudizio ordinario ma, con la sentenza oggetto del presente ricorso, il G.i.p.
ritenuto che
, medio tempore, fosse maturato il termine prescrizionale, ha revocato il decreto e dichiarato la relativa causa di estinzione.
Avverso tale decisione, hanno proposto ricorso i condannati deducendo:
1) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in rel. all'art. 461 c.p.p., commi 1 e 5, e art. 464 c.p.p., commi 1 e 2, e, cioè,
violazione delle norme processuali per avere il G.i.p. emesso sentenza ex art. 129 c.p.p., pur non trovandosi nella condizione - necessaria per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p., - di poter definire il processo attraverso una pronuncia che costituisce espressione di piena giurisdizione. A tal fine, si cita la decisione della 5^ sez. della Cassazione (31.3.03 n. 10085, Grisotto, Rv. 224749) secondo cui "è abnorme la sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., pronunciata de plano dal giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di giudizio immediato da parte dell'imputato, opponente al decreto penale di condanna, in quanto il G.i.p. ha il potere di pronunciare tale sentenza allorché sia stato investito della richiesta del P.M. di emissione del decreto penale di condanna e non intenda aderirvi ma non quando, adottato il decreto penale di condanna, sia investito dell'opposizione al decreto con richiesta di giudizio immediato" 2) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza di motivazione in ordine alle ragioni per le quali, in presenza di una causa estintiva del reato, dagli atti del processo non sarebbe emersa l'evidenza per un proscioglimento nel merito;
3) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), in rel. alla L. n.157 del 1992, art. 28, per avere, cioè, disposto la confisca dell'arma sequestrata sebbene non si versasse nel caso descritto dalla norma invocata considerato che il citato art. 28, comma 2;
prescrive la confisca solo "in caso di condanna". Ciò significa, secondo il ricorrente, che la confisca de qua non è equiparabile alla confisca obbligatoria di cui al secondo comma dell'art. 240 c.p. bensì a quella facoltativa del primo comma. A supporto dell'assunto, si cita la decisione della S.C. (Sez. 3^, 1 aprile 2003, n. 15166, Filippone, rv. 224709) per la quale "la L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 30, nello stabilire che 'salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi, comporta che la sola norma applicabile in materia di confisca di armi, le quali, legittimamente detenute e portate, siano state tuttavia utilizzate per commettere reati venatori, e' quella costituita dalla citata L. n. 157 del 1992, art. 28, comma 2, in base alla quale la confisca può essere disposta solo in caso di condanna per le contravvenzioni ivi richiamate, con esclusione, quindi, dell'operatività del combinato disposto di cui all'art. 240 cpv. c.p., e della L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 6, in forza della quale può darsi luogo a confisca quando trattasi di reati concernenti le armi, anche in assenza di una pronuncia di condanna".
Concludono, pertanto, i ricorrenti invocando l'annullamento della sentenza impugnata con tutti gli effetti di legge.
2. Motivi della decisione:
Il ricorso è in parte fondato.
Preliminarmente, va riepilogato il succedersi degli eventi. Il G.i.p. ha fondato la decisione qui impugnata sul presupposto che andasse applicata la disciplina previgente (alle modifiche apportate - in tema di prescrizione - dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251) in quanto più favorevole. Non essendo, poi, intervenuti fatti interruttivi, il termine massimo di prescrizione, rispetto alla data di commissione del fatto, era decorso sin dalla data del 9.12.05 (anteriormente alla stessa emissione del decreto penale di condanna). Pertanto, sebbene, in forza dell'opposizione, egli fosse competente solo per il rinvio a giudizio, ha scelto di dichiarare la causa estintiva fondandosi su giurisprudenza della S.C. ( 33129/04) secondo cui, quando il reato risulta estinto per prescrizione, il giudice deve pronunciare sentenza ex art. 129 c.p.p. anche se il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari o all'udienza preliminare.
Con la sentenza di proscioglimento, il G.i.p. ha, però, ritenuto di disporre ugualmente la confisca dell'arma in sequestro ritenendo trattarsi di confisca obbligatoria a mente della L. n. 157 del 1992, art. 28, comma 2. Quanto al primo motivo, si osserva che correttamente il G.i.p., nell'affermare la propria competenza, fa riferimento ad una pronuncia di questa S.C. (n. Rv. 229387) che aveva posto l'accento sul "principio della immediatezza" che impone al giudice "quando il reato risulta estinto per prescrizione, di pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., anche se il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare".
La decisione, in via di principio, si attaglia al caso di specie molto più di quella evocata dai ricorrenti (Sez. 5^, 271.03, Grisotto, Rv. 224749) la cui massima è solo apparentemente in termini.
Scorrendo, infatti, la motivazione di tale ultima decisione si comprende come essa trovi la propria ragion d'essere in un'ipotesi diversa da quella in esame. Ed infatti, l'enunciazione di questa S.C., in quel caso, scaturiva dal fatto che il G.i.p. - investito della sola competenza al rinvio a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna - aveva emesso sentenza ex art. 129 c.p.p., de plano per una pronuncia nel merito e non - come nel caso in esame - per una declaratoria di estinzione del reato per sopraggiunta prescrizione. Giustamente, quindi, in quell'occasione, era stato il P.M. a dolersi della decisione e questa S.C. aveva accolto enunciando il principio di cui alla massima citata dai ricorrenti. Ovvio, infatti, che, in quell'occasione l'intempestivo "ripensamento" del G.i.p. (rispetto alla decisione di segno opposto adottata nell'accoglimento della richiesta di decreto penale di condanna) era decisamente avvenuto, nel merito, al di fuori della competenza che la norma riserva al giudice in quella fase e, per di più, alterando il principio del contraddittorio (visto che il P.M. si era visto espropriare della possibilità di interloquire sull'opposizione come invece gli sarebbe sicuramente spettato nel giudizio conseguente all'opposizione).
Al contrario, nel caso che concerne i ricorrenti, la decisione verteva sull'accertamento del sopraggiungere di una causa estintiva del reato, la prescrizione la cui declaratoria deve - e può - avvenire in ogni stato e grado del giudizio salva l'accertata esistenza di ragioni da cui "risulti evidente" che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. Diversamente, si incorrerebbe nella stessa contraddittorietà in sè (e, quindi, abnormità) evidenziata da questa Corte nella decisione citata dal G.i.p. (sez. 1^ 6.7.04, Bevilacqua, Rv. 224927) quando, nel decidere su un conflitto di competenza tra G.u.p. e Tribunale, ha affermato la competenza del primo a dichiarare la prescrizione rilevando l'illogicità di una pronuncia che, pur dando atto della prescrizione sopraggiunta, contestualmente disponga il rinvio a giudizio;
e ciò sarebbe, tra l'altro, imposto da ragioni di celerità (sicuramente perseguibili anche in osservanza del dettato costituzionale di cui all'art. 1113 comma).
Del resto, lo stesso principio era stato enunciato sin all'indomani dell'entrata in vigore del codice (Sez. 3^ Rv. 190941 e 189976) quando era stato detto che, nel caso di opposizione a decreto penale di condanna, anche il G.I.P. ha l'obbligo, se non ha già disposto il rinvio a giudizio, spogliandosi della cognizione del processo, della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, prevista dall'art. 129 c.p.p.. La formulazione letterale di tale norma ("in ogni stato e grado del processo") e la sua "ratio" (ragioni di giustizia e di economia processuale) ne rilevano, infatti, il carattere generale e ne giustificano il più ampio ambito.
Per quanto attiene al secondo motivo, non si può non rilevarne la assoluta genericità non essendo sufficiente dolersi della mancanza di un motivazione circa l'assenza dei presupposti per un proscioglimento pieno, pur in presenza di una causa estintiva, ma dovendo la doglianza precisare il profilo che il giudice avrebbe dovuto richiamare e che costituirebbe argomento decisivo per una diversa decisione.
Il terzo motivo di ricorso è, invece fondato e va accolto. Come testualmente enuncia la L. n. 157 del 1992, art. 28, comma 2, la confisca consegue solo "in caso di condanna". Tale disposizione va letta di pari passo con il disposto della citata Legge, art. 30, comma 2, che contiene l'inciso secondo cui le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi continuano ad applicarsi "salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge". Ne consegue che - come già espresso di recente proprio da questa terza sezione (11.7.07, Nones, Rv. 237225) non possono trovare applicazione ne' l'art. 240 cpv. c.p., (a meno che - ma non è questo il caso - le armi non fossero detenute legittimamente) ne' la L. n.152 del 1975, art. 6, che consentono l'irrogazione della confisca anche in presenza di formula assolutoria o, comunque, eventuale estinzione del reato.
La sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente alla confisca.
P.Q.M.
Visti gli artt. 637 e ss. c.p.p.. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2009