Sentenza 14 aprile 2003
Massime • 1
È abnorme il provvedimento del giudice, adottato nel corso del dibattimento o all'esito dello stesso, che disponga la trasmissione degli atti al PM per ulteriori indagini, trattandosi di provvedimento adottato in assenza di qualsiasi potere e al di fuori degli schemi normativi, e tale da determinare una inammissibile regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari. (Fattispecie in cui il giudice del dibattimento aveva disposto la trasmissione degli atti al PM perché procedesse al supplemento di indagini essendo emersi fatti di rilevanza penale coinvolgenti altri soggetti diversi dall'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/04/2003, n. 21707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21707 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FULGENZI Renato Presidente
Dott. DI VIRGINIO Adolfo Consigliere
Dott. COLLA Giorgio Consigliere
Dott. CONTI Giovanni Consigliere
Dott. ROTUNDO Vincenzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Trani avverso ordinanza del Tribunale in data 11/4/ 2002 in procedimento penale nei confronti di: IA SA.
Letti gli atti;
udita la relazione del Cons. Adolfo Di Virginio;
lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani avverso ordinanza in data 11/4/2002 con la quale il giudice della sezione distaccata di Barletta, in corso del giudizio nei confronti di IA SA, premesso che erano emersi "fatti di rilevanza penale coinvolgenti altri soggetti", aveva disposto "la trasmissione degli atti al pubblico ministero perché proceda al supplemento di indagine". Deduce l'abnormità del provvedimento, non essendo previsto dalla legge il potere del giudice di imporre al p.m., in fase dibattimentale, ulteriori indagini;
ne' essendo consentita una trasmissione degli atti che comporta una illegittima regressione del procedimento alla fase precedente. La difesa del IA ha depositato una breve memoria, con la quale sostiene (sulla base di argomentazioni peraltro del tutto generiche) l'infondatezza del ricorso e richiede la trattazione del ricorso in pubblica udienza:
richiesta non suscettibile di considerazione, perché il provvedimento impugnato è un'ordinanza.
IL ricorso è fondato.
Il giudice dek dibattimento non ha il potere di prescrivere al pubblico ministero nuove indagini e di spogliarsi a tale effetto del processo, avendo facoltà egli stesso, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., di assumere nuovi mezzi di prova anche d'ufficio ove ne ritenga la necessità. Nel caso in cui, poi, ravvisi in astratto elementi di colpevolezza a carico di soggetti diversi dall'imputato, tali da legittimare l'esercizio dell'azione penale anche nei loro confronti, potrà segnalare tali elementi al p.m. per le possibili indagini, senza peraltro poter declinare la propria competenza a decidere sul fatto del quale è stato investito e sulla colpevolezza della persona cui il fatto stesso è stato attribuito, indipendentemente dalla necessità dell'assunzione di nuovi mezzi di prova. Si deve pertanto ritenere abnorme il provvedimento col quale il giudice, nel corso del dibattimento o all'esito dello stesso, disponga la trasmissione degli atti al p.m. per ulteriori indagini, trattandosi di provvedimento adottato in presenza di qualsiasi potere e al di fuori degli schemi normativi;
e tale da determinare, nel contempo, una inammissibile regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari.
Ciò posto, deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata, con contestuale trasmissione degli atti al giudice che la ha emessa per l'ulteriore corso del giudizio.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Trani per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2003.
Depositato in cancelleria il 15 maggio 2003 .