Sentenza 15 dicembre 2000
Massime • 1
Ai fini del giudizio prognostico relativo alla concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza può legittimamente desumere dall'omesso risarcimento dei danni patiti dalla vittima del reato un elemento negativo di valutazione che, in relazione alla natura del reato commesso e alla sua oggettiva gravità, può essere ritenuto sintomatico del mancato ravvedimento del condannato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/12/2000, n. 6725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6725 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI MARIO Presidente del 15/12/2000
1. Dott. DUBOLINO PIETRO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MARCHESE ANTONIO " N. 7397
3. Dott. SANTACROCE GIORGIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO " N. 022138/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IA AN N. IL 24/01/1942
avverso ORDINANZA del 29/02/2000 TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SANTACROCE GIORGIO lette le conclusioni del P.G. Dr. Gianfranco Viglietta, che ha chiesto il rigetto del ricorso, con le conseguenze di legge. OSSERVA
I. Con ordinanza del 29 febbraio 2000, il tribunale di sorveglianza di Genova ammetteva IA LO al beneficio della semilibertà, ma rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale da lui proposta, sul rilievo che il condannato, nonostante la gravità del reato ascrittogli, non si era adoperato per lenire le sofferenze della vittima attraverso un congruo risarcimento del danno, dimostrando così di non aver percepito il disvalore sociale della sua azione e di non avere intenzione di rivisitare criticamente il proprio vissuto.
Ricorre per cassazione il Veneziano tramite il proprio difensore, deducendo, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, che l'ordinamento penitenziario non contempla una reiezione dell'istanza di affidamento in prova per mancato risarcimento del danno subito dalla persona offesa, non esistendo nell'art. 47 ord. pen. una specifica previsione di subordinazione della concessione del beneficio all'avvenuto ristoro dei danni;
che quando il legislatore ha subordinato la concessione di un beneficio ai ristoro dei danni lo ha detto espressamente (cfr. art. 62 n. 6 c.p. in tema di circostanze attenuanti comuni e art. 179 comma 2 c.p. in materia di riabilitazione); che nel caso di specie non Vera stata costituzione di parte civile, la persona offesa non aveva mai sottoscritto la querela e in ogni caso la stessa non era agevolmente reperibile.
Il 15 marzo 2000 lo stesso tribunale di sorveglianza di Genova rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sua precedente ordinanza di rigetto, motivando che l'avvenuto risarcimento della persona offesa (avvenuto il 10 marzo 2000) avrebbe dovuto essere prodotto nell'ambito del procedimento principale, così da consentire una verifica in contraddittorio della attendibilità della documentazione esibita.
II. Il ricorso non è fondato.
Contrariamente all'assunto del ricorrente, l'art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354 (c.d. ordinamento penitenziario) prevede espressamente, al comma settimo, che nel verbale redatto all'atto dell'affidamento in prova al servizio sociale, possa anche stabilirsi che "l'affidato si adoperi per quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare". Il che postula che nel novero degli elementi valutabili da parte del tribunale di sorveglianza ai fini della formulazione del giudizio prognostico concernente la concessione della misura dell'affidamento in prova può legittimamente entrare anche il ristoro dei danni patiti dalla vittima del reato in esecuzione, specie se, come nel caso in esame, si è in presenza di un'istanza di affidamento in prova dalla libertà.
Peraltro, anche a voler interpretare il disposto di tale norma nel senso che il ristoro dei danni costituisca una delle prescrizioni imposte all'affidato, è tuttavia il caso di osservare che il tribunale genovese ha desunto dall'omesso risarcimento del danno (almeno all'epoca della celebrazione del giudizio di sorveglianza) un elemento negativo di valutazione in relazione alla natura del reato commesso e alla sua oggettiva gravità, ritenuti sintomatici di un mancato ravvedimento del condannato.
Ne deriva che la documentazione prodotta nel contesto del procedimento incidentale relativo all'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza impugnata - costituita dalla dichiarazione del 10 marzo 2000 con cui la vittima riferisce di essere stata risarcita del danno e di aver perdonato il condannato - può essere posta a corredo di una nuova istanza di affidamento in prova e solo in quella sede, attraverso un regolare contraddittorio, essere legittimamente valutata dal tribunale di sorveglianza. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. r i g e t t a il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2001