Sentenza 17 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/06/2002, n. 8726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8726 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2002 |
Testo completo
Aula A 0 8 72 6 /02 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.24057/00 Dott. Erminio Ravagnani Presidente -Cron.23842 " Bruno Battimiello Rel. Consigliere -Rep. "1 "Antonio Lamorgese -Ud. 30.4.2002 " Florindo Minichiello -Oggetto: 11 RI ST " Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da OR EL, difesa dall'avv. Vito Mario Antifora ed elett.te dom.ta in Roma, viale Pasteur n. 5 presso l'avv. En- rico Giannubilo, come da procura speciale a margine del ri- corso ricorrente 1831
contro
- INPS, in perso- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE na del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e dife- SO, per procura speciale in calce al controricorso, dagli avv.ti Umberto Luigi Picciotto, Pilerio Spadafora, Giuseppe 1 Fabiani e Vincenza Gorga con i quali è elett.te dom.to in Ro- ma alla via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto controricorrente l'annullamento della sentenza del Tribunale di Trani n° per 1493/99 in data 16 dicembre 1999/11 gennaio 2000 (R.G. 2349/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 aprile 2002 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Vito Mario Antifora;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Domenico Iannelli, che ha concluso per l'accoglimento dott. del primo motivo del ricorso con assorbimento degli altri. 2 Svolgimento del processo Nella controversia promossa dall'assicurata indica- ta in epigrafe nei confronti dell'INPS perché fosse ac-- certato il suo diritto alla rivalutazione dell'indennità di disoccupazione ordinaria, già percepita nella misura di lire ottocento al giorno, il Tribunale di Trani giudice di rinvio dinanzi al quale la causa è stata ri- assunta dopo l'annullamento da parte di questa Corte della pronuncia di appello resa dal Tribunale di Bari ha dichiarato la nullità del ricorso introduttivo del giudizio. Il Tribunale è pervenuto a tale decisione, ritenen- do fondata l'eccezione sollevata, per la prima volta in sede di rinvio, dall'INPS circa l'omessa indicazione dei fatti sui quali la lavoratrice aveva basato la sua ri- chiesta. Tale requisito della domanda non può, ad avviso del Tribunale, ritenersi assolto con la produzione della do- cumentazione allegata dalla parte privata, trattandosi soltanto di mezzi di prova che non possono valere a Sa- nare l'originaria carenza dell'atto introduttivo del giudizio. Quest'ultima, poi, ha aggiunto il Tribunale, non può essere esclusa solo perché la domanda sia stata proposta per ottenere una condanna generica, essendo in 1 ogni caso richiesto l'adempimento dell'onere di allega- zione dei fatti costitutivi del diritto dedotto;
né la nullità può ritenersi sanata dal comportamento dell'ente previdenziale, che aveva riconosciuto di avere già paga- to l'indennità ordinaria di disoccupazione nella misura all'epoca dovuta, ed irrilevante è, ai fini dell'onere di adempimento del requisito in questione, che il mede- simo ente fosse già in possesso di tutti gli elementi relativi alla posizione assicurativa della richiedente. Avverso la sentenza del Tribunale di Trani l'assicurata ha proposto ricorso per cassazione, formu- lando tre motivi di censura. L'INPS ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente denuncia viola- zione dell'art. 394 cod. proc. civ. e nullità del proce- dimento. Deduce l'errore in cui è incorso il giudice di rinvio, il quale, anziché decidere la causa nel merito così come era stato disposto con la sentenza rescinden- te, ha preso in esame una nuova eccezione sollevata per la prima volta dall'INPS in sede di rinvio, contro la preclusione di nuove prove e nuove eccezioni in tale fa- se del processo. La censura è fondata. 2 Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di rinvio, che è un processo chiuso, tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quel- la cassata, non solo è inibito alle parti ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove ecce - zioni, ma operano le preclusioni che derivano dal giudi- cato implicito formatosi con la sentenza di cassazione, onde neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Corte Suprema, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché il loro ri- esame tende a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (cfr. fra le tante Cass. 9 febbraio 2000 n. 1437, Cass. 12 agosto 1996 n. con riferimento ad identica fattispecie, Cass:207494 e, aprile 2002 n. 5742). Nella specie, la sentenza di appello fu annullata da questa Corte, in quanto il Tribunale di Bari aveva ritenuto erroneamente la inammissibilità del gravame per un vizio della notificazione del ricorso in appello all'INPS, senza procedere alla sua rinnovazione. Detto giudice non aveva tenuto conto del principio secondo cui, la proposizione dell'appello, perfezionatasi con il deposito del relativo ricorso ai sensi dell'art. 435 3 cod. proc. civ., impedisce ogni decadenza dall'impugnazione, e l'eventuale vizio o inesistenza giuridica o di fatto della notificazione del ricorso e - del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione (ormai perfezionatasi), ma impone al giudice, che rilevi il vizio, di indicarlo all'appellante assegnandogli, previa fissazione d: un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere a notificare il ricorso con il decreto di fissazione dell'udienza. La sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 414 cod. proc. civ. in relazione al ricorso dinanzi al Pretore costituisce perciò un necessario presupposto lo- gico-giuridico della pronuncia di annullamento di questa Corte, solo il suo implicito accertamento positivo po- tendo giustificare la pronuncia rescissoria nei termini sopra riferiti: ed era, quindi, precluso al giudice di rinvio l'esame di qualsiasi questione intesa a vanifica- re l'esito di siffatto accertamento. L'accoglimento del primo motivo di ricorso determi- l'assorbimento degli altri, con i quali parte ricor- na rente ha denunciato: a) la violazione degli artt. 160 e 414, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., e vizi di motivazione (in base all'assunto della completezza del ricorso in- troduttivo del giudizio, relativamente agli elementi di identificazione della domanda ed alle deduzioni in fatto ed in diritto idonee а consentire al convenuto l'adeguato esercizio del diritto di difesa;
al rilievo dell'omesso esame delle richieste istruttorie da essa ricorrente avanzate in risposta alla eccezione di nulli- tà formulata dall'INPS; alla denuncia della contraddi- zione ravvisabile nell'affermata partecipazione dell'Istituto nel giudizio dinanzi al Tribunale, in cui, invece, l'ente era rimasto contumace); b) ancora viola- zione dell'art. 414 n.5 cod. proc. civ. e vizi di moti- vazione (in base al rilievo che all'eccepita carenza di allegazioni circa l'avvenuta percezione dell'indennità di disoccupazione il giudice del merito aveva il potere- dovere di porre rimedio dando seguito alla richiesta di ordinare all'INPS l'esibizione della documentazione, in suo possesso, concernente la posizione dell'assicurata P comunque tenendo conto delle ammissioni dello stesso Istituto in ordine alla percezione suddetta). Cassata la sentenza del Tribunale di Trani, la cau-- sa deve essere rimessa per il riesame ad altro giudice di appello, designato come in dispositivo, il quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
5 La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, as-- sorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Lecce. Così deciso, in Roma, il 30 aprile 2002 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE - ESTENSORE B Baltianwell что I / 9 D 1 S , S . O A T L T R L , A h O A ' B S L E L I P E D S D I A I N T S S G N O O E P S A M I 17810.2002 D I A E A , O D O T R E IL CANAL T I T T S R I N I A G E D L E S L * R O E D 6