Sentenza 21 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/08/2003, n. 12290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12290 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2003 |
Testo completo
REPUBF1 22 90 /0 3 IN NOME EL] A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto CONTRATTO SEZIONE SECONDA CIVILE jofটAA posta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente R.G.N. 15090/00 Cron. 26 172 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Rep. - -Rel. Consigliere Ud.14/02/03Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Dott. Emilio MALPICA ha pronunciato la seguente + SENTE NZA elettivamente domiciliato in ROMA VIA D sul ricorso proposto da: FONTO' ALBINO, PRATI FISCALI 284, presso 10 studio dell'avvocato dall'avvocato ROMANO MACRI' PIETRO COLELLA, difeso giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
IM EL BA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VASARI 4, presso lo studio dell'avvocato ELENA RUGGIERO RUBINO, difeso dall'avvocato BENITO SCHITO, giusta delega in atti;
2003
- controricorrente -
273 avverso la sentenza n. 175/99 del Giudice di pace di -1- UGENTO, depositata il 09/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/03 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito 1'Avvocato Patrizia SOLDINI per delega dell'Avv.SCHITO depositata in udienza, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 29/10/97 EL ST MI conveniva in giudizio davanti Giudice di pace di Ugento l'ing. NO TÒ per sentirlo condannare al risarcimento del danno arrecatogli dall'errore commesso nell'espletamento dell'incarico di predisporre i dati catastali di un immobile che l'attore doveva donare alla figlia. A causa di tale errore nell'atto notarile era stato indicato un bene per un altro e, per porvi rimedio, l'attore aveva dovuto provvedere alla rettifica sborsando la somma di lire 1.700.000. Il convenuto, costituitosi, eccepiva la prescrizione, per essere trascorsi oltre cinque anni dalla scoperta dell'errore, avvenuta, secondo quanto dallo stesso attore affermato, nel 1990, allorché era stata presentata la domanda di concessione edilizia. In ogni caso, l'errore era stato determinato dal comportamento dello stesso attore che, pur essendone stato richiesto, non aveva consegnato al professionista il testamento, che avrebbe consentito di effettuare l'indagine catastale in favore di MI EL ST, anziché in favore di MI EL fu IG e di evitare l'errore. Con sentenza 9/6/99 il Giudice di pace accolse la domanda condannando il convenuto a pagare all'attore, a titolo di risarcimento danno, lire 1.687.600, oltre accessori. Contro la sentenza NO TÒ ha proposto ricorso per cassazione per tre motivi. Il MI ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge (artt. 132 c.p.c.; 1668 c.c.) nonché omessa pronunzia su punto decisivo, perché la sentenza, affermando che l'azione non era prescritta perché esercitata entro un anno dalla scoperta della cattiva esecuzione dell'opera, non aveva considerato che, ai fini della decisione sull'eccezione, occorreva fare riferimento all'epoca di esecuzione dell'incarico (oltre 10 anni prima della domanda giudiziale) o, quanto meno, al 1990, epoca in cui lo stesso attore aveva affermato di avere scoperto l'errore del professionista. Col secondo motivo si denunciano vizi di motivazione per non avere la sentenza tenuto conto che l'errore commesso dal professionista nella rilevazione dei dati catastali era stato determinato dalla negligenza del cliente, che, pur essendone stato richiesto, non gli aveva fornito l'atto di provenienza, che avrebbe consentito di individuare esattamente il bene evitando l'errore. Col terzo motivo si denuncia la mancata osservanza, nella decisione sull'eccezione di prescrizione, dei principi regolatori della materia. Nessuno dei motivi merita accoglimento. L'impugnata sentenza è stata pronunziata secondo equità ai sensi del 2°comma dell'art. 113 c.p.c. (causa di valore inferiore a due milioni). Per tali sentenze le Sezioni Unite di questa Corte, con la pronunzia 9493/98, hanno fissato i limiti entro i quali esse sono impugnabili ai sensi dell'art. 111 Cost., individuandoli nella inosservanza delle norme costituzionali, delle norme comunitarie e delle norme processuali (ipotesi, quest'ultima, alla quale è riconducibile anche il vizio della motivazione 5 allorché questa manchi del tutto ovvero sia perplessa o manifestamente illogica). Nessuno di tali vizi ricorre nel caso di specie. Il primo motivo, infatti, pur denunciando l'inosservanza di una norma processuale, si sostanzia in una critica alla regola di equità posta a base della decisione, la quale, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, appare logica e convincente anche sul punto specifico della prescrizione, della cui inapplicabilità il Giudice di pace ha dato ampio conto, spiegando く perché la scoperta dell'errore non poteva collocarsi nel 1990 né in epoca precedente (l'errata indicazione del dato catastale si era, infatti, ripetuta anche nel 1993, quando con atto del medesimo notaio il MI donò alla figlia anche l'usufrutto del bene), ma doveva invece farsi risalire al 1997 (quando, cioè, dopo una nuova indagine catastale effettuata da un geometra, fu accertato l'errore e fu provveduto, sulla base della documentazione, alla rettifica con atto del medesimo notaio). Il primo motivo è, quindi, inammissibile. Parimenti inammissibile è il secondo motivo, non essendo in presenza di motivazione inesistente, illogica o perplessa. Infatti, nell'enunciare la regola di equità posta a base della decisione, il Giudice di pace ha dato anche conto del perché, essendo dovere del professionista munirsi della necessaria all'esatto svolgimentodocumentazione dell'incarico, il suo errore non poteva ritenersi giustificato dalla mancata collaborazione del cliente. Anche il terzo motivo è inammissibile, essendo denunciata l'inosservanza di norme di diritto sostanziale che non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione. Consegue il rigetto del ricorso. Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Roma, 14 febbraio 2002 L'estensore Il presidente Provantelly IL CANCELLIERE 01 Paolo Talarico Le Cozico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 21 AGO 2003 Roma TL CANCELLIERE C1 Tolerics