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Sentenza 22 giugno 2023
Sentenza 22 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/06/2023, n. 27298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27298 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da HT MA, nato il [...] in [...] 04HCOZN) avverso la sentenza del 04/07/2021 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna nei confronti di AN HT per i reati di cui agli artt. 337 e 341- bis cod. pen. e lesioni aggravate ai danni di due ufficiali di polizia giudiziaria, escludendo l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. rtf) Penale Sent. Sez. 6 Num. 27298 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 31/05/2023 pen., in ordine al reato di resistenza commesso il 10 giugno 2015 ostandovi il disposto normativo di cui al secondo comma della norma citata. 2. Con un unico motivo di ricorso il difensore dell'imputato ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 131-bis, comma 2, e 2 cod. pen., nonché 25 e 117 Cost. e 7 CEDU in quanto il Tribunale erroneamente non aveva applicato la causa di non punibilità al delitto di cui all'art. 337 cod. pen. ritenendo ostativo il disposto normativo del secondo comma introdotto con d.l. 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni con I. 8 agosto 2019, n. 77. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, come successivamente prorogato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato e ciò consente di rilevare l'intervenuta prescrizione. 2.Va premesso che il motivo di ricorso, alla luce del tenore dell'impugnazione, è limitato al capo A) concernente la resistenza a pubblico ufficiale visto che è articolato esclusivamente con riguardo al diniego della causa di non punibilità da parte della sentenza impugnata di cui si riporta testualmente, a pagina due del ricorso, la parte di motivazione concernente il delitto di cui al solo art. 337 cod. pen. 3. L'art. 131-bis, comma 2, cod. pen. è stato modificato dall'art. 16, comma 1, lett b), d.l. 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni con I. 8 agosto 2019, n. 77, ("Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica") che stabilisce che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, agli effetti dell'applicazione della causa di non punibilità prevista dal primo comma della norma citata, quando si procede per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis cod. pen. commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni. In sostanza la scelta legislativa è quella di escludere dal campo di applicazione dell'esimente alcuni reati commessi ai danni dei pubblici ufficiali, perché ritenuti meritevoli di speciale protezione. Nel caso in esame il fatto contestato all'imputato è stato commesso il 10 giugno 2015 cioè quando il testo della norma non prevedeva che il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. fosse ostativo all'applicazione della causa di non punibilità in esame, ex se, cioè a prescindere dal ricorrere degli altri presupposti. Da ciò consegue che, essendo il fatto contestato al ricorrente antecedente alla modifica legislativa, il giudice di secondo grado non poteva escludere, come avvenuto, l'art. 131-bis cod. pen. in ragione dell'odierna formulazione. 4. L'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. costituisce una causa di non punibilità in senso stretto e ha la finalità di evitare la reazione punitiva dello Stato . quando il fatto, pur essendo accertato in tutti i suoi presupposti, sia caratterizzato da un'offensività minimale che rende superflua l'applicazione della sanzione penale. Si tratta di una norma di natura sostanziale che "persegue finalità connesse ai principi di proporzione ed extrema rado, con effetti anche in tema di deflazione. Lo scopo primario è quello di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo. Proporzione e deflazione si intrecciano coerentemente" (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594). Nel caso in esame il menzionato intervento legislativo del 2019, escludendo l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. per alcuni delitti (artt. 336, 337 e 341-bis cod. pen. commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni), ne ha circoscritto l'ambito così incidendo su una norma di diritto penale sostanziale come va ritenuta una causa di non punibilità. Questa, in quanto tale, deroga a norme penali generali, con un'estensione che spetta esclusivamente alla scelta del legislatore in base a giudizi di ponderazione tra ragioni diverse e confliggenti (Corte cost., sent. n. 30 del 2021 e sent. n. 156 del 2020) cosicchè quando il suo ambito è delimitato, prevedendo titoli di reato che ne vengono esclusi, è perché il bene giuridico che essi proteggono è ritenuto meritevole di speciale protezione. Detta innovazione legislativa, quindi, incidendo su norme penali sostanziali impone l'applicazione del principio, costituzionale e convenzionale, di irretroattività della legge più sfavorevole in forza degli artt. 25, comma 2, Cost. e 7 CEDU, per come ulteriormente declinato dall'art. 2, comma 4, cod. pen. cioè della lex mitior che, nella specie, è quella vigente all'epoca in cui il fatto è stato commesso. Detta conclusione si conforma al pacifico orientamento giurisprudenziale, costituzionale e di legittimità, per cui il concetto di disposizione più favorevole (o più sfavorevole) non si riferisce solo all'entità della sanzione della norma applicabile, ma riguarda tutte le disposizioni penali che apportano modifiche, in melius (o in peius), al complessivo trattamento riservato al reo, ivi comprese le cause di non punibilità, come appunto quella in esame. 5. Stante la fondatezza del motivo e non emergendo dagli atti, in termini di "evidenza", elementi per pervenire ad una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve essere dichiarata l'estinzione del reato, di cui al capo A), per prescrizione in quanto commesso il 10 giugno 2015 con avvenuto decorso del termine massimo, pari ad anni sette e mesi sei, ex artt. 157 e 161 cod. pen., al 10 dicembre 2022. 6. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente al capo A) ritenendosi passata in giudicato per gli altri due delitti (capi B e C) non oggetto di specifica impugnazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 31 maggio 2023 La Consigliera estensora Il Pr/esi te
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna nei confronti di AN HT per i reati di cui agli artt. 337 e 341- bis cod. pen. e lesioni aggravate ai danni di due ufficiali di polizia giudiziaria, escludendo l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. rtf) Penale Sent. Sez. 6 Num. 27298 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 31/05/2023 pen., in ordine al reato di resistenza commesso il 10 giugno 2015 ostandovi il disposto normativo di cui al secondo comma della norma citata. 2. Con un unico motivo di ricorso il difensore dell'imputato ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 131-bis, comma 2, e 2 cod. pen., nonché 25 e 117 Cost. e 7 CEDU in quanto il Tribunale erroneamente non aveva applicato la causa di non punibilità al delitto di cui all'art. 337 cod. pen. ritenendo ostativo il disposto normativo del secondo comma introdotto con d.l. 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni con I. 8 agosto 2019, n. 77. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, come successivamente prorogato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato e ciò consente di rilevare l'intervenuta prescrizione. 2.Va premesso che il motivo di ricorso, alla luce del tenore dell'impugnazione, è limitato al capo A) concernente la resistenza a pubblico ufficiale visto che è articolato esclusivamente con riguardo al diniego della causa di non punibilità da parte della sentenza impugnata di cui si riporta testualmente, a pagina due del ricorso, la parte di motivazione concernente il delitto di cui al solo art. 337 cod. pen. 3. L'art. 131-bis, comma 2, cod. pen. è stato modificato dall'art. 16, comma 1, lett b), d.l. 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni con I. 8 agosto 2019, n. 77, ("Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica") che stabilisce che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, agli effetti dell'applicazione della causa di non punibilità prevista dal primo comma della norma citata, quando si procede per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis cod. pen. commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni. In sostanza la scelta legislativa è quella di escludere dal campo di applicazione dell'esimente alcuni reati commessi ai danni dei pubblici ufficiali, perché ritenuti meritevoli di speciale protezione. Nel caso in esame il fatto contestato all'imputato è stato commesso il 10 giugno 2015 cioè quando il testo della norma non prevedeva che il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. fosse ostativo all'applicazione della causa di non punibilità in esame, ex se, cioè a prescindere dal ricorrere degli altri presupposti. Da ciò consegue che, essendo il fatto contestato al ricorrente antecedente alla modifica legislativa, il giudice di secondo grado non poteva escludere, come avvenuto, l'art. 131-bis cod. pen. in ragione dell'odierna formulazione. 4. L'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. costituisce una causa di non punibilità in senso stretto e ha la finalità di evitare la reazione punitiva dello Stato . quando il fatto, pur essendo accertato in tutti i suoi presupposti, sia caratterizzato da un'offensività minimale che rende superflua l'applicazione della sanzione penale. Si tratta di una norma di natura sostanziale che "persegue finalità connesse ai principi di proporzione ed extrema rado, con effetti anche in tema di deflazione. Lo scopo primario è quello di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo. Proporzione e deflazione si intrecciano coerentemente" (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594). Nel caso in esame il menzionato intervento legislativo del 2019, escludendo l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. per alcuni delitti (artt. 336, 337 e 341-bis cod. pen. commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni), ne ha circoscritto l'ambito così incidendo su una norma di diritto penale sostanziale come va ritenuta una causa di non punibilità. Questa, in quanto tale, deroga a norme penali generali, con un'estensione che spetta esclusivamente alla scelta del legislatore in base a giudizi di ponderazione tra ragioni diverse e confliggenti (Corte cost., sent. n. 30 del 2021 e sent. n. 156 del 2020) cosicchè quando il suo ambito è delimitato, prevedendo titoli di reato che ne vengono esclusi, è perché il bene giuridico che essi proteggono è ritenuto meritevole di speciale protezione. Detta innovazione legislativa, quindi, incidendo su norme penali sostanziali impone l'applicazione del principio, costituzionale e convenzionale, di irretroattività della legge più sfavorevole in forza degli artt. 25, comma 2, Cost. e 7 CEDU, per come ulteriormente declinato dall'art. 2, comma 4, cod. pen. cioè della lex mitior che, nella specie, è quella vigente all'epoca in cui il fatto è stato commesso. Detta conclusione si conforma al pacifico orientamento giurisprudenziale, costituzionale e di legittimità, per cui il concetto di disposizione più favorevole (o più sfavorevole) non si riferisce solo all'entità della sanzione della norma applicabile, ma riguarda tutte le disposizioni penali che apportano modifiche, in melius (o in peius), al complessivo trattamento riservato al reo, ivi comprese le cause di non punibilità, come appunto quella in esame. 5. Stante la fondatezza del motivo e non emergendo dagli atti, in termini di "evidenza", elementi per pervenire ad una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve essere dichiarata l'estinzione del reato, di cui al capo A), per prescrizione in quanto commesso il 10 giugno 2015 con avvenuto decorso del termine massimo, pari ad anni sette e mesi sei, ex artt. 157 e 161 cod. pen., al 10 dicembre 2022. 6. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente al capo A) ritenendosi passata in giudicato per gli altri due delitti (capi B e C) non oggetto di specifica impugnazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 31 maggio 2023 La Consigliera estensora Il Pr/esi te