Sentenza 5 aprile 2001
Massime • 1
La cessione del credito ed il mandato irrevocabile all'incasso conferito anche nell'interesse del mandatario, ancorché utilizzabili per finalità solutorie o di garanzia impropria sono figure distinte, posto che la prima produce l'immediato trasferimento della posizione attiva del rapporto obbligatorio ad altro soggetto che diviene l'unico legittimato a pretendere la prestazione del debitore ceduto, mentre con il mandato del tipo indicato viene conferita al mandatario solo la legittimazione alla riscossione del credito, di cui resta titolare il mandante. La stessa funzione di garanzia impropria è poi perseguibile, nelle due ipotesi, con modalità diverse, poiché, nella cessione del credito, la funzione di garanzia si pone come clausola limitativa e risolutoria della cessione stessa una volta che l'entità del riscosso soddisfi l'entità del debito, mentre, nel mandato irrevocabile all'incasso, la garanzia si realizza in forma empirica e di fatto come conseguenza della disponibilità del credito verso il terzo in previsione della possibilità solutoria al momento dell'incasso, con la conseguenza, in tema di revocatoria ex art. 67, secondo comma legge fall., che, non integrando il mandato irrevocabile all'incasso una cessione di credito con funzione di garanzia, indipendentemente dalla revocabilità o meno del mandato stesso, sono autonomamente revocabili gli atti solutori conseguiti all'esecuzione del mandato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/04/2001, n. 5061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5061 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PELLEGRINO SENOFONTE - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI VERUCCI - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BANCA INTESA S.p.A. già BANCO AMBROSIANO VENETO S.p.A., BANCO AMBROSIANO VENETO S.P.A. già EURAGRIND S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA VIA SAN GIACOMO 18, presso l'avvocato FLAUTI LUIGI, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato RICCI ANTONIO, giuste procure a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
FALLIMENTO SIMI S.p.A., in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TORTOLINI 34, presso l'avvocato NICOLÒ PAOLETTI rappresentato e difeso dall'avvocato LINO GUGLIELMUCCI, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 82/99 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 09/02/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/2000 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Flauti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Guglielmucci, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulla premessa che la S.I.M.I. S.p.A., con decreto del tribunale di Pordenone in data 18.01.1991, era stata ammessa alla procedura di amministrazione controllata prima, e poi, con sentenza del 12.03.1991, era stata dichiarata fallita, la curatela del fallimento, con citazione del 16.09.1991, convenne in giudizio, dinanzi allo stesso tribunale, il NC BR VE richiedendone la condanna al pagamento in restituzione, in favore del fallimento della somma di lire 113.532.476, oltre interessi e rivalutazione. Dedusse che la Banca aveva riscosso tali somme da terzi debitori della società fallita, e in forza di titoli di credito, dopo la presentazione del ricorso per ammissione alla procedura di amministrazione controllata, e indebitamente "compensato" le somme stesse con propri crediti per anticipazioni concesse alla medesima fallita.
In contraddittorio della banca convenuta, che contrastò la domanda, il tribunale, con sentenza del 4.11.1993 accolse la domanda. La Corte di Trieste, adita con gravame dalla banca, confermò la sentenza rigettando i due motivi di appello, a mezzo dei quali la banca aveva sostenuto a) da un lato che essa si era resa cessionaria dalla soc. S.I.M.I. dei crediti poi incassati, onde aveva riscosso crediti propri che si sottraevano alla dichiarazione di inefficacia pretesa dalla curatela, b) dall'altro che, in ogni caso, era da ritenersi intangibile l'incasso dei crediti effettuato in epoca anteriore al decreto di ammissione della società suddetta alla procedura di amministrazione controllata, non potendo estendersi a tale procedura minore la norma vigente per i concordato preventivo, che faceva decorrere gli effetti dell'ammissione alla procedura dalla data di presentazione dell'istanza.
La Corte ha considerato, anche richiamando, e facendo propria, la motivazione della sentenza del tribunale, che "dalla nota in data 8.2.1989, inviata dalla società SIMI al NC non risultava che vi fosse stata cessione dei crediti, atteso che i titoli risultavano affidati alla banca per l'incasso, con accredito s.b.f, e in funzione di garanzia dello scoperto del conto corrente ordinario sul quale la banca stessa era stata facultata ad accreditare le somme incassate, a copertura totale o parziale dell'eventuale saldo debitore, sicché non v'era stata ne' una cessione ne' un negozio ad essa equiparabile che comportasse la separazione dei crediti dal patrimonio della società poi fallita".
E ancora, per l'eccezione sub b), la Corte si richiamava "alla giurisprudenza consolidata nel corso che gli effetti decorrono dalla data di presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di a.c., potendo la discrasia letterale tra l'art. 188 e l'art. 168 l.f. essere superata dalla identità di ratio che le "(id est: le due procedure considerate) "accumuna, diretta ad evitare atti di diminuzione patrimoniale nel tempo intercorrente tra la domanda ed il decreto" (sul punto la sentenza richiama Cass. n. 12804 del 1991). Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Banca Intesa s.p.a., dichiaratasi successore, in forza del rogito notarile Marchetti del 10.1.1998, del NC BR VE. Resiste la curatela del fallimento S.I.M.I, costituitasi con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive. MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha svolto due motivi di ricorso.
Con il primo motivo ha denunziato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1322 comma 2^, 1362, 1363, 1260, 1703 e 1723 c.c. nonché l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. La censura investe la motivazione della sentenza (integrata da quella dei primi giudici cui la Corte di appello si era richiamata) sotto il duplice profilo, ad un tempo, della violazione di legge e del difetto o vizio di motivazione, per il giudizio negativo in ordine alla possibilità di configurare e rilevare una effettiva cessione di crediti nel mandato ad incassare conferito ad essa banca con la convenzione del 8.2.89 - possibilità che entrambi i giudici di merito avevano escluso ritenendo, ad onta della pur rilevata indisponibilità delle somme portate dai titoli "appoggiati" s.b.v. e da accreditare ad estinzione, totale o parziale, delle concesse anticipazioni, che non fosse dato di configurare un immediato effetto traslativo in capo alla cessionaria.
La ricorrente oppone che il contenuto della convenzione era tale "da integrare un'autorizzazione preventiva e generale a destinare il risultato utile del negozio gestorio alla riduzione o estinzione del debito del disponente" e che la clausola stessa realizzava un meccanismo in forza del quale la banca procedeva alla riscossione "con il diritto effettivamente acquisito di disporre delle somme riscosse in modo da agire, quanto ai rapporti interni con la disponente, quale effettivo titolare del credito da riscuotere"; di qui, secondo la tesi svolta, la violazione dei principi in tema di interpretazione del negozio di mandato collegato ad un'operazione di finanziamento.
Il motivo è infondato.
La cessione del credito e il mandato irrevocabile all'incasso conferito anche nell'interesse del mandatario (in rem propriam) - che è il negozio al quale, in collegamento con un'apertura di credito regolata in conto corrente, viene fatto ricorso, secondo una nota prassi, in funzione dell'autosoddisfacimento della banca, attraverso l'attribuzione alla stessa della facoltà di utilizzare le somme incassate, imputandone a decurtazione o ad estinzione dei propri crediti verso il cliente attraverso una operazione di "compensazione" - ancorché utilizzabili entrambe con finalità solutorie o di garanzia impropria, restano figure giuridiche distinte tra di loro. La cessione del credito è negozio traslativo e produce, infatti, l'immediato trasferimento della posizione creditoria ad altro soggetto, il quale diviene il solo legittimato a pretendere il pagamento da debitore ceduto, mentre il mandato all'incasso, ancorché irrevocabile, conferisce al mandatario soltanto la legittimazione alla riscossione del credito del quale resta titolare il mandante, a nulla rilevando che la disponibilità delle somme incassate dalla banca mandataria sia predeterminata a quella funzione (in ciò la garanzia impropria del mandato all'incasso) di copertura totale o parziale dell'eventuale saldo debitore del mandante risultante dal conto corrente. Che anzi, una clausola pattizia in tal senso ricollega proprio a tale destinazione delle somme incassate, una volta realizzata, l'effetto estintivo del debito del correntista, che si compie, invece, nella cessione, all'atto del pagamento del terzo debitore nelle mani del cessionario (art. 1198 c.c.). In considerazione di tali rilievi, risulta che i giudici di merito abbiano fatto corretta applicazione delle norme di legge, delle quali ad essi è invece addebitata la violazione. Ed infatti, correttamente - dal tenore della nota inviata dalla società S.I.M.I. al NC BR VE in data 8.2.1989, che tra dette parti costituiva la convenzione, e in particolare dalla clausola secondo la quale, sul presupposto dell'esistenza del conto corrente ordinario n. 6816/33 sulla quale si verificano gli scoperti, e del conto "di evidenza" n. 9988/74 sul quale erano destinate ad essere accreditate le somme relative alle operazioni s.b.f, le somme registrate sul conto di evidenza, non appena divenute liquide, sarebbero state girate dalla baca sul conto corrente ordinario a copertura totale o parziale dell'eventuale saldo debitore del predetto conto ordinario - detti giudici hanno tratto il convincimento che i titoli di credito fossero stati affidati alla banca per l'incasso in funzione di garanzia degli scoperti, con esclusione di ogni effetto immediatamente traslativo, tipico della cessione o di altro negozio comportante l'immediata uscita dei crediti dal patrimonio della cedente.
Il secondo motivo di ricorso denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1241 e ss. c.c., 56 e 188 l.f.. La censura proposta - che è svolta in via subordinata e per il caso in cui questa Corte di legittimità, escluda per il caso di specie "la ricorrenza di un negozio di cessione di credito" - è nel senso che dovrebbe ritenersi consentita, ed opponibile al fallimento, la "compensazione" (non in senso tecnico-giuridico, bensì come coesistenza ed elisione di partite di segno contrapposto registrate sul conto corrente) tra il credito per le somme anticipate alla soc. SIMI e il debito di restituzione delle somme riscosse in esecuzione del mandato, in conseguenza della prosecuzione del complesso rapporto, nella sua unitarietà ed inscindibilità, durante la procedura di amministrazione controllata. Sono richiamate, sul punto, le pronunce n. 7194 del 1997 e n. 2539 del 1998 di questa Corte. Il motivo, come la curatela resistente fondamente ha dedotto, introduce una questione nuova che non formò oggetto di trattazione nel giudizio di merito. La questione si fonda, come si vedrà qui di seguito, su profili non disaminati dai giudici di merito, perché estranei all'ambito originario del giudizio.
L'atto introduttivo del giudizio di gravame investiva la Corte di appello di due questioni così precisate: a) era censurata, in quanto "sommaria, immotivata ed arbitraria" la valutazione del tribunale secondo la quale "nella fattispecie non esisteva una cessione di credito mancando l'intento delle parti di assegnare al negozio funzione satisfativa", prospettando l'appellante che "la documentazione prodotta in giudizio dimostrava come le parti avessero posto in essere una cessione di crediti con funzione solutoria"; b) era censurato, ancora, il rigetto" dell'eccezione, avanzata dal NC in via subordinata, e concernente la efficacia dei pagamenti comunque anteriori al decreto di ammissione alla procedura di amministrazione controllata, non potendosi estendere a questa procedura minore la norma in vigore per il concordato preventivo, che fa decorrere ogni effetto dalla data di presentazione della domanda". A tali motivi di gravame erano del tutto conseguenti le conclusioni dell'atto di appello, formulate come segue: "in via principale, respingersi ogni domanda attorea"; in subordine, ridursi la somma di che alla condanna al minore importo di lire 85.722.679". Il tema proposto con il motivo in esame era dunque estraneo all'ambito del giudizio di gravame, come segnato dai motivi di appello.
È ben vero che la Corte di merito, sia pure allo scopo di escludere che, quanto ai crediti, fosse intervenuta, tra la soc. S.I.M.I. ed il NC BR, una cessione ad effetti traslativi ovvero "un mandato irrevocabile che autorizzasse il NC a riscuotere un credito proprio"; ha disaminato le convenzioni intercorse tra dette parti accertando in esse "un affidamento dei titoli per l'incasso e in funzione di garanzia dello scoperto di conto corrente ordinario sul quale il NC era stato facultato ad accreditare le somme incassate, a copertura totale o parziale dell'eventuale saldo debitore". E tuttavia il NC non aveva svolto, nel giudizio di gravame, nessuna difesa fondata sul c.d. pactum de compensando e sugli effetti possibili - che ora invoca con il ricorso - della prosecuzione dell'unitario rapporto nel corso della procedura concorsuale minore, giacché ne' un'eccezione in tal senso era stata proposta con i motivi di gravame, ne' i suddetti termini della convenzione erano stati richiamati per contrastare le pretese della curatela attrice, tutta la difesa del NC essendo, invece, basata - salva la questione posta sub lett. b) che precede, concernente la dedotta e pretesa efficacia (non revocabilità) dei pagamenti anteriori al decreto di ammissione della società S.I.M.I. alla procedura di amministrazione controllata - sul carattere definitivamente traslativo della cessione dei crediti. Nè può sostenersi (così la ricorrente nella memoria difensiva) che si tratti non più che di un diverso profilo giuridico di fatti già acquisiti al processo e pur sempre riconducibili all'ambito delle questioni trattate nel giudizio di gravame.
Invero, quegli effetti favorevoli del c.d. pactum de compensando non discendendo automaticamente, come pura e semplice conseguenza giuridica, dall'accertamento di fatto - circa l'esistenza del patto stesso come componente inscindibile del complesso rapporto intercorso tra la banca ed il correntista - che il giudice di merito abbia compiuto, sicché nel caso di specie avrebbero potuto prodursi ed influire nella decisione della causa a condizione che la banca li avesse invocati, opponendo l'esistenza del patto attraverso il mezzo tecnico dell'eccezione. E non in questi termini - secondo quanto risulta dalla sentenza - la banca ebbe a resistere, nel giudizio di gravame, alle pretese revocatorie della curatela.
Il motivo ora proposto segna, dunque, l'introduzione - inammissibile - di un nuovo tema di contestazione (v. Cass. n. 6428 del 1994) che non formò oggetto di discussione tra le parti nel giudizio di gravame definito con la sentenza ora impugnata e al quale non può estendersi, ora il sindacato di legittimità di questa Corte. Il ricorso va dunque rigettato e la Banca ricorrente condannata alle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in lire 129.000=, oltre lire 4.000.000 per onorario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione, il 24 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2001