Sentenza 3 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/04/2002, n. 4787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4787 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2002 |
Testo completo
S N O I T ORIGINALE A 6 OGGETTO: R 8 T 0074582 9 Imposte dirette/Irpef ed Ilor/ S 1 I / Esenzioni ed G 4 Agevolazioni/soggetti / E 6 residenti nei comuni 3 dell'Italia centrale e . 04 78 7/02 R meridionale colpiti da eventi . D P sismici O E T REPUBBLICA IT A N I E S R 3 S N } 1 E E E S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO . T I N A A M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N. 001777/2001 Cron. 10807 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente Ud.24.1.2002 Dott. Michele Cantillo Consigliere Dott. Enrico Altieri E N O Consigliere I Dott. Stefano Monaci Z E A L S S I A Consigliere rel. Dott. Vittorio Glauco Ebner V C I I C D Dott. Aldo Ceccherini Consigliere A E M E N R P 2 U ha pronunciato la seguente O S I 8 E P T 5 R J M 4 A 7 Sentenza C . N Sul ricorso proposto da : Ministero delle Finanze (Ufficio Imposte Dirette di Perugia), in persona del Ministro in carica, Ufficio delle Entrate di Perugia 1,rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la sua sede in Roma, via dei Portoghesi 12,elettivamente domiciliati ricorrenti
Contro
NI AM,residente a [...] via Scuola di Barbiana n.4 intimato 264 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria n.291/5/99 depositata in data 23.11.1999 Udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal consigliere dott. Ebner;
Vista la requisitoria scritta del PM in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso,per manifesta infondatezza \ svolgimento del processo NI GI residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi del 1984 dopo avere beneficiato della sospensione dal sismici del pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione ncr spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 13, 1985, n. 971; comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre, 1985, n. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1996, n. 46 11 - quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 25 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, a. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF ゆ dell'ILOR in virtù dell'interpretazione. autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in relacione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi” (Cass. N. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, གེ་ atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. 24 GEMMALO 2002 Così deciso in Roma il Il Presidente Il Cons/ EstensoreCongo mest IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO PR. 2002IN CANCELLERIA TO AT Oggi IL CANCELLIERE C1 NT AT E N 6 O 8 I 9 Z 1 5 / A . 4 R / N T 6 . S 2 I A B . I G R . . E L R P : R L A D A T A L . E U R D D A B I I E T S T A R 1 N I N 3 T E R 1 S E S E I . E A T N A M