CASS
Sentenza 19 aprile 2023
Sentenza 19 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/04/2023, n. 16716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16716 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON ES nato a [...]( ITALIA) il 15/09/1974 avverso il decreto del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA;
lette/seatite. le conclusioni del PG KoTe d-14 eo ..-t2 ) U--'Yà') /Y31 er2r3 ( i:à-) • e4 IZ" udito il difensore Penale Sent. Sez. 2 Num. 16716 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: VERGA GIOVANNA Data Udienza: 15/12/2022 MOTIVI DELLA DECISIONE Con provvedimento in data 30 giugno 2022 la Corte d'appello di Lecce ha rigettato l'appello proposto da ON DR avverso il decreto del tribunale di Lecce che, in accoglimento dell'istanza del pubblico ministero, gli aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS con obbligo di soggiorno per la durata di anni due. ON DR ricorre per Cassazione deducendo violazione di legge in relazione all'articolo 178 lettera c) codice procedura penale. Sostiene che la Corte d'appello ha omesso di valutare un pacifico principio espresso dalla Suprema Corte secondo il quale la richiesta di una misura di prevenzione deve contenere, quali presupposti essenziali del diritto di difesa, l'indicazione della forma di pericolosità da accertare con la specificazione della misura minacciata. Tale contestazione una volta esplicitata resta definitivamente fissata e non può subire variazione. Sostiene che poiché il ricorrente è detenuto con un fine pena fissato di oltre due anni deve in radice escludersi la sussistenza del requisito della pericolosità sociale, quantomeno in termini di attualità, considerato che il predetto giudizio non potrebbe che essere ipotetico Il ricorso inammissibile perché aspecifico e manifestamente infondato. Il ON è stato inquadrato nella categoria criminologica descritta dall'articolo 1 comma 1 lettera b) D.Lgs. n. 159/2011, trattandosi di persona dedita alla commissione di delitti soprattutto in materia di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, dai quali trae in maniera pressoché esclusiva proventi per il sostentamento proprio e della famiglia. Con riguardo alla circostanza che il proposto si trova in stato di detenzione con un fine pene fissato di oltre due anni deve ricordarsi che la legge 17 ottobre 2017 n. 161, con l'art. 4 ha introdotto nel corpo dell'art. 14 del d.lgs. 159 del 2011, i commi 2-bis e 2-ter. Con il comma 2-ter viene previsto che l'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena, aggiungendo che la verifica della pericolosità avviene ad opera del tribunale, anche d'ufficio, dopo la cessazione della detenzione protrattasi per almeno due anni. Il tribunale competente deve, ai fini del decidere, assumere le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza. Se la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emetterà decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione;
se, invece, persiste, il tribunale ordinerà l'esecuzione della misura di prevenzione. La riforma, come affermato anche dalle Sezioni unite Iacoviello del 2018, nel recepire l'indirizzo giurisprudenziale consolidato, secondo cui la sorveglianza speciale può essere deliberata anche nei confronti di soggetto ristretto in carcere, avalla l'interpretazione delle disposizioni in materia secondo cui la detenzione di lunga durata determina una sospensione dell'esecuzione della misura che non cessa con la fine della detenzione, ma permane fino a quando il tribunale competente non accerti la persistenza delle pericolosità dell'interessato. La norma inoltre positivizza il concetto di «consistente lasso di tempo» tra deliberazione della misura e sua applicazione, che la legge determina in due anni. Alla luce delle considerazioni espresse il ricorso deve ritenersi inammissibile e ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle Ammende. Così deciso il 15.12.2022
lette/seatite. le conclusioni del PG KoTe d-14 eo ..-t2 ) U--'Yà') /Y31 er2r3 ( i:à-) • e4 IZ" udito il difensore Penale Sent. Sez. 2 Num. 16716 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: VERGA GIOVANNA Data Udienza: 15/12/2022 MOTIVI DELLA DECISIONE Con provvedimento in data 30 giugno 2022 la Corte d'appello di Lecce ha rigettato l'appello proposto da ON DR avverso il decreto del tribunale di Lecce che, in accoglimento dell'istanza del pubblico ministero, gli aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS con obbligo di soggiorno per la durata di anni due. ON DR ricorre per Cassazione deducendo violazione di legge in relazione all'articolo 178 lettera c) codice procedura penale. Sostiene che la Corte d'appello ha omesso di valutare un pacifico principio espresso dalla Suprema Corte secondo il quale la richiesta di una misura di prevenzione deve contenere, quali presupposti essenziali del diritto di difesa, l'indicazione della forma di pericolosità da accertare con la specificazione della misura minacciata. Tale contestazione una volta esplicitata resta definitivamente fissata e non può subire variazione. Sostiene che poiché il ricorrente è detenuto con un fine pena fissato di oltre due anni deve in radice escludersi la sussistenza del requisito della pericolosità sociale, quantomeno in termini di attualità, considerato che il predetto giudizio non potrebbe che essere ipotetico Il ricorso inammissibile perché aspecifico e manifestamente infondato. Il ON è stato inquadrato nella categoria criminologica descritta dall'articolo 1 comma 1 lettera b) D.Lgs. n. 159/2011, trattandosi di persona dedita alla commissione di delitti soprattutto in materia di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, dai quali trae in maniera pressoché esclusiva proventi per il sostentamento proprio e della famiglia. Con riguardo alla circostanza che il proposto si trova in stato di detenzione con un fine pene fissato di oltre due anni deve ricordarsi che la legge 17 ottobre 2017 n. 161, con l'art. 4 ha introdotto nel corpo dell'art. 14 del d.lgs. 159 del 2011, i commi 2-bis e 2-ter. Con il comma 2-ter viene previsto che l'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena, aggiungendo che la verifica della pericolosità avviene ad opera del tribunale, anche d'ufficio, dopo la cessazione della detenzione protrattasi per almeno due anni. Il tribunale competente deve, ai fini del decidere, assumere le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza. Se la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emetterà decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione;
se, invece, persiste, il tribunale ordinerà l'esecuzione della misura di prevenzione. La riforma, come affermato anche dalle Sezioni unite Iacoviello del 2018, nel recepire l'indirizzo giurisprudenziale consolidato, secondo cui la sorveglianza speciale può essere deliberata anche nei confronti di soggetto ristretto in carcere, avalla l'interpretazione delle disposizioni in materia secondo cui la detenzione di lunga durata determina una sospensione dell'esecuzione della misura che non cessa con la fine della detenzione, ma permane fino a quando il tribunale competente non accerti la persistenza delle pericolosità dell'interessato. La norma inoltre positivizza il concetto di «consistente lasso di tempo» tra deliberazione della misura e sua applicazione, che la legge determina in due anni. Alla luce delle considerazioni espresse il ricorso deve ritenersi inammissibile e ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle Ammende. Così deciso il 15.12.2022