Cass. pen., sez. V, sentenza 28/09/2010, n. 42225
CASS
Sentenza 28 settembre 2010

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È illegittimo il provvedimento con cui il G.i.p. pronunci decreto di archiviazione senza che la relativa richiesta sia notificata dal P.M. alla persona offesa che abbia richiesto di voler essere informata, qualora lo stesso giudice legittimi tale omissione con affermazione meramente assertiva e priva di motivazione, considerato che la verifica della qualità di persona offesa, titolare del diritto alla notifica della richiesta di archiviazione, costituisce oggetto di merito attinente alla rilevanza penale dei fatti denunciati ed alla loro qualificazione giuridica, di modo che, ove essa non sia chiaramente evidente, la notificazione della richiesta di archiviazione è, comunque, doverosa poiché solo nella fase successiva alla proposizione dell'eventuale opposizione può verificarsi, nel pieno contraddittorio delle parti, se i fatti denunciati possono essere sussunti nell'ambito di norme incriminatrici che consentano di riconoscere al denunciante la qualità di persona offesa. (Nella specie l'ADUSBEF - Associazione di utenti bancari, assicurativi, finanziari e postali - aveva presentato denuncia a carico della SCARL Banca Popolare in ordine ai reati previsti dagli artt. 2621 o 2622 cod. civ.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 28/09/2010, n. 42225
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42225
    Data del deposito : 28 settembre 2010

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