Sentenza 28 settembre 2010
Massime • 1
È illegittimo il provvedimento con cui il G.i.p. pronunci decreto di archiviazione senza che la relativa richiesta sia notificata dal P.M. alla persona offesa che abbia richiesto di voler essere informata, qualora lo stesso giudice legittimi tale omissione con affermazione meramente assertiva e priva di motivazione, considerato che la verifica della qualità di persona offesa, titolare del diritto alla notifica della richiesta di archiviazione, costituisce oggetto di merito attinente alla rilevanza penale dei fatti denunciati ed alla loro qualificazione giuridica, di modo che, ove essa non sia chiaramente evidente, la notificazione della richiesta di archiviazione è, comunque, doverosa poiché solo nella fase successiva alla proposizione dell'eventuale opposizione può verificarsi, nel pieno contraddittorio delle parti, se i fatti denunciati possono essere sussunti nell'ambito di norme incriminatrici che consentano di riconoscere al denunciante la qualità di persona offesa. (Nella specie l'ADUSBEF - Associazione di utenti bancari, assicurativi, finanziari e postali - aveva presentato denuncia a carico della SCARL Banca Popolare in ordine ai reati previsti dagli artt. 2621 o 2622 cod. civ.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/09/2010, n. 42225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42225 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 28/09/2010
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1382
Dott. SCALERA Vito - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 3082/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) \Z I\ N. IL *15/01/1938* C/; #2) ON AO N. IL 19/12/1955 C/; 3) BE RO N. IL 02/03/1964 C/; 4) IN GI N. IL 11/08/1928 C/; 5) BI AR N. IL 16/02/1928 C/; 6) RE RI N. IL 25/02/1947 C/; 7) NT GI N. IL 28/01/1956 C/; 8) IL EF N. IL 22/03/1937 C/; 9) GR IV N. IL 21/01/1939 C/; 10) DA AN N. IL 21/12/1942 C/; 11) AV GIANAN N. IL 25/01/1937 C/; 12) OR AO N. IL 04/06/1947 C/; 13) SB RE N. IL 21/12/1944 C/;
14) AT AM N. IL 01/09/1960 C/; 15) LL AU N. IL 20/01/1941 C/; 16) IN AO N. IL 06/09/1960 C/; 17) BA IO N. IL 06/10/1949 C/; 18) OZ UG N. IL 04/12/1939 C/; 19) IG SE N. IL 05/01/1964 C/#;
20) ASSOCIAZIONE ADUSBEF;
avverso il Decreto n. 7918/2008 GIP TRIBUNALE di VICENZA, del 21/06/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SCALERA Vito;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Sostituto Dott. GALATI Giovanni, che chiede l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
OSSERVA
L'ADUSBEF - Associazione di Utenti Bancari, Assicurativi, Finanziari e Postali - ricorre, in persona del suo presidente e legale rappresentante, avverso il decreto con cui il GIP del Tribunale di Vicenza il 15 aprile 2009 ha disposto l'archiviazione della denuncia presentata da detto Ente a carico della SCARL Banca Popolare di Vicenza in relazione alla procedura asseritamente irregolare, adottata da detto istituto bancario per l'aumento della quotazione azionaria, costituente, ad avviso della denunciante, il reato previsto dagli artt. 2621 o 2622 c.c. o da quelli sanzionati dal TUF (Testo Unico della Finanza).
Con l'esposto di denuncia l'associazione suddetta aveva dichiarato di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione, e tuttavia il P.M. non aveva provveduto a darle comunicazione della richiesta relativa, che il GIP aveva accolto sostenendo la legittimità dell'omissione, atteso che a suo avviso l'ADUSBEF non avrebbe la qualità di parte offesa in relazione alle ipotesi di reato prospettate in denuncia.
Deduce il ricorrente l'erroneità dell'assunto, violatore del disposto dell'art. 91 c.p.p.. Sono state presentate deduzioni di replica da parte del difensore della Banca Popolare, che assume invece la correttezza del provvedimento impugnato, non consentendo a suo avviso il dettato degli artt. 2621 e 2622 c.c. (come modificati dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 30, commi 1 e 2) di riconoscere all'ADUSBEF la qualità di parte offesa nei reati di false comunicazioni sociali, non potendo neppure ipotizzarsi che detta qualità possa discendere dal dettato del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 185, atteso che il successivo art. 187 undecies (inserito nel decreto legislativo con la L. 18 aprile 2005, n. 62) la conferisce invece alla CONSOB. Il ricorso è fondato, non essendovi dubbio alcuno in ordine alla nullità del decreto di citazione non preceduto dalla notificazione della richiesta di archiviazione alla parte offesa che aveva dichiarato di volerne essere informata.
Non può invece affermarsi apoditticamente ed in via di principio, come fa il GIP nel provvedimento oggetto della presente disamina, che l'ADUSBEF non possa assumere la qualità di parte offesa in relazione ai fatti da lei denunciati, non solo perché in generale ad un ente esponenziale, quale è certamente l'associazione ricorrente, tale qualità non può essere disconosciuta con affermazione meramente assertiva del tutto priva di motivazione, ma anche e soprattutto per la considerazione che la verifica in ordine alla sussistenza di detta qualità costituisce oggetto di vantazioni di merito attinenti alla rilevanza penale dei fatti denunciati ed alla loro qualificazione giuridica, di modo che, ove la qualità di parte offesa non fosse chiaramente evidente ictu oculi, la comunicazione alla denunciante della richiesta di archiviazione sarebbe doverosa, perché solo nella fase successiva alla proposizione dell'eventuale opposizione potrà verificarsi, ma nel contraddicono pieno delle parti, se i fatti denunciati possano essere sussunti nell'ambito di norme incriminatrici che consentano di riconoscere all'associazione denunciante la veste di parte offesa.
Il provvedimento impugnato va pertanto annullato con rinvio all'Ufficio GIP del Tribunale di Vicenza che, provvederà a nuovo esame, dando conto delle ragioni che rendano manifesto il difetto di legittimazione come parte offesa dell'ADUSBEF, ovvero, in caso di dubbi sul punto, provvedendo a trasmettere gli atti al P.M. per il doveroso avviso ex art. 408 c.p.p., comma 2.
P.Q.M.
La Corte annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Vicenza (Ufficio GIP) per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2010