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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 18/02/2026, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1468/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROTA GIACOMO, Presidente CACCIATO NUNZIO, Relatore URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6353/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259015524058000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259015524058000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259015524058000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259015524058000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259015524058000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259015524058000 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259015524058000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 3010.2025, depositato in data 13.11.2025 presso la Corte di
Giustizia Tributaria di primo Grado di Catania, il sig. Ricorrente_1, come rappresentato e difeso in atti, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320239020881809/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, per la Provincia di Catania, notificata il
9.2.2024, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 29320110018347276000, n.
29320110046428125000 e n. 29320120005872828000, i cui ruoli sono stati formati, rispettivamente, per IVA interessi e sanzioni, anno d'imposta 2007, per ritenute alla fonte irpef, add. comunale e regionale, anno d'imposta 2006 e, per ritenute alla fonte irpef, add. comunale e regionale, anno d'imposta 2008, eccependo l'omessa notifica delle cartelle,
l'intervenuta decadenza e la prescrizione sia del credito tributario (dieci anni) che degli interessi (cinque anni). Ha chiesto, pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, costituita in giudizio, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e, inoltre, ha contestato tutte le eccezioni di parte ricorrente, producendo documentazione a sostegno. Ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso.
Il difensore del ricorrente ha depositato memorie illustrative.
All'udienza del 10 febbraio 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto, la Corte rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione posto che i vizi, denunciati dal ricorrente, sono tutti imputabili ad ADER, trattandosi vizi propri dell'intimazione.
Passando all'esame dei motivi di ricorso, dagli atti prodotti in giudizio dal resistente, risulta che le cartelle di pagamento n. 29320110018347276000 e n. 29320110046428125000 sono state notificate, rispettivamente il 17.5.2011 e il 3.8.2011, mediante consegna dell'atto a persona che si è qualificata come addetto alla casa. Tali notifiche, però, non si sono perfezionate in quanto manca la prova dell'invio della raccomandata informativa posto che agli atti è stata prodotta la distinta di accettazione raccomandate e non la copia del frontespizio della raccomandata. La cartella di pagamento n.
29320120005872828000 è stata, invece, notificata il 15.3.2012 mediante consegna a mani del destinatario.
Ancora, dall'esame della documentazione in atti, risulta che la notifica delle intimazioni di pagamento n. 29320149067654405000, n. 29320149067654506000 e n.
29320149067654708000 avvenuta il 17.11.2024, ex art 140 del c.p.c. stante l'irreperibilità relativa del destinatario, è nulla in quanto manca la prova dell'avvenuto deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione doveva eseguirsi. È stata prodotta solo la richiesta di certificato anagrafico.
Da quanto precede consegue che, restando assorbito ogni altro motivo di impugnazione, il ricorso va accolto e l'intimazione impugnata annullata per mancata notifica delle cartelle di pagamento n. 29320110018347276000 e n. 29320110046428125000 e per intervenuta prescrizione quanto alla cartella di pagamento n. 29320120005872828000.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Catania, sezione ottava, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna ADER al pagamento delle spese processuali, in favore del ricorrente, che vengono liquidate in complessivi €. 3.000,00 oltre oneri come per legge, se dovuti, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Catania il 10 febbraio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Nunzio Cacciato Dott. Giacomo Rota
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROTA GIACOMO, Presidente CACCIATO NUNZIO, Relatore URSINO ANDREA MARIA MASSIMO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6353/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259015524058000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259015524058000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259015524058000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259015524058000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259015524058000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259015524058000 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259015524058000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 3010.2025, depositato in data 13.11.2025 presso la Corte di
Giustizia Tributaria di primo Grado di Catania, il sig. Ricorrente_1, come rappresentato e difeso in atti, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320239020881809/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, per la Provincia di Catania, notificata il
9.2.2024, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 29320110018347276000, n.
29320110046428125000 e n. 29320120005872828000, i cui ruoli sono stati formati, rispettivamente, per IVA interessi e sanzioni, anno d'imposta 2007, per ritenute alla fonte irpef, add. comunale e regionale, anno d'imposta 2006 e, per ritenute alla fonte irpef, add. comunale e regionale, anno d'imposta 2008, eccependo l'omessa notifica delle cartelle,
l'intervenuta decadenza e la prescrizione sia del credito tributario (dieci anni) che degli interessi (cinque anni). Ha chiesto, pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, costituita in giudizio, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e, inoltre, ha contestato tutte le eccezioni di parte ricorrente, producendo documentazione a sostegno. Ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso.
Il difensore del ricorrente ha depositato memorie illustrative.
All'udienza del 10 febbraio 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto, la Corte rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione posto che i vizi, denunciati dal ricorrente, sono tutti imputabili ad ADER, trattandosi vizi propri dell'intimazione.
Passando all'esame dei motivi di ricorso, dagli atti prodotti in giudizio dal resistente, risulta che le cartelle di pagamento n. 29320110018347276000 e n. 29320110046428125000 sono state notificate, rispettivamente il 17.5.2011 e il 3.8.2011, mediante consegna dell'atto a persona che si è qualificata come addetto alla casa. Tali notifiche, però, non si sono perfezionate in quanto manca la prova dell'invio della raccomandata informativa posto che agli atti è stata prodotta la distinta di accettazione raccomandate e non la copia del frontespizio della raccomandata. La cartella di pagamento n.
29320120005872828000 è stata, invece, notificata il 15.3.2012 mediante consegna a mani del destinatario.
Ancora, dall'esame della documentazione in atti, risulta che la notifica delle intimazioni di pagamento n. 29320149067654405000, n. 29320149067654506000 e n.
29320149067654708000 avvenuta il 17.11.2024, ex art 140 del c.p.c. stante l'irreperibilità relativa del destinatario, è nulla in quanto manca la prova dell'avvenuto deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione doveva eseguirsi. È stata prodotta solo la richiesta di certificato anagrafico.
Da quanto precede consegue che, restando assorbito ogni altro motivo di impugnazione, il ricorso va accolto e l'intimazione impugnata annullata per mancata notifica delle cartelle di pagamento n. 29320110018347276000 e n. 29320110046428125000 e per intervenuta prescrizione quanto alla cartella di pagamento n. 29320120005872828000.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Catania, sezione ottava, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna ADER al pagamento delle spese processuali, in favore del ricorrente, che vengono liquidate in complessivi €. 3.000,00 oltre oneri come per legge, se dovuti, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Catania il 10 febbraio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Nunzio Cacciato Dott. Giacomo Rota